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Articolo 2148 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Obblighi di residenza e di custodia

Dispositivo dell'art. 2148 Codice Civile

Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica [2142].

Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia [1176, 1768, 2167], e non può, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

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