(massima n. 1)
In tema di interpretazione del contratto, qualora la medesima vicenda negoziale ed i relativi effetti abbiano formato oggetto di due o più atti scritti, il giudice è tenuto, giusta disposto dell'art. 1363 c.c., ad esaminare tutte le convenzioni intercorse tra le parti sì come risultanti dai documenti all'uopo formati, stabilendo, altresì, il rapporto tra clausole e documenti, se di chiarimento, di integrazione, di modificazione, di trasformazione o di annullamento delle precedenti pattuizioni. (Nella specie, a seguito di condanna al pagamento di una somma in seno ad un procedimento monitorio basato su di una fattura, la società opponente deduceva che, per effetto della scissione parziale di alcuni rami di azienda, le relative passività — tra cui quelle inerenti alla fattura de qua — erano state trasferite ad altra società, senza che tale circostanza fosse stata debitamente considerata dal giudice di appello, il quale aveva confermato il rigetto dell'opposizione pronunciata dal giudice di primo grado. La S.C., nel cassare la sentenza, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).