(massima n. 1)
Nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, č precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata rilevandone l'adeguatezza della motivazione, con riguardo alla corretta applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. in ordine ai contratti ed accordi succedutisi nel tempo, e segnatamente del 25 settembre 1997 e del 16 gennaio 1998 riferiti ai dipendenti della Spa Poste Italiane, in relazione all'ambito di operativitā dei termini di durata apposti ai singoli contratti di lavoro).