(massima n. 1)
L'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., ultimo comma, vale a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione e ad escludere il Foro sussidiario del luogo della notifica del precetto medesimo solo se, in caso di contestazione di tale competenza, il creditore istante dia la prova che nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la regola generale dell'art. 26 c.p.c..