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Articolo 2150 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Rappresentanza della famiglia colonica

Dispositivo dell'art. 2150 Codice Civile

Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta [1387], nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica [2141].

Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica [1294, 2740]. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.

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