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Articolo 2171 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 2171 Codice Civile

Nella soccida [2170] semplice [2181, 2184, 2185, 2186] il bestiame(1) è conferito dal soccidante.

La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'articolo 2181(2).

Note

(1) Esso costituisce il bene principale dell'organizzazione produttiva.
(2) La stima determina la consistenza del bestiame, al fine di raffrontare i capi di bestiame conferiti all'inizio della soccida con quelli finali, nonchè di valutare il bene di cui il soccidante diviene custode durante il rapporto.

Ratio Legis

La soccida semplice si caratterizza per la causa associativa volta alla creazione di un'impresa di allevamento, ove il bestiame viene conferito dal soccidante pur mantenendone la proprietà, mentre il soccidario conferisce il lavoro.

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