(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale riguardante l'opposizione a precetto di cui all'art. 615 c.p.c., l'art. 27 c.p.c. individua nel "luogo dell'esecuzione" il Foro relativo alle cause di opposizione e fa salva la disposizione di cui all'art. 480 c.p.c., comma terzo, secondo il quale il creditore deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel Comune ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione, se intende evitare che l'opposizione al precetto sia proposta davanti al giudice del luogo ove il precetto era stato notificato. Tuttavia, l'elezione di domicilio produce questo effetto se č fatta nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione oppure in un Comune nel quale ha sede il giudice che sarā competente per l'esecuzione in ragione del luogo in cui si trovano cose del debitore che potranno essere sottoposte a pignoramento. Diversamente, l'elezione di domicilio č senza effetto e riprende vigore la regola secondo la quale l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui il precetto č stato notificato e la notificazione alla parte istante si fa presso la cancelleria di detto giudice (in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la competenza del Tribunale di Napoli, ove il creditore aveva eletto il suo domicilio ma ove non vi erano beni da sottoporre ad esecuzione, ed ha dichiarato la competenza del Tribunale di S. Maria Capua V., in ragione del criterio sussidiario del luogo ove era avvenuta la notificazione del precetto, compreso nel circondario di quel Tribunale).