(massima n. 1)
Nella datio in solutum, l'equivalenza tra l'oggetto della solutio e quello dato in sostituzione non costituisce la causa del contratto, ma può rappresentare soltanto un motivo di esso, come tale irrilevante ove non risulti inserito obiettivamente nella struttura del negozio concluso, in funzione di specifica condizione di efficacia, costituendo, così, un elemento di presupposizione.