(massima n. 1)
Appartiene al pretore, in funzione di giudice del lavoro, a norma degli artt. 618 bis e 409, n. 5, c.p.c., la competenza a conoscere delle opposizioni all'esecuzione — così come delle opposizioni agli atti esecutivi proposte dopo l'inizio dell'esecuzione (art. 27, secondo comma, c.p.c.) — qualora la controversia si riferisca ad aspetti del rapporto di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che siano estranei alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, crediti di medici e biologi dipendenti di una Usl per corrispettivi di prestazioni svolte in regime di plus orario, liquidate con decreto ingiuntivo, emesso dal giudice ordinario, munito di clausola di provvisoria esecuzione).