(massima n. 1)
L'invio di assegni bancari o circolari da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di danaro si configura come una datio in solutum o, più precisamente, come proposta di una datio pro solvendo, la cui efficacia solutoria dipende dall'accettazione del creditore, nel senso che ove questi trattenga e riscuota l'assegno inviatogli dal debitore in sostituzione del danaro, la prestazione diversa da quella dovuta dovrà ritenersi accettata, con la riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell'esito della condizione «salvo buon fine» o «salvo incasso», di norma inerente alla accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell'importo dovuto in numerario.