(massima n. 1)
Nel caso di opposizione a precetto proposta davanti al giudice di pace, il rilievo dell'incompetenza per materia - sia d'ufficio sia ad istanza dell'opposto per essere l'opposizione riconducibile alla competenza del tribunale ex art. 617 c.p.c. - deve avvenire alla prima udienza di effettiva trattazione in applicazione dell'art. 38 c.p.c., con gli adattamenti richiesti dalle forme del giudizio davanti al giudice di pace; una volta verificatasi la preclusione, l'incompetenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice nella sentenza anche se qualifichi l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e neppure dalla parte opposta con un motivo di ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza. (Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE MINERVINO MURGE, 07/11/2014).