(1)L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al medesimo.
L'azione è imprescrittibile [2934](2).
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.
Note
La sentenza andrà poi annotata nell'atto di nascita del figlio ai sensi dell'art. 49 lett. o) del d.P.R. 396/2000.