(massima n. 1)
Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata (come individuata dalla Corte cost. nella sentenza n. 480 del 2005), l'art. 480, comma terzo, c.p.c. consente al debitore di notificare l'opposizione all'esecuzione nel luogo in cui gli č stato notificato il precetto soltanto nel caso in cui il creditore non abbia eletto domicilio o indicato la residenza in altro luogo, perché in tale ipotesi la notifica dell'atto di opposizione, ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione nel luogo di esecuzione, va effettuata nel luogo indicato dal creditore e non nella cancelleria, diversamente potendo il creditore opposto ignorare l'intervenuta opposizione, in violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma secondo, Cost.