Per qualsiasi causa, obbiettiva o subbiettiva, venga a cessare l'esercizio delle funzioni del
tutore, quest'ultimo deve adempiere due obblighi: a) fare subito la consegna dei beni del
minore; b) presentare entro due mesi al
giudice tutelare il conto finale. Sono questi obblighi inerenti ad ogni amministrazione, e che acquistano un particolare significato per l'amministrazione tutelare, dato l'interesse pubblico che insieme con quello privato del minore rappresenta le finalità dell'ufficio: perciò, anche in quest'ultimo stadio dell'esercizio delle funzioni tutelari, l'
autorità giudiziaria preposta alle tutele esercita la sua
azione direttiva e di controllo, sia esaminando direttamente il conto finale, e dando o negando l'approvazione, sia col promuovere il controllo del protutore, del minore, divenuto maggiore o emancipato, o del nuovo
rappresentante legale.
Quest'ultima cautela è molto opportuna, perché al momento della resa del conto si profila un sia pure eventuale conflitto di interessi tra il tutore obbligato a rendere il conto ed il minore o i suoi eredi, e non sarebbe sufficiente l'intervento del giudice tutelare a curare l'interesse del minore, data la conoscenza necessariamente incompiuta che egli ha dell'amministrazione; il controllo sul conto finale è invece esercitato con competenza dal protutore, che con la sua continua collaborazione e vigilanza, esplicantesi quest'ultima sopratutto con l'esame dei conti annuali, ha una
conoscenza particolareggiata dello stato dell'amministrazione, mentre l'intervento del tutelato divenuto maggiore o emancipato, o del nuovo
rappresentante legale, serve dall'una parte a tutelare gli interessi del minore, e dall'altra a definire la responsabilità del tutore uscente e del tutore subentrante.
Il conto è in ogni caso reso al giudice tutelare e non, come nel codice del 1865, ai diretti interessati i quali intervengono solo su invito dell'autorità giudiziaria.
Il termine per la resa del conto è fissato in due mesi, salvo proroga: non viene stabilita una sanzione particolare per il caso di mancata presentazione entro i termini predetti, ma l'art. 386 comma 3 stabilisce che in quest'ultimo caso provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati. Lo stesso avviene quando sia stata impugnata la decisione del giudice tutelare; a tal proposito è da osservare come gli interessati possano adire l'autorità giudiziaria solo quando, positivamente o negativamente, si sia chiuso il procedimento dinanzi al giudice tutelare, e possano ricorrere non soltanto il minore divenuto maggiore o emancipato, od i suoi eredi o il nuovo rappresentante legale, per il caso che il conto sia stato presentato, ma anche il tutore qualora il giudice tutelare abbia negato l'approvazione del conto finale. Da notare ancora come possa essere impugnata anche l'approvazione del giudice tutelare quando il conto, che in un primo tempo è apparso regolare, in un secondo tempo si riveli invece irregolare.