(massima n. 1)
Nel caso di inadempimento da parte di un privato all'impegno assunto con un comune a trasferire la proprietā di un terreno, seppur collegato (e nella specie posteriore) all'accordo corrispondente allo schema procedimentale di cui all'art. 31, quinto comma, della legge n. 1150 del 1942 (nel testo "ratione temporis" vigente), avente ad oggetto il rilascio di una licenza edilizia subordinata all'impegno di attuare le opere di urbanizzazione, il diritto del comune di avvalersi della tutela dell'esecuzione del contratto in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., non č indisponibile e quindi č soggetto a prescrizione; non basta infatti ad integrare l'indisponibilitā - cui fa riferimento l'art. 2934, secondo comma, c.c. - l'esistenza di una finalitā di pubblico interesse, il cui perseguimento non si sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo, nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della P.A., e dovendosi comunque avere riguardo al contenuto oggettivo del diritto della cui prescrizione si discute, non giā alla natura ed alla causa degli atti negoziali dai quali quel diritto trae origine.