(massima n. 1)
Ai sensi dell’art. 1197 c.c., la semplice esecuzione della prestazione sostitutiva dell’adempimento è idonea, se sussiste il consenso del creditore, ad estinguere integralmente, “ipso iure”, l’obbligazione, e ciò a prescindere dall’equivalenza di valore della prestazione sostitutiva a quella originariamente dovuta, essendo sufficiente che l’integrale effetto estintivo non sia stato escluso dal creditore tramite una espressa riserva.