(massima n. 1)
L'art. 1363 c.c., prescrivendo di interpretare le clausole di un contratto le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, in presenza di un patto articolantesi in pił proposizioni (nella specie, condizione aggiuntiva di polizza assicurativa, che, con la prima proposizione, fissa, in deroga alle condizioni generali, in lire 20 milioni il limite massimo per le spese mediche e di degenza rimborsabili e, con la seconda, stabilisce che detta somma rappresenta la massima disponibilitą per anno assicurativo e per l'intero nucleo familiare, qualunque sia il numero delle malattie e degli infortuni) impone all'interprete di ricercare previamente se le diverse proposizioni non siano suscettibili sul piano logico di essere interpretate nel senso di dar luogo a pił clausole ognuna dotata di una propria portata dispositiva e, in caso affermativo, gli impone di verificare successivamente la compatibilitą di ciascuna clausola con il patto globalmente considerato e con il contratto. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito avendo questa considerato solo la seconda proposizione della predetta condizione aggiuntiva, senza indagare se quest'ultima potesse presentare un significato globale in cui coesistessero con autonoma portata entrambe le proposizioni).