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Articolo 387 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Prescrizione delle azioni relative alla tutela

Dispositivo dell'art. 387 Codice Civile

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono [2941 n. 5, 2946] in cinque anni dal compimento della maggiore età [2] o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso [43, 45].

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo [2946](1).

Note

(1) Tale norma troverà applicazione in qualsiasi caso di gestione della tutela, come tipicamente quelli dell'azione di rendiconto e quella di responsabilità, residuando nei casi rimanenti le disposizioni degli artt. 2946 e 2941 n. 3 c.c.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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