Cass. civ. n. 8247/2022
In forza dell'art. 374 c.c., richiamato dall'art. 411, comma 1 c.c., l'amministratore di sostegno non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare al fine di coltivare le liti, ancorché inerenti a diritti personalissimi, promosse dal beneficiario della misura anteriormente alla sua sottoposizione ad essa, non ravvisandosi, diversamente che nell'ipotesi in cui si tratti di intraprendere "ex novo" un giudizio, la necessità di compiere una preventiva valutazione giudiziale in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non necessaria la richiesta di autorizzazione da parte di un amministratore di sostegno che aveva impugnato, nell'interesse della beneficiaria, la sentenza di primo grado che aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi).
Cass. civ. n. 4029/2022
La disciplina sul rendimento del conto finale, prevista per la tutela degli incapaci, si applica anche all'amministrazione di sostegno, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 411 c.c., e pertanto l'impugnazione del decreto di approvazione del menzionato conto, emesso dal giudice monocratico in funzione di giudice tutelare, deve essere decisa dal tribunale in sede contenziosa, ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c., con sentenza appellabile (ma non ricorribile per cassazione) e non dalla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c.
Cass. civ. n. 4733/2021
Il provvedimento con il quale il giudice tutelare decide sull'istanza, formulata nell'ambito di una procedura di amministrazione di sostegno, diretta ad ottenere l'estensione al beneficiario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 411, comma 4 e 85 c.c., del divieto di contrarre matrimonio, incidendo in maniera definitiva, sia pure "rebus sic stantibus", sulla capacità di autodeterminarsi della persona e quindi su un diritto personalissimo, ha natura intrinsecamente decisoria, sicché la competenza a conoscere del relativo reclamo appartiene alla corte d'appello ex art. 720 bis c.p.c.
Corte cost. n. 114/2019
Al beneficiario di amministrazione di sostegno, pertanto, non possono essere applicate, neppure in via analogica, le norme concernenti l'interdetto e l'inabilitato, giacché l'art. 411, ult. cpv., c.c. consente di estendere, allo stesso, le limitazioni, etc., concernenti codesti soggetti, sicché solo espressamente il giudice tutelare potrà privare, con il provvedimento istitutivo dell'amministrazione di sostegno, o con provvedimento successivo, il beneficiario di amministrazione di sostegno, della capacità di donare.
Cass. civ. n. 6518/2019
Nel caso in cui l'incarico di amministratore di sostegno sia conferito ad un avvocato, il giudice tutelare può autorizzarlo a stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., senza necessità che egli debba rilasciare procura alle liti ad altro difensore. Infatti, la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno con il decreto del giudice tutelare gli attribuisce, ex art. 75, comma 2 c.p.c., anche il relativo potere processuale, in quanto funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato attribuito il potere rappresentativo.
Cass. civ. n. 9839/2018
In tema di amministrazione di sostegno, solo i provvedimenti a carattere decisorio che la dispongono, o revocano, sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, e non anche i provvedimenti di designazione o sostituzione dell'amministratore, in quanto aventi natura amministrativa e gestoria.
Cass. civ. n. 784/2017
In tema di amministrazione di sostegno, i provvedimenti non aventi carattere decisorio ma meramente gestionali assunti dal giudice tutelare (nella specie, decreti con i quali vengono liquidate alcune indennità in favore dell'amministratore) non sono suscettibili di reclamo alla corte d’appello ex art. 720-bis c.p.c., bensì di reclamo al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 739 c.p.c., trattandosi di provvedimenti che riguardano l'amministrazione, emanati in applicazione dell’art. 379 c.c. Peraltro, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo da parte del giudice dell'appello ha natura di dichiarazione di incompetenza, con conseguente prosecuzione del giudizio davanti al competente tribunale in composizione collegiale attraverso il meccanismo della “translatio iudicii”.
Cass. civ. n. 2985/2016
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno che sono emanati in applicazione dell'art. 384 c.c. (richiamato dal successivo art. 411, comma 1, c.c.) e restano logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l'amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio.
Cass. civ. n. 10187/2011
È inammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, avendo tali provvedimenti carattere meramente ordinatorio ed amministrativo e dovendo riferirsi tale norma soltanto ai decreti, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma dei precedenti art. 712 e seguenti, espressamente richiamati dal primo comma dell'art. 720 bis.