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Articolo 1230 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Novazione oggettiva

Dispositivo dell'art. 1230 Codice Civile

La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione(1) con oggetto(2) o titolo(3) diverso [1231 ss., 1320].

La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco(4).

Note

(1) Affinchè la novazione oggettiva si realizzi è necessario, innanzitutto, un presupposto oggettivo, definito aliquid novi, dato dalla modifica dell'oggetto o del titolo. Non è sufficiente, quindi, la modifica di un elemento accessorio, come si desume anche dal successivo art. 1231 del c.c.. È dubbio se l'instaurazione di un obbligazione identica tra le medesime parti comporti novazione oggettiva, come nel caso in cui esse vogliano eliminare le garanzie esistenti: manca, infatti, la novità dell'oggetto o del titolo e la stessa volontà delle parti è diretta a cambiare un elemento accessorio.
(2) Ad esempio, le parti sostituiscono l'obbligo di consegnare un immobile con l'obbligo di consegnare una somma di denaro.
(3) E' la fonte dell'obbligazione. Si pensi all'ipotesi in cui si sostituisca un contratto di compravendita (1470 c.c.) con uno di somministrazione (1559 c.c.) quale fonte del dovere di consegnare un bene.
(4) Oltre al presupposto oggettivo è necessario che sussista anche un presupposto soggettivo, che si sostanzia nell'animus novandi, il quale deve essere certo, cioè non devono sussistere dubbi sulla volontà di mutamento.

Ratio Legis

Il legislatore consente di estinguere l'obbligazione anche in modi diversi dall'adempimento al fine di agevolare i traffici giuridici.
La novazione si differenzia dalla datio in solutum (1197 c.c.) poichè consiste in un modo di estinzione non satisfattivo: si crea una nuova obbligazione per eliminare la precedente. La datio in solutum, invece, comporta soddisfazione del creditore.

Brocardi

Aliquid novi
Animus novandi
Cui recte solvitur, is etiam novare potest
Idem debitum
Novata debiti obligatio pignus peremit, nisi convenit ut pignus repetatur
Novatio
Novatio est prioris debiti in aliam obligationem, vel civilem, vel naturalem, transfusio atque translatio
Novatione legitime facta, liberantur hypothecae et pignus, et usurae non currunt
Omnes res transire in novationem possunt
Quid novi
Voluntas rinnovandi
Voluntate sola est, non lege, novandum

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

132 Mi è parso opportuno scindere i requisiti della novazione (art. 199 progetto del 1936) e separare la novazione soggettiva dalla oggettiva: un sistema del genere, a mio avviso, consente di trarre più ordinati lineamenti dell'istituto.
133 Così ho enunciato nell'art. 144 i caratteri della novazione oggettiva (art. 199, D. 1, del prog. del 1936), in modo da chiarire che, per aversi nuova obbligazione, occorre che si abbia nuovo oggetto o nuovo titolo giuridico: se non varia uno di questi elementi, la precedente obbligazione può dirsi modificata ma non novata. In tal modo si risolvono nel senso più conforme alla nostra tradizione le controversie oggi esistenti per la determinazione dell'aliquid novi, che il codice vigente menziona solo genericamente.
Ho trasferito nell'art. 144, capoverso, l'articolo 200 del progetto 1936 relativo all'animus novandi che, secondo l'indirizzo corrente, deve esistere nel caso
di novazione oggettiva; ma ne ho modificato il testo, nel punto in cui richiede
che quest'animus risulti «dall'atto», ritenendo opportuno consentire l'apprezzamento complessivo del contegno delle parti, anche in armonia ai nuovi principi accolti in materia di interpretazione di contratti dei quali sarà fatto cenno in seguito.
Ho infine sostituito l'avverbio "chiaramente" dell'art. 200 progetto del 1936 con la frase "in modo non equivoco".
137 Nella novazione obiettiva il trasferimento al nuovo debito dei privilegi e delle ipoteche concernenti le obbligazioni anteriori avviene secondo il codice (art. 1274) e il progetto del 1936 (art. 203) solo se il creditore ne abbia fatto espressa riserva.
Poiché però le garanzie possono essere date da terzi una semplice riserva unilaterale del creditore potrebbe arrecare pregiudizio ai garanti che ignorano gli estremi della nuova obbligazione. Si è così richiesta una espressa pattuizione di trasferimento delle garanzie; in modo da accentuare che questo trasferimento per quanto si riferisce ai terzi datore deve dipendere anche dalla volontà di costoro (art. 149).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

573 La novazione si è liberata, nella disciplina del nuovo codice, dalla confusa promiscuità in cui il codice del 1865 ne aveva posto la doppia configurazione obiettiva e subiettiva. Il concetto di novazione obiettiva è rimasto precisato, per essersi chiarito quale deve essere il contenuto dell'aliquid novi da cui si desume l'esistenza di una nuova obbligazione: occorre che muti l'oggetto o il titolo giuridico (art. 1230 del c.c., primo comma) e non è sufficiente che si modifichino le modalità accessorie della precedente obbligazione (art. 1231 del c.c.). Il presupposto della liberazione dell'antico debitore, inerente alla novazione subiettiva, non è peraltro esclusivo di questa, potendo aderire ad altre figure negoziali che, per quanto contemplino la liberazione del precedente debitore, non producono l'estinzione del precedente rapporto di debito (nn. 583 e 584). Una disciplina autonoma riceve perciò soltanto la novazione oggettiva; quella soggettiva viene sottoposta alle stesse norme dettate per i casi cui la delegazione, l'espromissione e l'accollo implicano liberazione del debitore originario (art. 1235 del c.c.). Le ragioni di tale uniformità di disciplina saranno espresse più innanzi (n. 584), quando saranno illustrate le norme a cui l'art. 1235 del c.c. rimanda. Di particolare, per la novazione obiettiva, rispetto al sistema del codice del 1865, v'è soltanto la disciplina della reazione dei vizi dell'obbligazione novata sul nuovo rapporto obbligatorio. La nullità dell'obbligazione originaria rende nullo, perchè senza causa, anche il nuovo rapporto (art. 1234 del c.c., primo comma); l'annullabilità dell'obbligazione novata non reagisce invece sulla validità della nuova obbligazione se il debitore ha assunto il nuovo debito conoscendo i vizi di quello originario (art. 1234 del c.c., secondo comma).

Massime relative all'art. 1230 Codice Civile

Cass. civ. n. 27028/2022

La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, senza accertare l'effettiva presenza di un "animus novandi", aveva ritenuto estinta un'obbligazione del soggetto preponente verso uno dei suoi coagenti solo perché il rapporto di agenzia, già facente capo a questi, era continuato con un soggetto costituito in forma societaria).

Cass. civ. n. 22126/2020

In tema di locazione, non è sufficiente ad integrare novazione del contratto la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, che ricorrano gli elementi dell'"animus" e della "causa novandi". (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto novato il rapporto locativo sebbene le parti avessero pattuito modifiche soltanto accessorie, come la previsione della risoluzione in caso di ritardato pagamento, il prolungamento della durata del rapporto e la misura dell'aggiornamento del canone).

Cass. civ. n. 21371/2020

L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni.

Cass. civ. n. 27390/2018

La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'art. 1230 c.c., non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 c.c. e deve essere connotata non solo dall'"aliquid novi", ma anche dall"animus novandi" (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e dalla "causa novandi" (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo); l'accertamento di tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compiuto dal giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato.

Cass. civ. n. 17328/2012

Poiché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'"animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. L'esistenza di tali specifici elementi deve essere in concreto verificata dal giudice del merito, con un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità solamente se è conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1230, commi primo e secondo, e 1231 c.c., e se risulta congruamente motivato. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha escluso che, in presenza di contratti di lavoro a termine illegittimi, la successiva stipulazione di un contratto legittimo estingua il rapporto di lavoro venutosi a creare a seguito dell'illegittimità dei precedenti contratti a termine, in assenza di elementi che permettano di ritenere che le parti, con consapevolezza della conversione del precedente rapporto, abbiano inteso costituire un nuovo rapporto di lavoro).

Cass. civ. n. 15980/2010

L'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l"'animus novandi", cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l"'aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva escluso la natura novativa di una convenzione intercorsa fra due società, in forza della quale una di esse rinunciava al suo credito fondato su mutuo pluriennale per oltre 65 mld. di lire, a fronte dell'immediato pagamento in suo favore della somma di circa 16,7 mld. di lire).

Cass. civ. n. 8527/2009

La novazione non forma oggetto di un'eccezione in senso proprio, come si deduce dalla nozione e dalla disciplina quali delineate negli artt. 1230 - 1235 c.c., poste a raffronto con l'espressa previsione della non rilevabilità d'ufficio della compensazione (art. 1242 c.c.), e quindi il giudice può rilevare d'ufficio il fatto corrispondente, ove ritualmente introdotto nel processo. (Nella specie, la S.C., verificato, dalla sentenza impugnata e dai contenuti del motivo di ricorso, che gli elementi costitutivi della fattispecie novativa non erano stati ritualmente allegati e sottoposti all'accertamento del giudice, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il socio di una cooperativa, pacificamente non impedito dallo statuto della società, aveva escluso che detto rapporto dovesse ritenersi estinto per effetto della costituzione del rapporto sociale, stante l'ammissibile coesistenza dei due rapporti).

Cass. civ. n. 1218/2008

L'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l'animus novandi cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l'aliquid novi inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha affermato il predetto principio, confermando la sentenza impugnata, con riguardo alla domanda proposta dal fideiussore per la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al limite originario dell'ammontare della garanzia, essendo risultato che la banca garantita aveva convenuto con il ricorrente il riscadenziamento dei pagamenti e l'assunzione di debito cambiario per maggiore importo, circostanze modificative del rapporto originario sufficienti a negare che il dedotto pagamento in eccesso fosse senza titolo).

Cass. civ. n. 22339/2007

L'atto con il quale le parti convengono una modificazione accessoria di una precedente obbligazione, pur non costituendo una novazione e non comportando, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, ha, in ogni caso, natura contrattuale ed è soggetto, quindi, alle regole che ne prevedono l'annullabilità, con la conseguenza che, ove tale annullabilità sia stata eccepita soltanto riguardo all'atto negoziale modificativo e siffatta eccezione sia fondata, le obbligazioni nascenti dal contratto restano quelle antecenti alla modificazione. (Nella specie la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito la quale, reputando irrilevante la natura novativa o meno dell'accordo di modificazione della durata dell'originario contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo stipulato tra due società, aveva, comunque, accolto l'eccezione di annullabilità del negozio modificativo — in quanto concluso in situazione di conflitto di interessi, giacché sottoscritto dalla persona fisica che, in quel momento, rivestiva la carica di amministratore di entrambe le società — e statuito sulla risoluzione della locazione come convenuta in base all'originario contratto).

Cass. civ. n. 16038/2004

Poiché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione. L'esistenza di tali specifici elementi deve essere in concreto verificata dal giudice del merito, con un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità solamente se è conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1230, commi primo e secondo, e 1231 c.c., e se risulta congruamente motivato.

Cass. civ. n. 12039/2000

L'animus novandi, che dev'essere comune ad entrambe le parti e rappresenta la volontà di estinguere l'obbligazione precedente, costituisce elemento essenziale della novazione, che rispecchia lo specifico intento negoziale dei contraenti e dev'essere in concreto provato.

Perché possa verificarsi novazione oggettiva di una precedente obbligazione occorre che vi sia un mutamento sostanziale dell'obbligazione e, cioè, che con la seconda obbligazione siano apportati alla prima cambiamenti riguardanti l'oggetto della prestazione o la natura giuridica dell'obbligazione che trasformino questa in una nuova obbligazione incompatibile con la prima. Consegue che non sussiste novazione nel caso in cui in un contratto di vendita vi sia la semplice modificazione del prezzo, fermi restando gli altri elementi.

Cass. civ. n. 5117/1998

La modifica dell'oggetto del contratto integra una novazione quando dà luogo ad una nuova obbligazione incompatibile con il persistere della obbligazione originaria.

Cass. civ. n. 4363/1995

La novazione quale modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento implica la imprescindibile necessità che all'accordo novativo intervengano tutti i soggetti del rapporto che si intende modificare, non potendo alcuna modificazione verificarsi senza il concorso dell'animus novandi degli autori del negozio originario.

Cass. civ. n. 9620/1987

L'art. 1230, secondo comma, c.c., esigendo che l'animus novandi risulti in modo non equivoco, non esclude che esso possa desumersi, per implicito, da fatti concludenti.

Cass. civ. n. 5279/1983

Non integra novazione l'accordo con cui le parti regolano puramente e semplicemente le modalità relative all'esecuzione dell'obbligazione preesistente, senza alterarne l'oggetto o il titolo, avendo il nuovo negozio per oggetto soltanto modificazioni accessorie, a norma dell'art. 1231 c.c.

Cass. civ. n. 5274/1983

La novazione oggettiva, quale modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, oltre a presupporre l'esistenza di un'obbligazione inadempiuta o adempiuta solo in parte, è caratterizzata dalla stretta connessione tra l'elemento oggettivo (diversità dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione) e quello subiettivo o animus novandi (volontà risultante in modo non equivoco di estinguere la precedente obbligazione). Pertanto, per stabilire l'esistenza della novazione, l'animus novandi non può desumersi puramente e semplicemente da un comportamento negativo (mancata protesta) od anche dall'adesione ad una diversa proposta contrattuale (nella specie: per fornitura di merce a prezzo diverso e maggiore rispetto a quello fissato in un precedente contratto parzialmente inadempiuto), ma dall'inequivoca manifestazione della comune intenzione di estinguere l'originaria obbligazione sostituendola con una nuova.

Cass. civ. n. 2529/1983

Può aversi novazione oggettiva, ai sensi dell'art. 1230 c.c., anche quando le parti sostituiscano all'obbligazione originaria una nuova obbligazione, avente oggetto e titolo diverso, con l'intento inequivoco di estinguere la prima ancorché condizionatamente al puntuale adempimento dell'obbligazione nuova, non essendovi contrasto tra la natura ed i connotati della novazione oggettiva e la suddetta condizione posta dalle parti.

Cass. civ. n. 3754/1978

In materia di novazione l'intento di estinguere l'obbligazione precedente con la creazione di una nuova deve risultare in maniera non equivoca da fatti incompatibili con la volontà di mantenere in vita l'obbligazione originaria.

Cass. civ. n. 105/1973

La cessione di contratto, costituendo un negozio trilatero, può realizzare il mezzo tecnico per attuare la novazione soggettiva del rapporto originariamente posto in essere, ma solo con l'intervento di tutti i soggetti interessati e cioè del contraente cedente, del ceduto e del cessionario.

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O.P. S. chiede
sabato 24/05/2014 - Lazio
“La mia società S.R.L. si propone di novare un suo assegno protestato,e chiede al proprio creditore di accettare cambiale a scadenza 60 giorni, con stessa firma e timbro dell'assegno insoluto.
La mia domanda è: I° E' consentito legalmente alla società creditrice trattenere il doppio titolo (assegno insoluto e cambiale a novazione)? II° posso, contestualmente al rilascio della cambiale, chiedere l'assegno insoluto in originale con liberatoria allegata come di norma,onde poterlo esibire alla banca trattaria al fine di non essere iscritto alla C.A.I.
Intanto cordiali saluti”
Consulenza legale i 27/05/2014
Il protesto è la formale constatazione, da parte di un notaio, un ufficiale giudiziario o un segretario comunale, del fatto che l’obbligato principale non ha pagato la somma indicata nel titolo di credito.
Dal momento in cui viene elevato il protesto per mancanza di fondi, il soggetto interessato viene debitamente preavvisato dell’inizio della procedura con il cosiddetto “preavviso di revoca”, a mezzo telegramma o raccomandata a/r entro 10 giorni dalla presentazione al pagamento dell’assegno: ha poi 60 giorni di tempo per pagare prima di essere iscritto alla C.A.I. (Centrale d'Allarme Interbancaria). Questa concessione si applica solo al soggetto che non sia già stato protestato, il quale viene immediatamente iscritto. Ciò è previsto dall'art. 8 della L. 386/1990, modificato dall'art. 33 del D. Lgs. 507/1999.

Se il pagamento avviene nelle mani del creditore, questi rilascia quietanza alla banca su un modulo solitamente predisposto.
Il pagamento va esibito anche all’ufficiale che ha elevato il protesto entro il medesimo termine di sessanta giorni, per evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Cosa si intende, però, per "pagamento" nelle mani del creditore?
E' sufficiente una cambiale con scadenza a 60 giorni?

La cambiale è un titolo di credito contenente l'ordine di pagare che l'autore del titolo (traente) dà a un terzo (trattario). Si tratta di uno strumento di credito e non di un vero mezzo di pagamento (anzi, è un mezzo per posticipare il vero e proprio pagamento). A riprova di ciò, vi è anche la previsione dell'art. 45, comma 1, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), il quale attribuisce al trattario, che paga la cambiale, il diritto alla sua riconsegna, con quietanza al portatore.

La quietanza, quindi, non può essere chiesta al momento della mera consegna della cambiale, in quanto di fatto il pagamento non è ancora avvenuto e il creditore non è ancora stato soddisfatto. La cambiale, infatti, potrebbe essere a sua volta protestata.
Ai sensi dell'art. 1199 del c.c., il creditore è obbligato a rilasciare la quietanza su richiesta e a spese del debitore solo quanto riceve il pagamento.

Pertanto, solo un pagamento che soddisfi il creditore costituisce il valido presupposto per ottenere la quietanza da esibire al fine di non essere iscritti al C.A.I.
Per le stesse ragioni, il creditore non ha l'obbligo di restituire l'assegno protestato, in quanto se la cambiale non venisse successivamente soddisfatta, egli potrebbe agire a mezzo dell'assegno per procedere all'esecuzione forzata sui beni del debitore.

Se invece, il pagamento fosse avvenuto entro i 60 giorni prescritti, e il creditore non volesse rilasciare quietanza, lo si dovrebbe costituire in mora ai sensi dell'art. 1206 del c.c. al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo al rilascio.