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Articolo 360 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Funzioni del protutore

Dispositivo dell'art. 360 Codice Civile

Il protutore [346] rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse(1) del tutore [380, 382](2).

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore(1), il giudice tutelare nomina un curatore speciale [78 c.p.c.](3).

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta [357] e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Note

(1) La nozione di opposizione di interessi del tutore, secondo parte della dottrina, dovrebbe coincidere con quella di conflitto di interessi di cui all'art. 320 del c.c..Così, nel caso di opposizione di interessi, il protutore assumerà ipso iure il potere di rappresentanza del minore senza formalità giudiziali.
(2) Al procedimento di nomina si applicheranno le stesse disposizioni dettate per la nomina del tutore, pur essendo gli stessi organi distinti che svolgono attività collaborativa, consultiva e di sorveglianza. In altri casi svolge invece una attività sostitutiva del tutore per la rappresentanza del minore.
(3) Il curatore speciale è un organo temporaneo, a carattere transitorio ed occasionale, oltretutto (Trabucchi) con funzioni limitate al copimento degli atti per i quali è nominato.

Brocardi

Protutor
Protutor negotia gerit

Spiegazione dell'art. 360 Codice Civile

Il protutore è, come il tutore, titolare di un ufficio privato, perché le sue attribuzioni, pur essendo in parte diverse da quelle esplicate dal tutore, ubbidiscono però allo stesso principio pubblicistico che sta a fondamento della disciplina legislativa della tutela: indice esteriore di questo carattere è l'obbligo del giuramento esteso anche al protutore.
Il nuovo codice non dedica un complesso di norme all'istituto della protutela, a differenza di quanto faceva il codice del 1865, il quale invece vi dedicava tutta la terza sezione del capo secondo (artt. #264-267#): vi è invece un richiamo generico nell'art. 355, che estende al protutore le disposizioni stabilite per il tutore nella seconda sezione, quindi relativamente alla nomina, alla protutela di più fratelli, alla designazione e scelta, al giuramento, all'incapacità all'ufficio di protutore, alla dispensa legale e facoltativa.
Il protutore si inquadra nell'istituto della tutela, come organo di sorveglianza e di cooperazione nei confronti del tutore, ed in alcuni casi anche come cooperatore del giudice tutelare; in secondo luogo come organo sostitutivo del tutore, nel caso in cui quest'ultimo è venuto a mancare od ha abbandonato l'ufficio: si definisce quindi come organo complementare, con una posizione molto delicata per la funzione che ad esso compete.
Le funzioni del protutore possono distinguersi perciò in due gruppi a) funzioni permanenti e generali; b) funzioni eventuali e particolari.
Sebbene la legge non disciplini espressamente e specificamente le prime, tuttavia esse si desumono dal sistema; e consistono appunto nella sorveglianza generale e nella collaborazione che deve apprestare il protutore al tutore ed al giudice tutelare nell'esercizio delle funzioni da questi ultimi esplicate. Costituiscono esplicazioni concrete di questa funzione generale di sorveglianza e di collaborazione: il parere che il protutore deve dare al giudice tutelare sulle proposte del tutore riguardanti provvedimenti circa l'educazione del minore e l'amministrazione dei suoi beni (art. 371); il parere che deve dare il protutore circa l'autorizzazione al tutore di farsi coadiuvare nell'amministrazione da una o più persone stipendiate (art. 379), ecc.
Sarebbe stato opportuno che la disciplina di questi casi specifici fosse stata completata con una norma di legge contenente la enunciazione di un principio generale, che sancisse la funzione di sorveglianza del protutore ed estendesse la sua funzione di cooperazione rispetto all'operato del tutore.

Quanto invece alla seconda categoria, esiste una norma particolare, contenuta nell'articolo in esame. Essa attribuisce al protutore la rappresentanza del minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore, ed in secondo luogo l'obbligo di promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare od ha abbandonato ufficio; di assumere nel frattempo la cura della persona del minore, rappresentarlo e compiere tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.
In primo luogo spetta quindi al protutore una rappresentanza permanente, la quale però, in rapporto alla natura dei compiti del protutore, ha un carattere eventuale e particolare.
La legge prevede genericamente il caso che il tutore venga a mancare e ciò può aver luogo per la morte del tutore o per il sopravvenire di quelle cause che importano la dichiarazione di assenza o di morte presunta. Al di fuori di questi casi è pure previsto l'abbandono della tutela: tanto in caso di mancanza quanto in caso di abbandono, il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore. Si deve pure considerare l'ipotesi deducibile dall'art. 361, in cui il tutore pur essendo nominato non assume, per cause esteriori (come ad es. la momentanea assenza dal luogo in cui si apre la tutela) le funzioni di tutore, mentre invece le assume il protutore: in tal caso spetta a quest'ultimo la cura del minore ed il compimento di quegli atti che non ammettono dilazione.
Sia nell'ipotesi di conflitto di interessi fra tutore e minore, sia nell'ipotesi di vacanza od abbandono dell'ufficio di tutela, il protutore assume automaticamente la cura del minore e l'amministrazione dei suoi beni, senza che sia necessario un particolare atto di investitura od autorizzazione del giudice tutelare, il quale potrebbe soltanto determinare se veramente vi sia il conflitto di interessi previsto dall'art. 360, e si dia luogo quindi all'assunzione della cura del minore e dell'amministrazione dei suoi beni da parte del protutore.

Il curatore speciale al quale si fa riferimento nella disposizione, che insieme col giudice tutelare, col tutore e col protutore completa il sistema degli organi della tutela, viene nominato dal giudice tutelare nel caso in cui vi sia conflitto di interessi tra il tutore ed il minore, qualora, trovandosi anche il protutore in conflitto di interessi relativamente allo stesso atto, non si possa ricorrere agli organi permanenti della tutela, per assicurare la realizzazione degli interessi del minore.
Il curatore è un organo occasionale, con competenza limitata al singolo atto in rapporto al quale viene nominato dal giudice tutelare anch'esso in quanto organo della tutela e munito di funzioni che stanno qualitativamente sullo stesso piano di quelle affidate al tutore ed al protutore.
L'art. 360 prevede, insieme con l'art. 347, le varie ipotesi di conflitto di interessi in seno alla tutela: esse si riducono a tre, poiché tale conflitto può sorgere tra i minori sottoposti alla stessa tutela, tra il minore ed il tutore, o infine tra il minore, il tutore ed il protutore. Mentre nel secondo caso si provvede con lo stesso protutore, nel primo e nel terzo caso si provvede con la nomina di un curatore speciale.
In tal modo si e colmata una lacuna esistente sotto l'impero del codice del 1865, con una disposizione proposta già dagli interpreti del vecchio codice, in base alla considerazione che l'istituto del curatore speciale è sussidiario, ed entra in applicazione ogni volta che l'interesse del minore non si possa realizzare attraverso gli organi permanenti ed ordinari della tutela.
Il curatore nominato ai sensi dell'art. 360 ha un carattere diverso da quello che distingue il curatore previsto nell'art. 356, perché mentre quest'ultimo ha una funzione nettamente privatistica e si sottrae al sistema pubblicistico della tutela, il primo invece si innesta nell'organizzazione tutelare per la sua funzione parallela a quella che esplicano gli organi ordinari e permanenti, ed implica quindi l'applicazione di tutte le norme che disciplinano l'esercizio delle funzioni tutelari.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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LUCETTA S. chiede
sabato 28/01/2017 - Piemonte
“L'avvocato che ha in cura gli interessi patrimoniali del tutelato può essere nominato PROTUTORE? Può agire in difesa del tutelato anche con una remunerazione a carico del patrimonio del tutelato stesso? Esistono articoli del C.C. che lo specifichino nel dettaglio, oltre il 408 che recita: "Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario"
La stessa richiesta è per il commercialista che ha in cura le funzioni gestionali e le rendicontazioni del Tutelato: può essere nominato PROTUTORE del tutelato stesso? Grazie”
Consulenza legale i 03/02/2017
Dispone espressamente l’art. 350 c.c. che non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.


Ovviamente tutte le volte in cui si parla di minore il riferimento deve intendersi fatto alla persona incapace soggetta ad amministrazione di sostegno.

Tale norma va poi coordinata con il successivo art. 355 c.c. il quale, con riferimento espresso alla figura del protutore, dice che sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore, compresa quella appena citata sulle incompatibilità.

Di conseguenza, non rientrando tra i soggetti a cui è vietato di assumere il relativo incarico, sia l’avvocato. che ha in cura gli interessi patrimoniali del tutelato, che il commercialista, che ne cura l’aspetto fiscale, contabile e gestionale, potranno assumere le funzioni di protutore

Detto ciò, ci si chiede se il protutore così scelto e nominato nella persona dell’avvocato o del commercialista, possa agire in giudizio in difesa dell’incapace (avvocato) o continuare ad occuparsi della gestione contabile del suo patrimonio (commercialista), e se ciò possa essere fatto dietro remunerazione.

In merito a ciò, il riferimento va fatto alle disposizioni di cui agli artt. da 374 a 388 c.c., anch’esse espressamente richiamate dall’art. 411 c.c.

Innanzitutto si ritiene opportuno ricordare che per poter legittimamente esercitare azioni giudiziarie, l’art. 374 c.c. richiede che il tutore venga previamente autorizzato dal giudice tutelare, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Sotto il profilo remunerativo, invece, deve farsi innanzitutto osservare che costituisce principio di carattere generale quello secondo cui l’ufficio tutelare ha carattere essenzialmente gratuito, il che viene espressamente disposto nel testo dell’art. 379c.c., richiamato sia dall’art. 411 c.c. in materia di amministrazione di sostegno che dall’art. 424 co. 1 in materia di tutela degli interdetti.

Tuttavia, il medesimo art. 379 c.c. prevede al secondo comma che il giudice tutelare, in considerazione dell’entità del patrimonio e delle difficoltà di amministrazione, possa assegnare al tutore un’equa indennità e, qualora particolare circostanze lo richiedano, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Ciò certamente non facoltizza il tutore a conferire un mandato generale che comprenda l’intera gestione tutelare, ma solo un mandato relativo al compimento di singoli affari, altrimenti si vanificherebbe la sua funzione.
A tal proposito si richiama la sentenza della Cassazione civile Sez. I del 04/07/1991 n. 7355 in cui si precisa che l’autorizzazione del giudice tutelare, prescritta dall’art. 379, 2° comma, c. c. affinché il tutore possa farsi coadiuvare da “persone stipendiate” e, quindi, possa reclamare il rimborso dei relativi compensi, riguarda i lavoratori (subordinati od autonomi) che affianchino il tutore medesimo, in via continuativa, nella cura degli interessi del rappresentato, e, pertanto, non è necessaria per collaborazioni saltuarie in incombenze meramente esecutive o comunque accessorie rispetto all’attività tutoria.

Nessuna norma, poi, vieta che il tutore chieda al giudice tutelare di essere autorizzato ex art. 379 co. 2 c.c. ad avvalersi, dietro remunerazione, dell’attività professionale del protutore, sia esso un avvocato (al fine di promuovere uno o più giudizi) o un commercialista (per la gestione contabile e fiscale dell’incapace, qualora l’entità del patrimonio e le difficoltà di amministrazione lo richiedano).

Un supporto giurisprudenziale in tal senso si rinviene nel decreto emesso dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Trieste in data 26 gennaio 2012 il quale, in merito ad un problema specifico di tassazione di redditi insorto sulla base della Risoluzione n. 2/E del 2012 dell’Agenzia delle Entrate, ha espressamente riconosciuto che l’art. 379, comma 2, c.c. ammette che l’incarico di tutela possa essere svolto anche con l’ausilio di coadiutori e/o consulenti, i quali, in virtù della specifica competenza acquisita, possono essere chiamati, a seguito di espressa autorizzazione del giudice tutelare, a svolgere una specifica attività professionale dietro corresponsione di adeguato «stipendio».

I «professionisti» ai quali si riferisce la norma possono appartenere ai più vari rami del sapere, senza distinzione di sorta (avvocati, geometri, commercialisti, psicologi, …) e si ammette espressamente che l’amministratore di sostegno (nel nostro caso il protutore indicato dal tutore) possa essere autorizzato a svolgere dietro retribuzione la propria attività professionale in favore dell’incapace.

In tale ipotesi, ai soli fini della tassazione dei relativi redditi, si precisa che occorre solo operare una demarcazione tra la natura degli importi erogati, distinguendo tra:
  1. somme non tassabili corrisposte a titolo di indennità per l’attività di gestione patrimoniale e di assistenza, anche personale;
  2. somme erogate a titolo di compenso, da assoggettare a regolare tassazione (nel caso specifico veniva svolta proprio la professione forense), in quanto qualora vengano disimpegnati compiti specificamente tipici della professione di appartenenza dell’amministratore di sostegno (si legga sempre protutore), questi rappresenteranno a tutti gli effetti prestazioni professionali e, come tali, saranno liquidati nel rispetto della legge e così tassati.

Sabina chiede
martedģ 05/07/2011 - Piemonte

Buona sera. A breve andrò in udienza per l'interdizione di mio figlio, adulto disabile. Sono legalmente separata dal padre di mio figlio; egli si è sempre disinteressato della sua crescita, delle esigenze economiche e dei problemi di salute. Per la mancata corresponsione del mantenimento ho avviato procedimento penale. Ora, nonostante tutto, il mio ex marito pretende di essere nominato protutore del ragazzo. Ne ha diritto? Io vorrei che fosse nominato protutore la persona che ho sposato e che da circa 10 anni segue, cura ed educa mio figlio insieme a me. Attendo vostro riscontro e vi porgo cordiali saluti,
Sabina P.”

Consulenza legale i 22/07/2011

Nella scelta del tutore e del protutore il Giudice Tutelare a norma dell’art. 424 del c.c. individua di preferenza la persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’art. 408 del c.c., cioè avendo esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona beneficiaria della tutela. Nella scelta delle persone – lasciata alla discrezionalità del giudice – il codice, però, circoscrive l’individuazione tra gli stretti congiunti, limitando la scelta a persone non legate da rapporto di parentela solo in casi di opportunità, qualora ricorrano gravi motivi (v. ultimo comma), ipotesi che si attaglia al caso di specie.