(massima n. 1)
In un giudizio di opposizione all'esecuzione riservato alla competenza dei tribunali dell'impresa istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 27 del 2012, ove si tratti di opposizione promossa in relazione ad un precetto contenente solo l'ordine di pagare una somma di denaro determinata, la competenza spetta al giudice dell'esecuzione come individuato sulla base dei criteri di cui agli artt. 17, 27 e 615 c.p.c., senza che venga in considerazione la particolare competenza di cui all'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 30 del 2005, la quale opera in relazione all'esecuzione delle speciali misure contenute nei commi 1, 3, 4 e 5 del medesimo articolo. (Regola competenza).