(massima n. 1)
Sussiste violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, e in particolare del criterio dell'interpretazione complessiva stabilito dall'art. 1363 c.c., qualora sia omessa, pur ricorrendone le condizioni, l'applicazione del predetto criterio e non anche quando il criterio stesso sia utilizzato soltanto rispetto ad alcune delle clausole contrattuali, costituendo tale limitazione - attuata ovviamente in relazione ad un risultato di univoca significazione, consentito dall'indagine gią espletata - esercizio del potere discrezionale del giudice del merito di individuare gli elementi di giudizio utili e necessari per la formazione del proprio convincimento in ordine ad un determinato accertamento.