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Articolo 2167 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Obblighi del colono

Dispositivo dell'art. 2167 Codice Civile

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente [2147, 2173] e le necessità della coltivazione(1).

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia [1176, 2148, 2765].

Note

(1) Il colono collabora con il concedente alla direzione dell'impresa, concordando le decisioni di rilevante interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria.

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