(massima n. 1)
A differenza dell'assegno postdatato, che č soltanto un titolo irregolare in quanto la legge ne consente il pagamento a vista, l'assegno senza data č un titolo nullo ed ha valore soltanto come promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), implicando solo presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, con la conseguenza che l'invio al creditore di un assegno senza data in luogo della somma di danaro dovuta integra una violazione degli artt. 1197, 1182 c.c. e non costituisce valido mezzo di pagamento.