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Articolo 2155 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Raccolta e divisione dei prodotti

Dispositivo dell'art. 2155 Codice Civile

Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente [2145] ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti [2141, 2156, 2157].

Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative](1) della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione(2).

Note

(1) Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
(2) Comma implicitamente abrogato dall'art. 4 L. 15 settembre 1964, n. 756.

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