(massima n. 1)
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce attivitą rientrante nella competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimitą se non per omessa od erronea applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito impugnata, con la quale era stata ravvisata, a carico di un giornalista della R.A.I., la configurazione della violazione prevista dall'art. 8 del C.C.N.L. dei giornalisti, per avere lo stesso pubblicato periodicamente una serie di articoli su un quotidiano, cosģ assumendo un incarico di collaborazione esterna, senza la preventiva autorizzazione del direttore, donde la legittimitą della sanzione disciplinare inflitta a suo carico).