Che cosa significa "Continuitą delle trascrizioni"?
Principio che tende alla creazione di situazioni giuridiche stabili relativamente alla titolarità di beni immobili e mobili registrati. L'art. 2650 del c.c. stabilisce che, nei casi in cui un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo.
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo.