Cass. civ. n. 13111/2019
Qualora sia proposta opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande ad essa connesse oggettivamente e per accessorietà sono attratte alla competenza inderogabile e funzionale riguardante la domanda di annullamento di tale precetto ex artt. 27 e 480 c.p.c., senza che operi il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette cause connesse ed accessorie. (La S.C. ha affermato il principio di cui in massima in un caso nel quale l'opposizione era stata introdotta assieme ad ulteriori domande afferenti alla validità, efficacia e risoluzione dei contratti di mutuo sottesi al precetto nonché alle correlate pretese di ripetizione di indebito e risarcitorie).
Cass. civ. n. 11816/2018
Nel caso di opposizione a precetto proposta davanti al giudice di pace, il rilievo dell'incompetenza per materia - sia d'ufficio sia ad istanza dell'opposto per essere l'opposizione riconducibile alla competenza del tribunale ex art. 617 c.p.c. - deve avvenire alla prima udienza di effettiva trattazione in applicazione dell'art. 38 c.p.c., con gli adattamenti richiesti dalle forme del giudizio davanti al giudice di pace; una volta verificatasi la preclusione, l'incompetenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice nella sentenza anche se qualifichi l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e neppure dalla parte opposta con un motivo di ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza. (Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE MINERVINO MURGE, 07/11/2014).
Cass. civ. n. 10395/2016
In materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella esattoriale emessa su richiesta di un'autorità giudiziario (nella specie, del presidente del tribunale), per la restituzione di somme ricevute a titolo di compensi per prestazioni di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per materia è del tribunale, secondo il foro erariale, avendo la lite ad oggetto un criterio di ripartizione della competenza per materia, riguardante i modi con cui il provvedimento di liquidazione può essere opposto. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 6945/2016
In un giudizio di opposizione all'esecuzione riservato alla competenza dei tribunali dell'impresa istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 27 del 2012, ove si tratti di opposizione promossa in relazione ad un precetto contenente solo l'ordine di pagare una somma di denaro determinata, la competenza spetta al giudice dell'esecuzione come individuato sulla base dei criteri di cui agli artt. 17, 27 e 615 c.p.c., senza che venga in considerazione la particolare competenza di cui all'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 30 del 2005, la quale opera in relazione all'esecuzione delle speciali misure contenute nei commi 1, 3, 4 e 5 del medesimo articolo. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 19579/2015
L'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente va individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 12540/2009
Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata (come individuata dalla Corte cost. nella sentenza n. 480 del 2005), l'art. 480, comma terzo, c.p.c. consente al debitore di notificare l'opposizione all'esecuzione nel luogo in cui gli è stato notificato il precetto soltanto nel caso in cui il creditore non abbia eletto domicilio o indicato la residenza in altro luogo, perché in tale ipotesi la notifica dell'atto di opposizione, ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione nel luogo di esecuzione, va effettuata nel luogo indicato dal creditore e non nella cancelleria, diversamente potendo il creditore opposto ignorare l'intervenuta opposizione, in violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma secondo, Cost.
Cass. civ. n. 6571/2005
L'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., ultimo comma, vale a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione e ad escludere il Foro sussidiario del luogo della notifica del precetto medesimo solo se, in caso di contestazione di tale competenza, il creditore istante dia la prova che nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la regola generale dell'art. 26 c.p.c..
Cass. civ. n. 841/2005
La competenza territoriale a decidere l'opposizione all'esecuzione, nelle materie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., proposta prima dell'inizio della medesima (art. 615, primo comma, c.p.c.), è determinabile in base alle regole dettate dall'art. 413, secondo comma, c.p.c., perché l'art. 618 bis, primo comma, c.p.c., rinvia alle norme previste per le controversie individuali di lavoro, e non prevede una riserva di competenza del giudice dell'esecuzione, come invece dispone il secondo comma del medesimo art. 618 bis per l'opposizione all'esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi. Nè può ritenersi la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere l'opposizione all'esecuzione non iniziata per effetto dell'art. 27, primo comma, c.p.c. — a norma del quale per l'opposizione all'esecuzione è competente il giudice dell'esecuzione — perché prima del suo inizio non è individuabile il luogo di essa, mentre il richiamo contenuto nella seconda parte dell'art. 27, primo comma, c.p.c., all'art. 480, n. 3, seconda parte, dello stesso codice — secondo il quale competente a decidere l'opposizione a precetto è il giudice dell'esecuzione, se il creditore procedente ha indicato, nel precetto, la sua residenza o ha eletto domicilio nel medesimo comune — perché quest'ultima norma non è riferibile al processo del lavoro
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La competenza territoriale a decidere l'opposizione all'esecuzione, proposta prima dell'inizio di essa (art. 615, primo comma, c.p.c.), preannunciata in base a titolo giudiziale su una controversia concernente un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., spetta esclusivamente al giudice nella cui circoscrizione si trova, o si trovava al momento della cessazione del rapporto, il domicilio del lavoratore, come stabilito dal quarto comma dell'art. 413 c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 128, ispirato ad esigenze di tutela del medesimo). Infatti, nel caso di rapporto di lavoro già cessato al momento dell'instaurazione dell'opposizione, deve escludersi il domicilio del lavoratore a tale tempo, altrimenti sarebbe consentito a costui - in contrasto con l'art. 25, primo comma, Costituzione - di scegliersi il giudice competente, trasferendo preventivamente il proprio domicilio.
Cass. civ. n. 12976/2004
In tema di competenza territoriale riguardante l'opposizione a precetto di cui all'art. 615 c.p.c., l'art. 27 c.p.c. individua nel "luogo dell'esecuzione" il Foro relativo alle cause di opposizione e fa salva la disposizione di cui all'art. 480 c.p.c., comma terzo, secondo il quale il creditore deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel Comune ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione, se intende evitare che l'opposizione al precetto sia proposta davanti al giudice del luogo ove il precetto era stato notificato. Tuttavia, l'elezione di domicilio produce questo effetto se è fatta nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione oppure in un Comune nel quale ha sede il giudice che sarà competente per l'esecuzione in ragione del luogo in cui si trovano cose del debitore che potranno essere sottoposte a pignoramento. Diversamente, l'elezione di domicilio è senza effetto e riprende vigore la regola secondo la quale l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato e la notificazione alla parte istante si fa presso la cancelleria di detto giudice (in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la competenza del Tribunale di Napoli, ove il creditore aveva eletto il suo domicilio ma ove non vi erano beni da sottoporre ad esecuzione, ed ha dichiarato la competenza del Tribunale di S. Maria Capua V., in ragione del criterio sussidiario del luogo ove era avvenuta la notificazione del precetto, compreso nel circondario di quel Tribunale).
Cass. civ. n. 186/1998
La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, ha influenza esclusivamente sul piano degli accertamenti esperibili in ciascuno di tali procedimenti e sul conseguente contenuto della decisione adottabile nell'una e nell'altra sede, ma non comporta modificazioni della competenza, che rispettivamente appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27 comma primo e 615 comma primo c.p.c., al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore.
Cass. civ. n. 2427/1996
Nel caso di esecuzione immobiliare che l'amministrazione finanziaria intraprenda a carico del proprietario del bene per Invim da altri dovuta, l'opposizione proposta da detto proprietario, al fine di sostenere l'improcedibilità dell'azione per omessa notifica del titolo e del precetto, ovvero per inesistenza degli stessi, resta nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, non all'esecuzione, perché non coinvolge l'an od il quantum della pretesa del creditore, e, pertanto, rimane soggetta alle ordinarie regole di competenza, sottraendosi all'applicazione delle disposizioni speciali dell'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
Cass. civ. n. 7086/1995
Appartiene al pretore, in funzione di giudice del lavoro, a norma degli artt. 618 bis e 409, n. 5, c.p.c., la competenza a conoscere delle opposizioni all'esecuzione — così come delle opposizioni agli atti esecutivi proposte dopo l'inizio dell'esecuzione (art. 27, secondo comma, c.p.c.) — qualora la controversia si riferisca ad aspetti del rapporto di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che siano estranei alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, crediti di medici e biologi dipendenti di una Usl per corrispettivi di prestazioni svolte in regime di plus orario, liquidate con decreto ingiuntivo, emesso dal giudice ordinario, munito di clausola di provvisoria esecuzione).
Cass. civ. n. 6557/1994
In forza del combinato disposto degli artt. 7 e 8, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, i giudizi relativi a procedimenti di esecuzione per i quali la prima di tali norme esclude l'operatività del foro erariale sono quelli concernenti la validità formale del procedimento (opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c.p.c.) o l'eventuale coinvolgimento di beni di soggetti estranei all'esecuzione (opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.) o contestazioni insorte intorno alla dichiarazione del terzo pignorato (art. 548 c.p.c.), vale a dire situazioni che prescindono dall'an e dal quantum della pretesa tributaria. Rientrano, invece, nella regola del foro erariale le controversie, insorte in executivis, concernenti tale pretesa, come le opposizioni all'esecuzione diretta a contestare il fondamento della pretesa tributaria (e non l'impignorabilità dei beni o situazioni ugualmente estranee a tale pretesa).
Cass. civ. n. 10083/1990
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la competenza per territorio, inderogabilmente fissata in base al luogo della esecuzione medesima (artt. 27 e 28 c.p.c.), non può essere declinata, in favore di altro giudice preventivamente adito con opposizione al precetto, dato che le disposizioni dell'art. 39 secondo comma c.p.c., in tema di continenza, non trovano applicazione quando detto altro giudice difetti di competenza, sulla causa introdotta successivamente, per ragioni inderogabili di territorio.