(massima n. 1)
Nella interpretazione delle clausole dei contratti collettivi, il senso letterale delle parole usate dalle parti sociali, pur costituendo necessario punto di partenza della indagine ermeneutica, non può avere carattere prioritario nella identificazione della concorde volontà delle parti, che sovente non trova piena e chiara corrispondenza nel tenore testuale delle espressioni utilizzate nel documento; mentre preminente rilievo va attribuito al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. Né, avuto riguardo alla specificità della materia, può prescindersi, nell'attività di interpretazione del nuovo contratto collettivo, in particolare quando questo introduce nuovi inquadramenti e nuovi livelli, dall'esame della precedente contrattazione, al fine di individuare la portata delle innovazioni introdotte. Tale interpretazione, riservata al giudice del merito, soggiace, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei suddetti criteri di ermeneutica contrattuale nonché alla osservanza della coerenza e logicità della motivazione.