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Articolo 1197 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Prestazione in luogo dell'adempimento

Dispositivo dell'art. 1197 Codice Civile

Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta(1). In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita [1198; 67 n. 2](2).

Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita [1470], salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno(3).

In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi [2927].

Note

(1) Le parti devono stipulare un vero contratto per stabilire che anche una prestazione diversa da quella originale abbia effetto estintivo, configurando la fattispecie della datio in solutum. Ciò accade, ad esempio, se si accordano perchè il debitore consegni la propria merce in luogo della somma dovuta. La datio in solutum è, secondo autorevole dottrina (Trabucchi), in contratto reale (1376 c.c.) ed oneroso. Inoltre, si tratta di una forma di adempimento satisfattoria diversa dall'adempimento ed atipica, ciò che assume rilevanza in materia di fallimento, essendo i pagamenti atipici revocabili (art. 67, comma 1, n. 2 l.f.).
(2) Finchè la diversa prestazione non viene eseguita il debitore rimane tenuto anche a quella originale. Ciò distingue la datio in solutum dalla novazione (1230 c.c.), con la quale le parti sostituiscono la prestazione iniziale con un'altra, l'unica dovuta.
(3) Una disciplina particolare viene dettata per l'ipotesi in cui la nuova prestazione consista nel trasferimento della proprietà o di altro diritto: in tal caso, a maggior tutela del creditore, si applicano anche le norme in tema di evizione e vizi.

Ratio Legis

La datio in solutum è ammessa solo se il creditore vi consente, e questo perchè egli ha diritto, in base alla legge, alla prestazione originaria (1176).
Il secondo comma è posto a maggior tutela del creditore mentre l'ultimo è volto ad evitare che i terzi siano pregiudicati dal mutamento della prestazione.

Brocardi

Aliud pro alio, invito creditore, solvi non potest
Datio pro soluto
Datio pro solvendo
Eodem modo vinculum obligationum solvitur, quo quaeri adsolet
Fere quibuscunque modis obligamur, iisdem in contrarium actis liberamur
Solutio est praestatio eius quod est in obligatione
Solvendi causa

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

80 La dazione in pagamento è regolata (art. 93) in modo più completo in confronto ai brevi cenni dell'art. 177 progetto del 1936 e a quelli indiretti dell'art. 1245 cod. civ.
Invece di ripetere il principio negativo secondo cui il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella dovuta, si è esposto quello positivo che l'accettazione di una prestazione diversa dalla prestazione dedotta in obbligazione ha effetto estintivo uguale al pagamento.
Si è poi fissato il momento in cui la dazione si perfeziona: il problema sorge, come è noto, se vi è distacco tra promessa della cosa e dazione della medesima. Si è fatto coincidere il perfezionamento dopo la consegna, per distinguere la dazione dalla novazione; la prima è un negozio che vuole operare immediatamente una modifica nella sfera patrimoniale dei contraenti ed ha perciò un contenuto necessariamente reale, mentre la novazione importa, come carattere tipico, assunzione di un obbligo nuovo.
Si è mantenuto l'obbligo, fatto dal progetto del 1936 al debitore, di garantire il creditore per l'evizione e per i difetti della cosa, ferme le regole della vendita concernenti l'esclusione di tali garanzie.
Il secondo comma dell'art. 93 presume fatta pro solvendo la dazione dei crediti, generalizzando l'art. 345 n. 1 cod. comm., ed è naturale che debba lasciare salva la diversa volontà delle parti. Questa salvezza si estende a tutta l'economia dell'art. 93; e quindi non solo alla determinazione del momento in cui opera l'effetto estintivo di qualsiasi dazione, ma anche alla garanzia per la evizione e per i difetti.
81 Quali siano le conseguenze dell'inefficienza della dazione è detto nell'art. 94: in tali casi l'obbligazione non si considera estinta, per quanto il creditore possa agire per l'evizione o per i difetti. Il che vuole significare che il creditore può far valere i vizi della dazione ai fini di farla annullare o di farla dichiarare inefficace; ma può, ove lo creda a lui più conveniente, agire semplicemente per l'evizione o per i difetti, quando questa garanzia gli spetti in base ai principi della vendita.
Si dà modo, così, al creditore di stare alla dazione non ostante i vizi della prestazione ricevuta, in vista dei fatto che, per la sola conseguenza dell'accettazione della cosa, le : garanzie personali relative al credito soddisfatto si sono estinte (art. 1929 cod. civ.), ed è possibile che sia avvenuta l'estinzione della garanzia reale (restituzione della cosa data in pegno o cancellazione dell'ipoteca) o la prescrizione del credito cui si riferiva la dazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

565 Se il creditore consente ad una datio in solutitm, l'obbligazione si estingue quando la prestazione è eseguita (art. 1197 del c.c., primo comma). La datio in solutum è considerata come negozio che produce effetto estintivo al momento in cui viene eseguita la prestazione promessa. Da ciò una duplice conseguenza: là dove si creano solo effetti obbligatori, si ha piuttosto l'indice di una volontà diretta a novare, non ad adempiere e, nei casi, poi, in cui ha per oggetto il trasferimento di un diritto, la datio si perfeziona quando si opera il trasferimento. L'art. 1198 del c.c., primo comma, esclude però che il perfezionamento della datio importi sempre un'immediata estinzione dell'obbligo. La dazione di un credito si presume fatta pro solvendo, e quindi, se le parti non hanno manifestato una diversa volontà, l'estinzione del debito si produce con la riscossione del credito ceduto, salvo che la mancata realizzazione di questo è dipeso da negligenza dell'accipiente nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore ceduto (art. 1198 del c.c., secondo comma). In considerazione della sua natura di negozio traslativo oneroso, si sono estesi alla datio in solutum i principii della vendita concernenti l'evizione e i vizi della cosa, che del resto anche in base al codice del 1865 si ritenevano applicabili ad ogni negozio traslativo a titolo oneroso (art. 1197 del c.c., secondo comma). L'azione per la garanzia è concessa in via alternativa con quella diretta a far valere il diritto di credito. Tale diritto sopravvive alla dazione quando questa non ha prodotto l'effetto patrimoniale al quale era diretta; viceversa la dazione estingue le garanzie prestate da terzi (art. 1197 del c.c., terzo comma), la posizione dei quali risulterebbe aggravata se la loro responsabilità dovesse durare quanto quella del debitore.

Massime relative all'art. 1197 Codice Civile

Cass. civ. n. 15141/2022

In ipotesi di cessione di cambiali in luogo dell'adempimento, la volontà di conferire ai titoli efficacia "pro soluto", con conseguente immediata estinzione dell'obbligazione di pagamento, deve essere espressa in modo univoco ed inequivocabile, mentre nel caso più comune di cessione "pro solvendo" l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore cedente, con conseguente onere di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., di provare non solo la cessione, ma anche l'intervenuta estinzione del debito.

L'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro deve, di norma, essere adempiuta con la consegna di denaro contante, salvo diversa pattuizione, e ciò secondo quanto dispone l'art. 1197 cod. civ., il quale non consente che il debitore, in mancanza di espresso consenso del creditore, possa liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella pattuita, sicché, in caso di pagamento mediante titoli cambiari ed assegni, emessi da terzi, dal debitore girati pro solvendo al creditore, la consegna degli stessi, non potendo essere equiparata all'effettivo pagamento ma presupponendo solo la promessa del pagamento secondo il tenore del titolo, non vale di per sé sola (prima e senza l'effettivo pagamento) a liberare il debitore e ciò in conformità al principio generale secondo il quale l'onere della prova dell'estinzione dell'obbligazione incombe al debitore ex art. 2697 cod. civ., nonché della regola sancita dall'art. 1198, secondo il quale, nel caso di cessione di un credito in luogo del previsto mezzo di adempimento, l'estinzione della obbligazione si verifica solo con la riscossione del credito, sicché l'onere della prova che il credito ceduto sia stato pagato incombe al cedente e non al cessionario.

Cass. civ. n. 17810/2021

La "datio in solutum", costituendo un contratto a titolo oneroso solutorio-liberatorio, che estingue l'obbligazione in modo satisfattivo, è assoggettata alla disciplina generale dei contratti, con la conseguenza che deve essere rispettata la forma che attiene alla natura della prestazione oggetto di dazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la pattuizione intercorsa tra le parti di un contratto di trasferimento immobiliare, parzialmente modificativa di questo ed avente ad oggetto il trasferimento, quale modalità di pagamento, di una somma di denaro in sostituzione dell'immobile convenuto, per essere ricondotta ad una valida "datio in solutum" deve osservare la medesima forma scritta "ad substantiam", richiesta dall'art. 1350 c.c. per l'originario trasferimento immobiliare).

Cass. civ. n. 33428/2019

In base alla regola di correttezza posta dall'art. 1175 c.c., l'obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all'incasso dell'assegno bancario da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all'adempimento del debitore. Se, quindi, il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo deve essere equiparato a tutti gli effetti di legge all'avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell'obbligazione, ex art. 1197 c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/07/2015).

Cass. civ. n. 922/2017

Ai sensi dell’art. 1197 c.c., la semplice esecuzione della prestazione sostitutiva dell’adempimento è idonea, se sussiste il consenso del creditore, ad estinguere integralmente, “ipso iure”, l’obbligazione, e ciò a prescindere dall’equivalenza di valore della prestazione sostitutiva a quella originariamente dovuta, essendo sufficiente che l’integrale effetto estintivo non sia stato escluso dal creditore tramite una espressa riserva.

Cass. civ. n. 12079/2007

In base alla regola di correttezza posta dall'articolo 1175 c.c., l'obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all'incasso del titolo di credito (assegno bancario, nella specie) da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all'adempimento dei debitore. Deve quindi ritenersi che, se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo deve essere equiparato, a tutti gli effetti di legge, all'avvenuta esecuzione della «diversa prestazione», con conseguente estinzione dell'obbligazione, ex art. 1197 c.c.

Cass. civ. n. 27158/2006

Nelle obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il pagamento effettuato mediante corresponsione di un assegno circolare, secondo gli usi negoziali, come è prassi per i pagamenti delle società di assicurazione o comunque ove accettato dal creditore, è idoneo a estinguere l'obbligazione, senza che occorra un preventivo accordo delle parti in tal senso o il rilascio di una quietanza liberatoria e senza che un tale effetto possa farsi discendere dal giorno dell'incasso del titolo, ossia dalla volontà del creditore, atteso che detto assegno costituisce un mezzo di pagamento e non sussiste alcun pericolo di mancanza della provvista presso la banca obbligata al pagamento, in quanto gli istituti autorizzati ad emettere gli assegni circolari ex art. 82 R.D. n. 1736 del 1933 devono costituire per legge idonea cauzione a garanzia degli stessi.

Cass. civ. n. 17961/2004

Il debitore che sostituisca il mezzo di pagamento pattuito, costituito dall'assegno circolare, con un versamento tramite bonifico bancario, compie un inesatto adempimento privo, ai sensi dell'art. 1197 c.c., di effetto liberatorio, in quanto non solo effettua il pagamento con un mezzo non equivalente (come lo è invece l'assegno circolare) al danaro contante, ma lo effettua in un luogo diverso da quello pattuito (ossia presso la banca, e non presso il domicilio, del creditore).

Cass. civ. n. 15396/2000

L'accettazione del creditore di una somma di danaro di un assegno bancario di corrispondente importo rilasciatogli da debitore non estingue l'obbligazione, se il titolo di credito non va a buon fine, pur se per una ragione diversa dalla mancanza della provvista sul conto dell'emittente, perché, da un lato, ai sensi dell'art. 1197 c.c., la prestazione in tal caso non può ritenersi eseguita; dall'altro, ai sensi dell'art. 58 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, se non vi è stata novazione, l'azione causale permane. Pertanto, se dopo il versamento per l'incasso alla banca con la quale detto creditore ha un'apertura di conto corrente, durante l'inoltro dalla banca mandataria per l'incasso alla banca trattaria, il titolo è sottratto e poi pagato ad un terzo, sì che non è più accreditato sul conto del creditore, l'obbligazione nei suoi confronti non è estinta.

Cass. civ. n. 1326/1995

L'invio di un assegno di conto corrente per effettuare il pagamento del canone di locazione non ha efficacia liberatoria se non venga accettato dal creditore locatore. Tuttavia, l'efficacia liberatoria può ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata accettazione dei canoni nella forma suddetta manifesti tacitamente il consenso del creditore ai sensi dell'art. 1197 c.c. alla prestazione diversa da quella dovuta e tale comportamento del creditore può essere idoneo anche ad escludere lo stato soggettivo di colpa del debitore inadempiente e, quindi, la mora idonea a permettere la risoluzione del contratto.

Cass. civ. n. 10617/1990

A differenza dell'assegno postdatato, che è soltanto un titolo irregolare in quanto la legge ne consente il pagamento a vista, l'assegno senza data è un titolo nullo ed ha valore soltanto come promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), implicando solo presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, con la conseguenza che l'invio al creditore di un assegno senza data in luogo della somma di danaro dovuta integra una violazione degli artt. 1197, 1182 c.c. e non costituisce valido mezzo di pagamento.

Cass. civ. n. 4205/1980

L'invio di assegni bancari o circolari da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di danaro si configura come una datio in solutum o, più precisamente, come proposta di una datio pro solvendo, la cui efficacia solutoria dipende dall'accettazione del creditore, nel senso che ove questi trattenga e riscuota l'assegno inviatogli dal debitore in sostituzione del danaro, la prestazione diversa da quella dovuta dovrà ritenersi accettata, con la riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell'esito della condizione «salvo buon fine» o «salvo incasso», di norma inerente alla accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell'importo dovuto in numerario.

Cass. civ. n. 721/1977

Nella datio in solutum, l'equivalenza tra l'oggetto della solutio e quello dato in sostituzione non costituisce la causa del contratto, ma può rappresentare soltanto un motivo di esso, come tale irrilevante ove non risulti inserito obiettivamente nella struttura del negozio concluso, in funzione di specifica condizione di efficacia, costituendo, così, un elemento di presupposizione.

Cass. civ. n. 888/1973

La datio in solutum di cui all'art. 1197 c.c. sostanzia una facoltà del debitore, consentita dal creditore, di eseguire una prestazione diversa da quella originaria, nell'ambito dell'unica obbligazione dedotta in giudizio; e in tal caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita, per cui, ove questa non possa essere adempiuta, è dovuta la stessa prestazione originaria.

Cass. civ. n. 913/1969

La norma dell'art. 1197 c.c. trova applicazione solo quando il consenso del creditore e del debitore è diretto a sostituire all'oggetto della prestazione originaria un oggetto diverso e ad estinguere, con la dazione di questo, l'obbligo del debitore. Pertanto, si è fuori dall'ambito di applicazione della norma quando l'accordo sia diretto non all'estinzione dell'obbligazione, ma soltanto all'assunzione di un'obbligazione nuova con oggetto diverso da quello dell'obbligazione originaria, che resta estinta per effetto della sostituzione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1197 Codice Civile

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S. L. chiede
martedì 01/03/2022 - Abruzzo
“Buonasera,

Negli ultimi 2 anni ho preso per conto di mio fratello il pagamento a suo nome di debiti per una somma di circa €50000 .
In particolare ho accettato di pagargli le spese legali per un processo a suo carico. In cambio, lui si e ripromesso di restituirmeli appena la situazione giuridica si fosse risolta a suo favore. In alternativa, mi ha detto che avrei potuto far rivalere il mio credito nei confronti della proprietà ( la casa paterna) che entrambi, insieme alla mamma abbiamo ereditato dopo la morte di nostro padre.
Arrivo al punto, oggi mi è giunta una raccomandata di “ Avviso di pignoramento di beni indivisi” da parte di un altra creditrice di mio fratello.
Come mi devo comportare? Come posso far rivalere il mio credito?
Grazie
Nell’attesa di un loro riscontro le auguro un a buona serata”
Consulenza legale i 07/03/2022
La volontà manifestata dal fratello Tizio (debitore) di rimborsare all’altro fratello Caio (creditore) quanto da quest’ultimo anticipato per estinguere un suo debito personale avrebbe potuto trovare piena attuazione a mezzo dell’istituto giuridico della c.d. datio in solutum.
Principio generale, espresso in materia di adempimento delle obbligazioni dall’art. 1197 c.c., è quello secondo cui deve sussistere una necessaria identità tra la prestazione eseguita dal debitore e quella dovuta in base al titolo da cui deriva il rapporto obbligatorio.
In forza di tale principio il debitore non può liberarsi dal vincolo se non esegue esattamente la prestazione oggetto dell’obbligazione, a meno che il creditore non acconsenta a ricevere una prestazione diversa, ritenendola egualmente idonea a soddisfare il proprio interesse.
E’ proprio in quest’ultima ipotesi che viene in rilievo la datio in solutum o prestazione in luogo dell’adempimento, disciplinata sempre dal sopra citato art. 1197 c.c., il quale al suo secondo comma prevede proprio l’ipotesi in cui il debitore intenda liberarsi dalla sua obbligazione mediante trasferimento della proprietà o di altro diritto reale.

Per quanto concerne la natura giuridica di tale istituto, si ritiene preferibile la tesi che qualifica la prestazione in luogo dell’adempimento come contratto a titolo oneroso con funzione solutorio-satisfattiva ed effetti reali ovvero obbligatori, a seconda del tipo di prestazione sostitutiva in esso dedotta.
In particolare, nel caso di datio in solutum avente ad oggetto il trasferimento di un diritto reale o la cessione di un diritto di credito, sebbene l’effetto traslativo si verifichi immediatamente con il semplice consenso delle parti, l’effetto estintivo dell’obbligazione si produrrà, invece, successivamente, con la consegna del bene ovvero con l’esecuzione della nuova prestazione da parte del debitore ceduto.

Premessi questi brevi cenni meramente teorici, necessari per meglio inquadrare dal punto di vista giuridico ciò che le parti intendono realizzare, occorre a questo punto precisare che, nel caso di specie, in mancanza di un titolo giuridico da cui poter fare risultare il rapporto obbligatorio sussistente tra le parti, risulta indispensabile che il debito di Tizio nei confronti di Caio venga formalizzato attraverso un atto che si definisce di riconoscimento o ricognizione di debito.
Norma di riferimento in questo caso è l’art. 1988 del c.c., sebbene la stessa si limiti a disciplinarne soltanto gli effetti, consistenti nel dispensare colui in cui favore viene fatta dall’onere di provare l’esistenza del debito.

Per quanto concerne la forma che tale atto deve assumere, si contrappongono generalmente la tesi della libertà delle forme e quella della necessaria forma scritta.
In realtà, da un punto di vista meramente pratico può dirsi che, al di là delle diverse teorie sviluppatesi al riguardo, va senza alcun dubbio preferita la forma scritta, in quanto se finalità di tale atto è quella di mettere a disposizione del creditore la prova del debito che altri ha nei suoi confronti, invertendosi l’onere della prova, risulta difficile poter disporre di una promessa effettuata oralmente.

Pertanto, ritornando al caso di specie, sarebbe innanzitutto necessario formalizzare l’esistenza del debito del fratello Tizio nei confronti del fratello Caio mediante dichiarazione scritta contenente il riconoscimento del debito.
In forza di tale titolo, poi, entrambi i fratelli dovranno recarsi dal notaio per stipulare il contratto di datio in solutum, trattandosi di un atto che, come detto prima, produce in questa specifica ipotesi effetti reali, consistenti nel trasferimento del diritto di proprietà pro quota sul bene caduto in successione.
L’intervento del notaio è richiesto ex artt. 1350 n. 1 e 2643 n. 1 c.c., ovvero al fine di procedere alla sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari e rendere così opponibile il trasferimento nei confronti dei terzi.

Occorre a questo punto precisare che, purtroppo, un eventuale trasferimento realizzato in questo momento sarebbe inopponibile nei confronti del creditore che ha già trascritto l’atto di pignoramento immobiliare, e ciò in forza del principio della continuità delle trascrizioni di cui all’art. 2650 del c.c..
Pertanto, a meno che non risulti conveniente soddisfare il debito per il quale è stato eseguito il pignoramento (potendosi così ottenere la cancellazione dello stesso), qualunque atto posto in essere in questo momento non riuscirebbe a soddisfare l’interesse che si mira a perseguire (cioè il recupero del proprio credito).