Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente [2147, 2173] e le necessità della coltivazione(1).
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia [1176, 2148, 2765].
Note
(1)
Il colono collabora con il concedente alla direzione dell'impresa, concordando le decisioni di rilevante interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria.