(massima n. 1)
In forza del combinato disposto degli artt. 7 e 8, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, i giudizi relativi a procedimenti di esecuzione per i quali la prima di tali norme esclude l'operativitą del foro erariale sono quelli concernenti la validitą formale del procedimento (opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c.p.c.) o l'eventuale coinvolgimento di beni di soggetti estranei all'esecuzione (opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.) o contestazioni insorte intorno alla dichiarazione del terzo pignorato (art. 548 c.p.c.), vale a dire situazioni che prescindono dall'an e dal quantum della pretesa tributaria. Rientrano, invece, nella regola del foro erariale le controversie, insorte in executivis, concernenti tale pretesa, come le opposizioni all'esecuzione diretta a contestare il fondamento della pretesa tributaria (e non l'impignorabilitą dei beni o situazioni ugualmente estranee a tale pretesa).