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Articolo 2176 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Reintegrazione del bestiame conferito

Dispositivo dell'art. 2176 Codice Civile

Nella soccida [2170] stipulata per un tempo non inferiore a tre anni [2172], qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell'età.

Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto [453, 1373, 1453, 2183].

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