Articolo implicitamente abrogato per effetto dell'art. 7, L. 15 settembre 1964, n. 756.
[La composizione della famiglia colonica [846] non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione [291] e di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio [250]. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico [2150, 2161].]