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Articolo 122 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Procura speciale per determinati atti

Dispositivo dell'art. 122 Codice di procedura penale

1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo(1). La procura è unita agli atti.

2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio.

2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111 bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria(2).

3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]

2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall’articolo 111-bis, salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria.

[omissis]

__________________

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 13, comma 3, della l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha riconosciuto esplicitamente al difensore un potere generale di autenticazione della sottoscrizione della parte quando una procura speciale è conferita ad esso, all'interno del processo, con scrittura privata.
(2) Comma inserito dall'art. 6, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La disposizione in esame rientra nel disegno voluto dal legislatore di evidenziare la diversità dei compiti e ruoli del procuratore speciale rispetto al difensore.

Spiegazione dell'art. 122 Codice di procedura penale

Già dalla collocazione della norma in questa sede, piuttosto che nel Titolo VI dedicato ai difensori, svela la diversità dei ruoli tra procuratore speciale e difensore (a cui comunque spettano poteri di rappresentanza).

La procura deve essere rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Tra i soggetti legittimati ad autenticare la sottoscrizione vi è chiaramente il difensore stesso. Ad ogni modo, la procura deve essere specifica e non generica, in modo da circoscrivere i poteri di rappresentanza all'oggetto per cui è stata conferita la procura. Secondo quanto disposto dalle disp. att del codice tale procura speciale può essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce.

Per quanto concerne le pubbliche amministrazioni, il comma 2 stabilisce che è sufficiente la sottoscrizione del dirigente dell'ufficio competente.

Al fine di rendere coerenti le modalità di deposito della procura speciale con il nuovo sistema dei depositi telematici, il comma 2 bis (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150/2022) stabilisce che la procura speciale va depositata in copia informatica con firma digitale nel rispetto della modalità previste dall’art. 111 bis c.p.p. (che disciplina il deposito telematico), salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria.

Il comma 3 precisa poi che la ratifica degli atti compiuti senza corretta rappresentanza nei confronti di terzi non è mai consentita.

Massime relative all'art. 122 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 15285/2018

In tema di misure di prevenzione, la procura speciale al difensore ex art. 122 cod. proc. pen. per azionare pretese civilistiche (nella specie l'ammissione al passivo del credito vantato) nei confronti di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale, deve contenere, a pena d'inammissibilità, le indicazioni necessarie all'individuazione del procedimento cui si riferisce, dei diritti che la parte intende azionare per mezzo del procuratore e dei poteri a questo conferiti, analogamente a quanto avviene nel processo penale con riguardo alla procura conferita dalla parte civile.

Cass. pen. n. 21828/2017

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte civile è necessario che la firma sia autenticata dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e che quest'ultimo aggiunga formule esprimenti la volontà di farne propri i motivi.

Cass. pen. n. 15812/2017

Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona danneggiata non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (“legitimatio ad causam”) costituisce istituto diverso dal mandato alle liti (rappresentanza processuale), in quanto solo per quest'ultimo l'art. 102 c.p.p. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore. (Nel caso di specie, il sostituto del difensore era stato incaricato dal difensore di presentare in udienza la dichiarazione di costituzione di parte civile, a fronte di una procura speciale conferita al medesimo difensore, con facoltà di nominare un sostituto processuale anche ai fini della presentazione della dichiarazione di costituzione di parte civile).

Cass. pen. n. 11429/2015

L'omessa acquisizione agli atti della procura speciale notarile rilasciata - dall'amministratore delegato di una società per azioni - in via preventiva per la proposizione della querela determina l'improcedibilità dell'azione penale.

Cass. pen. n. 7372/2014

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, può essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 c.p.p., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso la legittimazione del difensore, nominato con un mandato a margine del ricorso che non conteneva uno specifico riferimento alla volontà della parte di trasferire il potere di esercitare l'azione riparatoria "de qua")

Cass. pen. n. 10485/2008

La procura speciale rilasciata all'estero da cittadino straniero per risultare valida deve essere necessariamente legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a meno che colui che l'ha rilasciata non sia cittadino di un paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la cui adesione sia stata accettata dallo Stato italiano, nel qual caso viene meno l'obbligo di legalizzazione, risultando sufficiente la mera formalità della «apostille». (Fattispecie relativa alla ritenuta inammissibilità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta a mezzo di procuratore speciale, la cui nomina non era stata legalizzata ed era effettuata in un Paese straniero aderente alla menzionata Convenzione, ma la cui adesione non era all'epoca ancora stata accettata dallo Stato italiano).

Cass. pen. n. 30181/2004

In tema di patrocinio dei non abbienti, è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza reiettiva del reclamo contro il decreto che abbia dichiarato inammissibile o rigettato l'istanza per l'ammissione al beneficio sia il difensore dell'imputato o del condannato, in via autonoma, sia quello delle altre parti, purché munito di procura speciale a norma dell'art. 122 c.p.p.

Cass. pen. n. 29731/2003

La rinuncia, anche parziale, all'impugnazione, può essere formulata dalla parte personalmente o a mezzo del difensore munito di procura speciale che, ai sensi dell'art. 122 c.p.p., deve contenere, tra l'altro, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Ne consegue che è nullo il c.d. “patteggiamento della pena” in appello a norma dell'art. 599, comma 4, stesso codice, qualora il difensore ne abbia fatto richiesta rinunciando agli altri motivi di gravame senza essere munito della prescritta procura speciale.

Cass. pen. n. 8553/2002

È inesistente l'atto di costituzione di parte civile che non rechi la sottoscrizione dell'interessato, ma solo quella del difensore, il quale non sia munito di procura speciale rilasciata nelle forme di legge.

Cass. pen. n. 6948/2000

In tema di rinuncia alla impugnazione da parte dell'imputato, essa deve essere fatta personalmente dalla parte privata, oppure a mezzo del difensore munito di procura speciale, che, ai sensi dell'art. 122 c.p.p., deve, tra l'altro, contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di secondo grado, impugnata dall'imputato, che aveva dedotto la nullità del giudizio di appello, in quanto il difensore era sprovvisto di procura speciale in relazione alla rinuncia ai motivi di gravame. La Suprema Corte ha rilevato che il difensore era munito di procura che lo abilitava, genericamente, a compiere ogni adempimento di sua competenza, comprese la facoltà di proporre istanze difensive, nominare sostituti processuali e proporre tutte le impugnazioni).

Cass. pen. n. 4/1999

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta. Pertanto la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato; mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

Cass. pen. n. 4327/1999

Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte (nella specie: parte civile) stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido — sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576 c.p.p.) — anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte; e ciò, anche se la certificazione dell'autografia sia effettuata da difensore in un atto diverso da quelli indicati nel secondo comma dell'art. 100 c.p.p. (Il principio è stato espresso in una fattispecie in cui l'imputato aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso della parte civile sotto il duplice profilo che il difensore era privo dello specifico mandato prescritto per la proposizione del ricorso per cassazione e che, comunque, la procura era priva dei requisiti indicati dall'art. 122 c.p.p. in una situazione in cui a margine del ricorso per cassazione era apposta la seguente dizione: «Nella mia qualità di parte civile costituita nomino quale mio difensore perché mi rappresenti ed assista nel presente giudizio di impugnazione avanti la Suprema Corte di cassazione avverso la sentenza . . . nel procedimento penale R.G. . . . a carico di . . . l'avv. . . .»).

Cass. pen. n. 14/1998

Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione non è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione apposta dall'interessato sulla relativa domanda; tale adempimento, infatti, non solo non è contemplato dagli artt. 315 e 645 c.p.p., ma si rivela del tutto superfluo posto che alla presentazione dell'atto deve provvedere direttamente l'interessato ovvero il suo procuratore speciale.

Poiché la disciplina normativa del procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione non può che essere rinvenuta nel codice di rito penale le cui disposizioni, in assenza di un'espressa deroga, trovano in materia integrale applicazione, deve escludersi che per la proposizione e la presentazione della domanda di riparazione possa venire in rilievo la disciplina della procura alle liti e dei poteri del difensore nel giudizio civile contemplata dagli artt. 83 e 84 c.p.c., dovendosi viceversa ritenere che il legislatore abbia espressamente inteso affrancare il titolare del diritto all'equa riparazione dalla necessità di promuovere il giudizio o di parteciparvi con l'assistenza del difensore. Ne deriva che la predetta domanda, nel rispetto dei termini perentori di cui al primo comma dell'art. 315 c.p.p., deve essere sottoscritta e presentata a pena di inammissibilità con le modalità imposte dal primo comma dell'art. 645 c.p.p., e cioè personalmente dalla parte ovvero, per entrambi o per ciascuno dei predetti adempimenti, a mezzo di un procuratore speciale da nominare nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sottoscritta e presentata da difensore che non era stato nominato procuratore speciale nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p., ma aveva ricevuto un semplice mandato alle liti).

Cass. pen. n. 5811/1996

La procura speciale, dovendo essere rilasciata, ex art. 122 c.p.p., a pena di inammissibilità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, è uno di quegli atti per i quali il codice prevede l'autenticazione. Tale formalità può essere effettuata dallo stesso difensore, eventualmente nominato, con quell'atto, procuratore speciale.

Cass. pen. n. 18/1995

Ai sensi dell'art. 37 c.p.p., il giudice può essere ricusato soltanto dalla parte, per cui è da escludere un'autonoma parallela legittimazione del difensore il quale, pur potendo validamente proporre l'atto di ricusazione, deve avere indefettibilmente ricevuto a tal fine apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale; infatti, in considerazione del dato testuale ricavabile dall'art. 38, comma quarto, c.p.p., che menziona separatamente il difensore ed il procuratore speciale, attribuendo così rilievo al rapporto fiduciario fra il professionista ed il cliente, il primo non è tenuto a documentare i suoi poteri con una procura avente i requisiti ed il contenuto di quella prevista dal combinato disposto degli artt. 122 e 38, comma quarto, ultima parte, c.p.p. Purtuttavia il difensore dell'imputato latitante o evaso, è sempre legittimato, a norma dell'art. 165, comma terzo, c.p.p., a proporre la dichiarazione di ricusazione in nome e per conto del suo assistito, che è da lui rappresentato “ad ogni effetto”. (Nell'affermare il suddetto principio la Corte ha altresì precisato che la disposizione di cui all'art. 165, comma terzo, c.p.p., secondo la quale l'imputato latitante o evaso è rappresentato “ad ogni effetto” dal difensore, ha una portata più ampia di quanto non indichi l'intitolazione, riferentesi alle sole notificazioni, dell'articolo in cui è contenuta, perché ricomprende — in conformità con la ratio ispiratrice della norma, che è quella di assicurare la piena tutela della difesa — anche quei casi in cui il codice di rito riserva personalmente all'imputato non evaso o latitante l'esercizio di determinati diritti o facoltà processuali; con l'esclusione, tuttavia, tra questi, dei poteri processuali dispositivi relativi all'accesso ai procedimenti speciali ed alla rinuncia e come tali, potendo ricondursi solo alla volontà dell'interessato, richiedono una manifestazione personale o per mezzo di procuratore speciale).

Cass. pen. n. 923/1995

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la proposizione della domanda, che può essere fatta direttamente dalla parte ai sensi dell'art. 645 c.p.p. richiamato dall'art. 315 n. 2 c.p.p., è cosa diversa dal deposito della stessa presso la cancelleria del giudice sicché, una volta che la domanda sia stata fatta direttamente dalla parte, ben potrà essere depositata dal difensore senza che debba procedervi la parte personalmente od un procuratore speciale; inoltre, per la natura essenzialmente civilistica della procedura, sarà sufficiente che il procuratore sia munito di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. e non di procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 122 c.p.p.

Cass. pen. n. 1366/1994

Il difensore è soggetto legittimato a proporre l'opposizione al decreto penale di condanna, senza alcuna necessità di mandato specifico. A tal fine la nomina può essere a lui conferita, con le ordinarie formalità, sia prima della emissione del decreto, che successivamente.

Cass. pen. n. 1315/1994

Qualora la richiesta di giudizio abbreviato sia avanzata esclusivamente dal difensore dell'imputato latitante, non munito di procura speciale, sussiste una causa di inammissibilità ex art. 122 c.p.p. in riferimento all'art. 438 c.p.p., deducibile e rilevabile in qualunque stato e grado del procedimento.

Cass. pen. n. 8650/1993

Il difensore non è munito di potere certificatorio generale, non avendo le norme che gli conferiscono detto potere carattere eccezionale e non potendo pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti. Ne consegue, con riferimento alla costituzione di parte civile, che potendo questa farsi, oltre che con dichiarazione personale, anche a mezzo di procura speciale conferita, a pena di inammissibilità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, il potere autenticatorio del difensore, circoscritto al mandato ad litem non consente di estendere l'autentica relativa a tale mandato alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della detta procura speciale. (Fattispecie in cui era stata rilasciata al difensore — che aveva provveduto anche all'autentica dell'autografia del sottoscrittore — la procura speciale a costituirsi parte civile con lo stesso atto — diverso peraltro da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 100 c.p.p. — con il quale gli era stata conferita la procura a provvedere alla difesa; la Cassazione ha escluso che tale atto fosse idoneo al conferimento della detta procura speciale a costituirsi parte civile, ed ha enunciato il principio di cui in massima).

La procura alle liti conferita dalla parte civile al difensore con scrittura privata, l'autografia della cui sottoscrizione è certificata dal difensore medesimo, è valida ed idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale anche se sia apposta in un atto diverso da quelli indicati nel comma secondo dell'art. 100 c.p.p., sempre che sia riferita in modo certo al processo in relazione al quale la si allega e siano assicurate la sua certezza e tempestività. (V. art. 13 legge 16 dicembre 1999, n. 479).

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Andrea R. chiede
mercoledì 18/11/2015 - Lombardia
“Se l'imputato è assistito da due difensori, nominati separatamente ed entrambi muniti di procura speciale per la richiesta di riti alternativi, senza la specificazione che la procura sia congiunta o disgiunta, può uno solo di essi chiedere la ammissione al rito abbreviato, o è necessario che la richiesta sia formulata congiuntamente?”
Consulenza legale i 23/11/2015
Il quesito ha ad oggetto il mandato conferito all'avvocato dal cliente. In particolare, ci si domanda se, nel caso siano state date due distinte procure a due diversi difensori, senza specificare il carattere congiuntivo o disgiuntivo dell'incarico, uno solo dei due avvocati possa proporre richiesta di rito alternativo nel processo penale.

La giurisprudenza, in materia civile, ha risolto la questione assumendo che vi sia una presunzione di conferimento disgiunto del mandato, basando tale tesi sui principi generali in tema di procura alle liti (art. 83 del c.p.c.) e di mandato (art. 1716 del c.c., che disciplina l'ipotesi di pluralità di mandatari), salvo inequivoca manifestazione di volontà della parte in favore del carattere congiuntivo del mandato. Di conseguenza, ad esempio, si è ritenuto che ciascun difensore sia autonomamente legittimato alla sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio in assenza di una espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato stesso, con conseguente esclusione di ogni profilo di nullità dell'atto, dovuto all'eventuale mancanza della firma degli altri difensori (si veda, ad esempio, Cass., sez. III, 23.1.2004, n. 1168).

Nel processo penale, molte attività difensive possono essere svolte solo in virtù di procura speciale, quindi il concetto espresso dalla giurisprudenza di legittimità in sede civile - che in generale si fonda su argomentazioni condivisibili - non può essere applicato senza le dovute precisazioni.

Nel caso specifico della richiesta del rito alternativo del giudizio abbreviato, trova applicazione l'art. 438 del c.p.p., in particolare il terzo comma, laddove il legislatore stabilisce che "La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale".
Quindi, appare sufficiente che uno solo degli avvocati muniti di procura speciale possa fare la richiesta del rito abbreviato, se non è espressamente dichiarato che l'incarico è congiunto.
Peraltro, si rileva che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto addirittura che il giudizio abbreviato è legittimamente instaurato anche a seguito di richiesta del difensore, pur privo di procura speciale, "qualora l’imputato sia presente e nulla eccepisca" (Cass. pen, SS. UU., 31 gennaio-5 marzo 2008, n. 9977).

Dal punto di vista deontologico, ai sensi dell'art. 46 (Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza), comma sesto, l'avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.
Quindi, anche se i due avvocati hanno ricevuto mandato separato ma sono incaricati di difendere la stessa persona, è opportuno che condividano le scelte strategiche, nel rispetto soprattutto della volontà del loro assistito, cui deve essere data ogni informazione necessaria a prendere una decisione consapevole.