(massima n. 1)
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale; di conseguenza, eventuali pronunce emesse dal giudice di legittimità, ancorché in relazione ad identiche pretese sostanziali, non costituiscono "precedenti" in senso tecnico della giurisprudenza della Corte, in quanto il controllo di ciascuna di esse è delimitato dalle ragioni che sorreggono la statuizione impugnata, in relazione alla "causa petendi" prospettata nei giudizi di merito ed ai motivi di ricorso. (Nella specie, la S.C., in difformità da precedenti di accoglimento, ha cassato la sentenza impugnata che, in violazione dell'art. 1363 c.c. sull'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, aveva ritenuto decisiva la formulazione dell'art. 31 dello Statuto del Fondo dell'ex Cassa di Risparmio di Torino per includere la maggiorazione del premio di rendimento nel calcolo del trattamento pensionistico integrativo).