(massima n. 1)
Nell'ambito dei canoni di interpretazione delineati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e, in particolar modo, nell'interpretazione delle norme dei contratti collettivi di lavoro di diritto comune, non esiste un principio di gerarchia tra i canoni ermeneutici, né tantomeno un preteso principio dell'autosufficienza del criterio letterale in ragione di una affermata chiarezza delle espressioni adottate nel testo contrattuale. La lettera, infatti, costituisce solo una preliminare presa di cognizione (di cui l'art. 1362 segnala l'insufficienza con la precisazione che l'interprete non deve «limitarsi al senso letterale delle parole»), che deve essere integrata attraverso gli ulteriori strumenti previsti dall'art. 1363, quali la connessione delle singole clausole ed il senso che risulta dal complesso dell'atto, atteso che la lettera, (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo) sono strumenti legati da un rapporto di necessitą e sono tutti necessari all'esperimento del procedimento interpretativo della norma contrattuale. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, escludendo una gerarchia nell'ambito dei canoni delineati dagli artt. 1362-1365 c.c., aveva ritenuto che la clausola del CCNL in considerazione dovesse essere interpretata nel suo complesso).