(massima n. 1)
L'interpretazione delle clausole regolamentari di diritto privato è demandata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione delle norme di ermeneutica. (Nella fattispecie, la S.C., con riguardo al motivo attinente all'assunta violazione e falsa applicazione dell'art. 17, lett. e), della Sezione trattamenti riconosciuti ad esaurimento del Regolamento dell'Istituto Poligrafico, fondata sulla supposta interpretazione illegittima del giudice di appello che aveva fatto decorrere l'entrata in vigore di tale norma dalla data di modificazione del suddetto articolo e non dalla data di approvazione del Regolamento, lo ha rigettato rilevando che la Corte di appello aveva correttamente ritenuto che la norma regolamentare modificata non poteva che regolare i passaggi di livello successivi alla modifica, secondo un'interpretazione letterale della norma, senza che, perciò, potesse ravvisarsi alcuna violazione dei criteri ermeneutici).