(massima n. 1)
La datio in solutum di cui all'art. 1197 c.c. sostanzia una facoltā del debitore, consentita dal creditore, di eseguire una prestazione diversa da quella originaria, nell'ambito dell'unica obbligazione dedotta in giudizio; e in tal caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione č eseguita, per cui, ove questa non possa essere adempiuta, č dovuta la stessa prestazione originaria.