(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la competenza per territorio, inderogabilmente fissata in base al luogo della esecuzione medesima (artt. 27 e 28 c.p.c.), non può essere declinata, in favore di altro giudice preventivamente adito con opposizione al precetto, dato che le disposizioni dell'art. 39 secondo comma c.p.c., in tema di continenza, non trovano applicazione quando detto altro giudice difetti di competenza, sulla causa introdotta successivamente, per ragioni inderogabili di territorio.