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Articolo 1282 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

Dispositivo dell'art. 1282 Codice Civile

I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto [820, 1194, 1224](1), salvo che la legge [1207, 1825, 2033, 2036] o il titolo [1815, 1825] stabiliscano diversamente.

Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora [1219].

Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire [1149], non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento(2)(3).

Note

(1) Gli interessi corrispettivi sono dovuti anche al creditore di somme concesse a mutuo (1815 c.c.) o lasciate, comunque, a terzi (v. 1782 c.c.).
(2) Ad esempio, Tizio riceve da Caio un immobile in comodato (contratto naturalmente gratuito, v. 1803 c.c.) e vi apporta migliorie, continuando ad abitarvi. Caio dovrà rimborsare a Tizio la somma spesa per le migliorie, ma senza interessi. Ciò in quanto l'uso gratuito è già di per sé un vantaggio e la previsione anche degli interessi comporterebbe un ingiustificato arricchimento (2041 c.c.).
(3) Oltre agli interessi corrispettivi, si individuano, in base alla funzione svolta, gli interessi compensativi, dovuti al creditore nelle obbligazioni di valore quale sorta di compenso per il c.d. danno da ritardo (1277 c.c.) e gli interessi moratori, dovuti dal debitore per il solo fatto di essere in mora (1224 c.c.).

Ratio Legis

La norma prevede i c.d. interessi corrispettivi che trovano la loro giustificazione nel fatto che il debitore gode di una somma di denaro del creditore.
Fanno eccezione alla regola i crediti per fitti e pigioni poiché essi sono dovuti a corrispettivo del godimento di diritti primari: si è, scelto, quindi, di non creare un'eccessiva difficoltà per questa categoria di debitori.
Altra eccezione è prevista nel comma tre ed è dovuta al fatto che in tal caso il mancato introito degli interessi è una sorta di contrappeso al godimento gratuito del bene.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

29 Quella degli interessi è una tipica figura di prestazione la cui importanza ben giustifica una disciplina organica separata dalla disciplina delle prestazioni pecuniarie.
Si è cercato, per quanto era possibile, di unificare il regime degli interessi per debiti commerciali e di quelli relativi a debiti civili; e, mentre si è ritenuto di potere rendere unico il tasso (art. 15) e la decorrenza (art. 17), si è creduto di mantenere la distinzione, per quel che attiene alla forma del patto di interessi in misura ultralegale (art. 15 ult. cpv.) e all'anatocismo (art. 18).
30 Il tasso degli interessi si è stabilito nella misura unica del cinque per cento (art. 15), oggi vigente per la materia commerciale, in considerazione del fatto che la trasformazione della vita produttiva nazionale rende oggi possibile, anche nella sfera dell'attività civile, un impiego del denaro, redditizio allo stesso modo che in quella dell'attività commerciale.
La determinazione del tasso di interessi in una norma del codice non credo che contrasti con la mutabilità delle condizioni economiche generali. Il passato insegna che questa frequente variazione non reclama un mutamento corrispondente nella misura degli interessi; e difatti il tasso oggi in vigore rimonta alla legge 22 giugno 1905, n. 268, che sorse in un periodo economico molto diverso dall'attuale, e che ridusse soltanto dopo un quarantennio l'interesse maggiore stabilito nel codice civile. Perciò ho evitato di predisporre una norma flessibile, che facesse coincidere l'interesse con il variabile tasso legale di sconto, come si fa in alcune legislazioni: una norma del genere renderebbe incerto, in determinate congiunture economiche, il concreto contenuto del debito di interessi.
Per il caso di interessi convenzionali superiori alla misura legale, l'art. 15 richiede che essi debbano, in civile, essere determinati per iscritto, anziché risultare dallo scritto: con tale modifica si è accentuato il carattere essenziale del requisito specifico della scrittura. Questa distinzione tra materia civile e materia commerciale dove va conservarsi, data la più facile possibilità che nella prima l'interesse ultralegale conduca all'usura, un tasso convenzionale maggiore di quello legale può essere, invece, coerente agli scopi speculativi che attua la vita del commercio.
31 Ho tratto dal mutuo, per una applicazione più generale, il principio dell'irripetibilità degli interessi pagati senza essere dovuti e della loro non imputabilità al capitale (art. 16).
Codesta regola mi sembra, infatti, di vasta portata, non essendovi ragione specifica per considerarla propria del mutuo; mentre, in ogni caso in cui, senza obbligo giuridico, si corrisponde un interesse, è chiaro che (seppure non si adempie ad un presunto patto corrispondente) si ha sempre l'animo di compensare il creditore, nonostante la mancanza di un obbligo per la perdita che risente a causa della temporanea privazione del godimento del capitale.
E' stato mantenuto l'estremo della spontaneità del pagamento, che il progetto del 1936 esigeva (art. 632) come condizione della irripetibilità e della non imputabilità al capitale degli interessi corrisposti e non dovuti: questo requisito, ignoto al testo dell'art. 1830 cod. civ., è stato tuttavia richiesto dalla giurisprudenza, per escludere che possano rientrare nel principio i casi di pagamenti fatti per errore, per dolo o per violenza.
L'articolo considera nella nozione di interessi pagati senza essere dovuti, tanto quelli non convenuti quanto quelli eccedenti la misura convenuta; esso contempla anche l'ipotesi che gli interessi siano stati corrisposti in misura ultralegale in base ad una convenzione non risultante dallo scritto.
32 La decorrenza degli interessi è unificata per la materia civile e per la materia commerciale mediante l'estensione dell'art. 41 cod. comm. alla materia civile: l'attuale diversità di regime non è compatibile con lo sviluppo dell'economia na­zionale, che consente a quella che fu detta «la naturale fe­condità del denaro», di produrre i suoi effetti anche all'infuori della sfera commerciale.
L'art. 17 parte, dunque, da una normale corrispettività o compensatività degli interessi, il che vuole significare che questi decorrono indipendentemente dalla colpa del debitore nell'adempimento o nel ritardo, salva l'ipotesi di mora del creditore.
Nei casi in cui il debito non è esigibile prima della costituzione in mora (art. 1750 cod. civ.) è chiaro che gli interessi cominceranno a maturare dal giorno della mora. Per contemplare questa ipotesi a quelle altre in cui la legge regola in modo speciale la decorrenza degli interessi (ad. es.: articoli 355 e 358 cod. comm.; art. 5 legge cambiaria), si sono riservate, nell'art. 17, le diverse disposizioni.
Ma si è anche espressamente riservata l'ipotesi (molto differente dalle fattispecie considerate negli articoli 502 e 509 cod. civ.), in cui il debito principale ha per oggetto il rim­borso di spese su cose da restituire, e chi ha fatto le spese ha lucrato i frutti della cosa stessa senza essere tenuto a rap­presentarli e senza corrispettivo; allora, se si vuole evitare l'arricchimento, non si deve ammettere un debito di interessi.
33 Si è pure fatta salva, nel primo comma dell'art. 17, la convenzione modificativa della decorrenza legale degli interessi: le parti, quindi, possono stabilire che essi decorrano dalla costituzione in mora, anche se l'adempimento della prestazione deve avvenire entro un termine prefissato. Ciò dimostra che il carattere corrispettivo, o, a second a dei casi, compensativo degli interessi non si oppone alla decorrenza di interessi moratori; il che del resto è espressamente detto nell'art. 122.
Se la convenzione esclude che siano dovuti interessi per il tempo anteriore alla mora, è chiaro che sono dovuti solo interessi moratori; così pure sono moratori quelli, già corrispettivi o compensativi, dovuti nel periodo della mora.
34 Risulta dall'art. 17 un'altra innovazione, perché ho soppresso il requisito della liquidità come presupposto della decorrenza degli interessi. La liquidità.è conseguenza della precisazione quantitativa del debito, e, quando interviene, re­troagisce fino alla data della scadenza: per effetto di questa retroazione si considera che la somma poi determinata era, fin dalla scadenza, capace di produttività effettiva nell'interesse del creditore.
Questa produttività ha giovato, invece, al debitore; ed è vano dire che egli, dovendo essere sempre pronto ad ogni richiesta del creditore, in realtà ha tenuto immobilizzato e non ha utilizzato concretamente l'importo del suo debito. Il debitore avrebbe dovuto offrire e depositare il quantum corrispondente alla liquidazione che avrebbe potuto fare il giudice; l'omissione dell'offerta e del deposito, impedendo al creditore di conseguire l'importo del suo credito, lo ha privato dell'utilità economica che esso avrebbe tratto dalla somma di danaro corrispondente.
In relazione alla modifica qui illustrata deve intendersi che si comprende nell'art. 17 anche la fattispecie di interessi sul risarcimento del danno da atto illecito. Questo risarci­mento è dovuto fin dal giorno in cui si è consumato l'illecito, in modo che anche dal quel giorno sorge un debito di interessi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

593 Sulla base della naturale fecondità del danaro e per corrispondere al bisogno di incrementare il credito, è stata estesa anche a tutti i debiti civili la disposizione dell'art. 41 cod. comm. circa la decorrenza di diritto degli interessi sui crediti liquidi ed esigibili (art. 1282 del c.c., primo comma). Si è fatta un'eccezione a proposito dei crediti per fitti e pigioni, per i quali gli interessi decorrono dalla costituzione in mora(art. 1282 del c.c., secondo comma): data la causa specifica del debito, si è voluto evitare che la regola generale si risolva in un eccessivo svantaggio per il debitore. Altra eccezione concerne il credito che ha per oggetto il rimborso di spese fatte per cose da restituire; se chi ha fatto le spese ha goduto la cosa senza corrispettivo e senza essere obbligato a rendere conto del godimento, non sono dovuti gli interessi, a fronte e in sostituzione dei quali sta il godimento avuto (art. 1282 del c.c., terzo comma).

Massime relative all'art. 1282 Codice Civile

Cass. civ. n. 118/2023

In tema di crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, ai fini della decorrenza gli interessi corrispettivi presuppongono che il debito sia divenuto liquido all'esito del procedimento amministrativo culminato nel mandato di pagamento, dall'emissione del quale, viceversa, prescindono, ai medesimi fini, gli interessi moratori in ipotesi di colpevole ritardo nell'espletamento della procedura di liquidazione.

Cass. civ. n. 27943/2022

L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens. Per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Cass. civ. n. 14214/2022

In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., confermando il "principio della sommatoria" applicato dal giudice delegato, aveva escluso dallo stato passivo tutte le somme richieste a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, dall'istituto di credito finanziatore).

Cass. civ. n. 5692/2022

In tema di impugnazione di cartella di pagamento per interessi maturati nel periodo di sospensione cautelare della pretesa fiscale disposta dall'autorità giudiziaria tributaria, l'applicabilità degli interessi discende dall'interpretazione dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, indipendentemente dalla novella del comma 8 bis ad opera del d.lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), che ha inciso solo sulla misura dell'interesse, fondandosi la pretesa di interessi da parte dell'Amministrazione finanziaria sul principio generale di cui all'art. 1282, comma 1, c.c. secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente.

Cass. civ. n. 41798/2021

In tema di compensi degli ausiliari del giudice (nella specie, custode giudiziario), in mancanza di una diversa indicazione, gli interessi sulle somme liquidate sono dovuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., esclusivamente dalla data di deposito del decreto di liquidazione, non già da quella di presentazione della relativa istanza

Cass. civ. n. 39376/2021

Gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicchè possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/06/2016).

Cass. civ. n. 36659/2021

In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. Ove questa non specifichi, tuttavia, la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi - dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione degli interessi di mora - con conseguente tardività della domanda di attribuzione degli interessi moratori formulata solo in appello. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 27/03/2020).

Cass. civ. n. 34011/2021

L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Cass. civ. n. 21906/2021

Mentre ha carattere di debito di valore l'obbligo del rendiconto relativo ai frutti naturali della cosa, integra "ab origine" un debito di valuta - soggetto, come tale, al principio nominalistico - l'obbligo del rendiconto dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa, sicchè quest'ultimo, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo responsabilità risarcitoria per maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., sempre che ne ricorrano i presupposti - inclusa la colpevolezza del ritardato pagamento. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/09/2015).

Cass. civ. n. 16548/2021

In tema di liquidazione coatta amministrativa, ai fini dell'insinuazione al passivo del credito per compensi professionali il "dies a quo" di decorrenza degli interessi moratori corrisponde con la data di costituzione in mora del debitore, rappresentata dalla richiesta di partecipazione al concorso per lo stesso credito in linea capitale. La prestazione principale, attinente dall'origine ad un debito di valuta, genera, infatti, interessi moratori in ragione dell'inadempimento ex art. 1282 c.c., con computo in misura legale ex art. 1224 c.c. sin dalla messa in mora costituita dalla domanda d'ammissione.

Cass. civ. n. 7687/2021

Il principio secondo cui nelle obbligazioni pecuniarie della P.A. per le quali le norme della contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al criterio di cui al terzo comma dell'art. 1182 c.c., che i pagamenti si effettuino presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, il ritardo nel pagamento non determina gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 c.c., non può trovare applicazione per gli interessi corrispettivi, in quanto destinati a sostituire i frutti civili che sarebbero stati prodotti dalla immediata disponibilità della somma di danaro costituente l'oggetto dell'obbligazione della P.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la statuizione del giudice di merito che, in un caso di obbligazione avente per oggetto la corresponsione di indennità di espropriazione spettante all'affittuario, aveva fatto decorrere gli interessi, non già dall'atto di acquisizione del fondo - che rende liquido ed esigibile il debito della P.A.- ma dalla domanda di indennità aggiuntiva dovuta ai sensi dell'art. 17 della l. n. 865 del 1971). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2014).

Cass. civ. n. 3274/2021

Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.

Cass. civ. n. 20361/2020

In materia tributaria, qualora il ricorso del contribuente sia accolto solo parzialmente e la sentenza di merito confermi la legittimità del titolo impugnato, l'intervenuta sospensione giudiziale della riscossione di cartelle di pagamento non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi intanto maturati sull'importo dell'imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio generale di cui all'art. 1282, comma 1, c.c. secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente. Né la conclusione muta a seguito dell'introduzione, nell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, del comma 8-bis, ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. r, n. 4, del d.lgs. n. 156 del 2015 - disposizione comunque inapplicabile "ratione temporis" al caso di specie - giacché l'innovazione introdotta da tale norma non consiste nell'aver essa previsto l'applicazione, durante il periodo di sospensione cautelare, di interessi che prima, in mancanza di espressa previsione, andavano esclusi, ma solo nell'aver parificato il tasso di interesse applicabile in detto periodo a quello che sarebbe stato da applicare laddove, anziché di sospensione giudiziale, si fosse trattato di sospensione amministrativa disposta ex art. 39 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Cass. civ. n. 11655/2020

I debiti dello Stato e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili e perciò produttivi di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art. 1282 c.c., quando ne sia determinato l'ammontare e se ne possa ottenere alla scadenza il puntuale adempimento, a prescindere dal procedimento contabile di impegno e ordinazione della spesa (cd. titolo di spesa), che, trattandosi di una regola di condotta interna della P.A., costituisce operazione esterna alla fattispecie costitutiva dell'obbligazione logicamente posteriore al suo perfezionamento. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2014).

Cass. civ. n. 18292/2016

In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte.

Cass. civ. n. 20868/2015

La domanda di corresponsione degli interessi non accompagnata da alcuna particolare qualificazione va intesa come rivolta al conseguimento soltanto degli interessi corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, sono dovuti indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, salva l'ipotesi della mora del creditore, atteso che la funzione primaria degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie è quella corrispettiva, collegata alla loro natura di frutti civili della somma dovuta, mentre, nei contratti di scambio, caratterizzati dalla contemporaneità delle reciproche prestazioni, è quella compensativa, dovendosi invece riconoscere carattere secondario alla funzione risarcitoria, propria degli interessi di mora, che presuppone l'accertamento del colpevole ritardo o la costituzione in mora "ex lege" del debitore, e quindi la proposizione di un'espressa domanda, distinta da quella del pagamento del capitale.

Cass. civ. n. 19266/2014

Il credito pecuniario che sia divenuto esigibile a causa della scadenza del termine di adempimento, ma sia illiquido, non produce interessi compensativi ex art. 1282 cod. civ.

Cass. civ. n. 19452/2012

La liquidità e l'esigibilità del credito, necessari perché questo produca interessi ai sensi dell'art. 1282 c.c., possono essere escluse anche da circostanze e modalità di accertamento dell'obbligazione in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, così che, qualora ai fini della decorrenza degli interessi corrispettivi sia necessario stabilire il momento in cui il credito pecuniario verso la P.A. è divenuto liquido ed esigibile, l'accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna della P.A. (che da una norma di legge ripete la sua efficacia vincolante interna), condiziona e realizza il requisito suddetto; tale principio non subisce deroghe quando le operazioni di verifica siano particolarmente semplici e consistano nella ricognizione della valutazione della perdita precedentemente effettuata e nella applicazione del coefficiente di riliquidazione.

Cass. civ. n. 28204/2011

Gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282, primo comma, c.c. sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di danaro che avrebbe dovuto pagare; pertanto, essi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, cioè da quando l'importo è determinato e il pagamento non è, o non è più, dilazionato da termine o condizione, senza che in contrario rilevi che il debitore fosse impedito a pagare da sequestri o pignoramenti eseguiti sulle somme dovute, in quanto tale temporanea indisponibilità, estrinseca al credito, e come tale diversa dalla sua inesigibilità, derivante sempre da ragioni intrinseche, non fa venir meno il vantaggio che il debitore ritrae dal trattenere le somme, quale che sia la ragione per cui esse rimangono presso di lui. (Nella specie, affermando il principio ed esercitando il potere "correttivo" ex art. 384 c.p.c., la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel condannare l'INPDAP al pagamento degli interessi legali su una buonuscita erogata in ritardo, aveva motivato dall'eccedenza della somma assoggettata a sequestro conservativo).

Cass. civ. n. 18150/2011

L'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione si configura, non già come obbligazione "ex delicto", ma come obbligazione "ex lege", riconducibile, in base all'art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico e dal suo carattere indennitario discende che gli interessi legali possono decorrere, sempreché richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d'incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata.

Cass. civ. n. 8298/2011

Quando la sentenza o il provvedimento di condanna hanno acquistato efficacia esecutiva, il credito, nella somma globale liquidata dal giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi di per sé sino al momento in cui non è estinto, sicché non c'è bisogno che il giudice pronunci un'apposita condanna al pagamento di tali interessi, coperti dall'efficacia esecutiva del titolo.

Cass. civ. n. 24821/2008

A norma dell'art. 336 c.p.c., la sentenza di riforma resa in grado d'appello pone nel nulla la sentenza di primo grado, che perde efficacia in quanto caducata e sostituita immediatamente — in tutto o nei limiti dei capi riformati — dalla pronuncia di secondo grado; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata riformata in punto di regolazione delle spese processuali, la data della pronuncia di appello — determinando il nuovo assetto degli interessi — segna il momento della nascita del relativo credito in favore della parte vittoriosa, ed è da quel momento (e non dalla data della pronuncia di primo grado) che decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata.

Cass. civ. n. 4587/2008

Gli interessi compensativi sulla somma portata da una cambiale, ai sensi del primo comma dell'art. 1282 c.c., sono dovuti dalla data della sua scadenza, anche se la cambiale stessa non sia stata presentata per il pagamento né protestata, per il vantaggio che il debitore ritrae nel trattenere presso di sé le somme che avrebbe dovuto versare al creditore per i crediti liquidi ed esigibili; perciò, detti interessi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, senza che, contrariamente agli interessi moratori, sia necessaria alcuna indagine sulla colpevolezza o meno del ritardo nel pagamento e senza che occorra da parte del creditore alcun atto di messa in mora.

Cass. civ. n. 25365/2006

La liquidità del credito — e cioè la determinazione del suo ammontare in una quantità definita, o la sua determinabilità mediante meri calcoli aritmetici in base ad elementi o criteri prestabiliti dal titolo o dalla legge — è una caratteristica oggettiva sulla quale non incide l'eventuale contestazione da parte del debitore, che attiene all'accertamento del credito stesso, non alla sua consistenza. Pertanto un credito (nella specie da deposito su libretto bancario) fornito di tale caratteristica produce interessi di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., ancorché sia contestato dal debitore.

Cass. civ. n. 9092/2004

L'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. Ne consegue fra l'altro che, difettando il necessario presupposto della liquidità, in quest'ultimo caso non sono dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., e, trattandosi di obbligazioni chiedibili, la mora del debitore si determina non già (come invece per le obbligazioni portabili), ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito (mora ex re), bensì, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, mediante richiesta formulata per intimazione o atto scritto, solo da tale momento pertanto decorrendo gli interessi moratori.

Cass. civ. n. 5548/2004

Nelle società per azioni, il credito relativo alla liquidazione della quota del socio receduto, essendo liquido ed esigibile, è per ciò solo idoneo a produrre interessi di pieno diritto, a norma dell'art. 1282, primo comma, c.c., senza necessita di alcun atto di messa in mora.

Cass. civ. n. 1930/2003

Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, l'obbligazione gravante sul conduttore di rilasciare l'immobile alla scadenza e l'obbligazione gravante sul locatore di corrispondergli l'indennità di avviamento commerciale sono legate da un rapporto di reciproca dipendenza, tanto che ciascuna delle prestazioni non è esigibile in mancanza dell'adempimento, o dell'offerta di adempimento dell'altra; ne consegue che gli interessi sulla somma dovuta a titolo di indennità di avviamento commerciale non iniziano a decorrere finché non è avvenuto il rilascio dell'immobile.

Cass. civ. n. 1265/2003

In relazione ad obbligazioni pecuniarie, l'obbligo accessorio di corresponsione degli interessi prescinde dalla fonte dell'obbligazione e richiede soltanto l'esistenza di un debito pecuniario liquido ed esigibile, qualunque ne sia l'origine, contrattuale o meno. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda volta ad ottenere la corresponsione degli interessi su una somma riconosciuta a debito fuori bilancio da un Comune, ritenendo che il debito per interessi potesse configurarsi solo in presenza di un'obbligazione principale ex contractu).

Cass. civ. n. 10428/2002

Gli interessi corrispettivi su di una somma di denaro decorrono dalla data in cui il relativo credito abbia acquistato carattere di liquidità ed esigibilità, a nulla rilevando ogni eventuale indagine sulla colpevolezza dei ritardo nell'adempimento da parte del debitore, e senza che il creditore sia tenuto ad alcun atto di costituzione in mora, trovando l'obbligazione da interessi corrispettivi il proprio giuridico fondamento nella sola esigibilità della somma, e rappresentando la relativa decorrenza una conseguenza automatica del ritardo subito dal creditore nel godimento di quanto dovutogli.

Cass. civ. n. 5463/2002

In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, l'accordo con il quale, nonostante il verificarsi della mora debendi, si escluda la spettanza degli interessi, in ragione della riconducibilità dell'inadempimento all'inosservanza di un terzo all'impegno di assicurare la necessaria provvista, integra una deroga convenzionale alla responsabilità del debitore ex art. 1218 c.c., e come tale deve essere da quest'ultimo provato, con riferimento a tutte le circostanze di fatto che ne determinano l'operatività.

Cass. civ. n. 11871/1999

Con riguardo alle somme che le Unità Sanitarie Locali devono rimborsare ai farmacisti per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, poiché l'art. 10 dell'accordo nazionale USL-Farmacisti approvato con D.P.R. 15 settembre 1979 prevede che «l'ente erogatore, entro il giorno 25 di ciascun mese, provvede all'effettivo pagamento alla farmacia dell'importo a saldo delle ricette spedite nel mese precedente», il credito è liquido ed esigibile alla scadenza di tale termine da cui decorrono, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli interessi corrispettivi; dato il carattere querable del debito in questione, gli interessi moratori decorrono invece soltanto dalla richiesta di pagamento mediante intimazione atta alla messa in mora.

Cass. civ. n. 3944/1999

Gli interessi corrispettivi sui crediti liquidi ed esigibili hanno, ai sensi dell'art. 1282 c.c., natura accessoria rispetto al credito vantato, sicché la relativa statuizione (diversamente da quella riguardante il maggior danno ex art. 1224 c.c.) non presuppone un'indagine autonoma rispetto a quella relativa al credito stesso. Ne consegue che il creditore è privo di interesse a chiedere un nuovo ed ulteriore provvedimento che accerti e statuisca in ordine al suo diritto di conseguire detti interessi, in quanto lo stesso provvedimento giudiziale che condanna il debitore al pagamento di somma pecuniaria lo autorizza ad esigere dal debitore, in via esecutiva, anche gli interessi legali che accedono al capitale. (Nella specie, la P.A. era stata condannata al pagamento in favore di un avvocato — distrattore delle spese — di somme di danaro per spese, diritti ed onorari di causa. L'avvocato richiese ed ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento degli interessi corrispettivi su quelle somme. La P.A. rimase soccombente nel giudizio di opposizione. La S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata e revocato il decreto ingiuntivo emesso).

Cass. civ. n. 3300/1998

In tema di contratto preliminare di vendita, quando la richiesta di esecuzione in forma specifica del negozio a mente dell'art. 2932, comma primo, c.c. (e quindi di pronuncia di sentenza produttiva degli effetti della programmata traslazione negoziale) venga azionata dal promittente venditore, l'ulteriore domanda a questa complementare di condanna del promissario al pagamento del prezzo concordato si configura come un'ordinaria azione di condanna intesa ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro. Da ciò consegue che, nell'ipotesi di ravvisata fondatezza ed accoglibilità di tale domanda, gli interessi sulla somma con la stessa rivendicata restano senz'altro dovuti, a mente dell'art. 1282 c.c., a titolo corrispettivo, con decorrenza dalla data in cui il credito azionato viene riscontrato come divenuto liquido ed esigibile.

Cass. civ. n. 83/1996

La liquidazione del maggior danno che il creditore di una somma di danaro provi di aver subito per effetto del ritardo nel pagamento (art. 1224, comma 2, c.c.) va compiuta dal giudice di merito con riferimento alla data della decisione che chiude il giudizio davanti a sé. La liquidazione determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, che la sentenza rende esigibile, sicché sulla somma risultante dalla liquidazione sono dovuti, dalla data della sentenza, gli interessi al saggio degli interessi legali.

Cass. civ. n. 5065/1993

Poiché la cosiddetta risoluzione del contratto per mutuo dissenso, a differenza dalla risoluzione per inadempimento, non ha, in difetto di specifica pattuizione negoziale, l'effetto retroattivo che per questa ultima è invece previsto dall'art. 1458, primo comma, c.c., alla stessa non consegue il ripristino delle status quo ante, che deve, anzi, ritenersi implicitamente escluso per effetto della globale valutazione datane dalle parti all'atto dello scioglimento del contratto. Ne consegue che in caso di contratto di compravendita in difetto di contraria pattuizione gli interessi sulle somme dovute in restituzione dalla parte venditrice devono ritenersi compensati dal godimento della cosa che la parte compratrice abbia medio tempore avuto (ex art. 1282 ultimo comma c.c.).

Cass. civ. n. 11786/1990

La condanna al pagamento di somma anche a titolo di (rimborso di) spese processuali, contenuta in una sentenza esecutiva, ancorché non passata in giudicato, presupponendo un credito liquido ed esigibile, autorizza il creditore a pretendere gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.), dovuti dal debitore indipendentemente dalla sua messa in mora o dall'avvio dell'esecuzione. Tale principio trova applicazione anche con riguardo alla condanna per spese processuali disposta in un lodo pronunciato per un arbitrato rituale, con decorrenza di detti interessi dalla data di dichiarazione di esecutività con decreto del pretore (art. 825 c.p.c.), anche se sia stata proposta impugnazione per nullità del lodo stesso.

Cass. civ. n. 1904/1983

A seguito dell'accertamento in giudizio del credito originariamente illiquido, la decorrenza degli interessi (corrispettivi) va fissata — in linea di principio e salve ragioni diverse specificamente accertate — con riferimento alla data della domanda giudiziale, per l'effetto retroattivo della sentenza dichiarativa.

Cass. civ. n. 1663/1983

Gli interessi legali sui crediti pecuniari liquidi ed esigibili, quali sono i crediti di lavoro e quelli previdenziali, decorrono di pieno diritto, dalla maturazione di questi alla scadenza, indipendente dalla mora, in quanto sono determinabili attraverso un procedimento di mero calcolo sulla base di elementi aritmetici già noti o che comunque devono essere noti.

Cass. civ. n. 3135/1981

Gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni costituiti da spese occorrenti per riparazioni, non ancora erogate al momento della decisione, decorrono, non dalla data dell'effettivo esborso, bensì dalla pubblicazione della sentenza, perché in tale momento il credito del danneggiato diventa liquido ed esigibile e, quindi, produttivo di interessi.

Cass. civ. n. 1707/1975

Stante l'accessorietà dell'obbligazione di interessi rispetto all'obbligazione principale, qualora trattasi di obbligazione a prestazioni periodiche, quale quella di retribuire il lavoratore subordinato, e le singole prestazioni siano scadute nel corso del giudizio, i relativi interessi decorrono dalle singole scadenze e non dalla domanda giudiziale.

Cass. civ. n. 2489/1974

I crediti riconosciuti da sentenze di primo grado, dichiarate provvisoriamente esecutive, producono, nonostante l'impugnazione, interessi di pieno diritto.

Cass. civ. n. 1244/1974

La richiesta di pagamento degli interessi corrispettivi sulle somme dovute in virtù di titoli di credito scaduti in base ai quali, come prova del credito, è chiesto decreto ingiuntivo, è legittima e ammissibile, trattandosi di crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro (art. 1282 c.c.); tale pretesa non può trovare ostacolo nel carattere cautelare della fonte dell'obbligazione, giacché il creditore non si avvale dei titoli di credito come tali, ma soltanto come chirografi o come documenti di prova della domanda accessoria degli interessi.

Cass. civ. n. 1667/1973

La norma dell'art. 1282 c.c., riguardante la decorrenza degli interessi di pieno diritto, è applicabile soltanto ai crediti originariamente liquidi ed esigibili di somma di danaro; cioè ai crediti determinati nel loro preciso ammontare o determinabili attraverso un processo di puro calcolo sulla base di elementi aritmetici.

Cass. civ. n. 2030/1971

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo gli interessi della somma liquidata dalla sentenza, definitiva del giudizio, decorrono dalla data di notificazione del decreto alla parte cui è ingiunto il pagamento e non dalla data del ricorso.

Cass. civ. n. 1510/1971

Affinché un credito possa ritenersi determinabile attraverso un puro calcolo aritmetico, e come tale liquido e produttivo di interessi, è necessario che siano certi ed incontroversi gli elementi da porre a base delle operazioni aritmetiche.

Cass. civ. n. 780/1971

Gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282, primo comma c.c., sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di danaro che avrebbe dovuto pagare; e pertanto essi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, e cioè da quando l'importo ne è determinato e il pagamento non è, o non è più dilazionato da termine o da condizione, senza che in contrario rilevi che il debitore fosse impedito a pagare da sequestri o pignoramenti eseguiti sulle somme dovute, in quanto tale temporanea indisponibilità estrinseca al credito, e come tale diversa dalla sua inesigibilità, derivante sempre da ragioni intrinseche, non fa venir meno il vantaggio che il debitore ritrae dal trattenere le somme, quale che sia la ragione per cui esse rimangono presso di lui.

Cass. civ. n. 1769/1969

Soltanto i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto; i crediti riconosciuti da sentenze di primo grado, non dichiarate esecutive e gravate di appello, non sono esigibili perché non sussiste la possibilità di esercizio immediato del diritto di credito.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1282 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

E. V. chiede
domenica 20/02/2022 - Lombardia
“Buongiorno.
SITUAZIONE
Spedisco prodotti tramite un corriere a clienti che, in alcuni casi, pagano i prodotti al corriere al momento della consegna (in contanti); la successiva girata a me avviene con bonifico bancario.
Per il servizio aggiuntivo di "pagamento alla consegna", pago al corriere un extra in base ad uno specifico accordo in merito. Nello stesso accordo, né altrove, non è specificato entro quanto tempo il corriere debba girarmi il denaro che ha incassato.
QUESITI
Entro quanto tempo il corriere deve girarmi quanto ha incassato per me?
Gli incassi sono anche giornalieri; sussistono ragioni di semplificazione per cui il corriere possa accorpare più pagamenti? Se ci sono, con quali limiti?
Posso pretendere gli interessi legali sui ritardi nella girata del denaro?
Quanto tempo ho a disposizione per pretendere tali interessi?
Grazie.

Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 14/03/2022
Al fine di riscontrare in modo completo il quesito, è necessario il preliminare inquadramento giuridico del rapporto sussistente tra il Cliente ed il Corriere.

In linea generale, si evidenzia che tale rapporto è senz'altro riconducibile alla disciplina del contratto di trasporto di cose, di cui agli articoli dal 1683 al 1702 del codice civile.


Il contratto di trasporto può prevedere in capo al vettore (nel caso di specie, il Corriere) oltre al consueto obbligo di consegnare la merce al luogo di destinazione, anche quello di riscuotere, per conto del Mittente (nel caso di specie il Cliente sottoponente il presente quesito), della somma corrispondente al prezzo della merce consegnata.

Nel caso in esame, l’accordo mediante il quale il Corriere si impegna per conto del Cliente ad incassare il prezzo della merce in contanti dal destinatario e ad inviarglielo tramite bonifico, contro il riconoscimento di compenso apposito per il servizio di “incasso e girata” non è altro che l’applicazione della cd. “clausola di contrassegno”.

In virtù di tale clausola, il vettore assume, quindi, anche l’obbligo di trasferimento del prezzo incassato al mittente mandante. Il termine di trasferimento del prezzo dovrebbe essere concordato in via negoziale. In assenza dell’accordo tra le parti su tale condizione contrattuale, deve ritenersi opportuno riferirsi agli usi di settore che, per quanto di nostra competenza, possiamo ritenere ragionevolmente orientati a riconoscere un congruo termine di 30 giorni intercorrenti tra l’incasso da parte del vettore ed il trasferimento delle somme incassate al Mandante.

In considerazione di tale prassi, è ragionevole ritenere che il vettore sia legittimato ad “accorpare” più pagamenti e, pertanto, ad effettuare, con cadenza temporale di 30 giorni, un bonifico attraverso cui trasferire al Mandante tutte le somme incassate nel periodo di riferimento per conto di quest’ultimo.

Con riferimento alla questione degli interessi, trattandosi di somme dovute dal vettore in virtù di un contratto stipulato tra imprese o professionisti, nel caso che ci occupa gli interessi applicabili al ritardo nel trasferimento delle somme incassate,saranno quelli moratori ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge n. 231/2002.

Gli interessi moratori sono più elevati rispetto agli interessi legali (8% ca., su base annuale, delle somme dovute) e maturano - a prescindere dalla costituzione in mora del debitore - a partire dai termini indicati al secondo comma dell’art 4 della della Legge n. 231/2002 di seguito riportati:

Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data
”.

Infine, per quanto riguarda il termine entro cui il Cliente si deve attivare per ottenere gli eventuali interessi moratori maturati sulle somme incassate per suo conto dal Vettore, si segnala che il termine prescrizionale degli interessi moratori è di 5 anni a partire dalla data di maturazione, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010.

Pertanto, in ottica pratica si suggerisce al cliente di presentare al Vettore, con cadenza mensile, un prospetto delle somme da girare per il periodo di competenza. In tal modo il Cliente potrà considerare gli interessi moratori di spettanza sulle somme oggetto di ciascun prospetto maturati dal trentesimo giorno a partire dalla presentazione al Vettore dello stesso, ai sensi della lettera a dell’articolo 4 della Legge 231/2002. Gli interessi moratori saranno prescritti a decorrere del periodo quinquennale con decorrenza a partire dalla data di maturazione degli interessi.

Andrea B. chiede
martedì 16/04/2019 - Lazio
“Un giudice liquida una CTU dieci mesi dopo la richiesta e, ovviamente, dopo il termine della prestazione. Gli obbligati ritardano il pagamento(!). QUESTIONE: da quando decorrono gli interessi moratori? Credo (giustamente o no?) che il credito inizi alla consegna del lavoro (termine della prestazione) ed il suo importo è in linea di massima determinato e noto ancorché comunque sottoposto al vaglio del giudice. Faccio la seguente ipotesi: due CTU , Tizio e Caio, consegnano il due gennaio il loro progetto di parcella e la richiesta di liquidazione: entrambe chiedono mille euro che il giudice liquida integralmente. Però:il giudice Sempronius liquida Tizio il tre gennaio mentre il giudice Perdigiornus liquida il 30 giugno dello stesso anno. I due clienti pagheranno entrambi il trenta dicembre . Tizio chiede ed ottiene gli interessi di circa 90€ mentre SE Caio non può chiedere gli interessi (perché la somma è inferiore a 50€) si determinerebbe una disparità di trattamento per i due soggetti. Sbaglio? Grazie Andrea Berardi”
Consulenza legale i 24/04/2019
Gli interessi moratori (art. 1224 del c.c.) sono quelli che spettano al creditore dal giorno della mora (ovvero dal ritardo nel pagamento), anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Essi sono dovuti, di regola, nella misura legale.
Da essi vanno tenuti distinti gli interessi cosiddetti corrispettivi, previsti dall’art. 1282 del c.c., secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. Gli interessi corrispettivi decorrono, in base al principio della naturale fecondità del denaro, indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento (così Cass. Civ., Sez. I, sent n. 1377/2008: sempre secondo tale sentenza, la richiesta di corresponsione degli interessi, non seguita da alcuna particolare qualificazione, deve essere intesa come rivolta all'ottenimento soltanto degli interessi corrispettivi).

Questa differenza va tenuta presente ai fini della risposta al quesito, in cui si chiede da quando decorrano gli interessi moratori.
Gli interessi moratori sono dovuti, appunto, a partire dal giorno in cui il debitore può essere considerato in ritardo. A tal fine il debitore deve essere costituito in mora; ai sensi dell’art. 1219 del c.c., la costituzione in mora consiste nell’intimazione o richiesta di pagamento fatta per iscritto.
Tuttavia, la richiesta scritta non è necessaria, e la costituzione in mora si verifica automaticamente (mora ex re), in alcuni casi: 1) quando il debito deriva da fatto illecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.

Però, a parere di chi scrive, nel caso in esame sarebbe più corretto parlare di interessi corrispettivi, che prescindono da un colpevole ritardo del debitore, e presuppongono soltanto la liquidità e l’esigibilità del credito. In particolare, un credito è liquido quando è determinato nel suo ammontare, ovvero determinabile per mezzo di un semplice calcolo aritmetico; esigibile quando ne può essere preteso immediatamente il pagamento (senza attendere, ad esempio, la scadenza di un termine o il verificarsi di una condizione).
Risulta evidente che il diritto al compenso del consulente tecnico d’ufficio diviene liquido ed esigibile solo con la liquidazione da parte del giudice (il decreto di pagamento degli onorari costituisce titolo esecutivo).
D’altra parte, anche se si volessero chiedere gli interessi moratori, non si potrebbe considerare in mora il debitore della prestazione (ossia le parti del processo in cui la consulenza è stata espletata) prima della liquidazione da parte del giudice.
In questo caso, la maggiore lentezza nella liquidazione del compenso da parte del magistrato meno “sollecito” è imputabile esclusivamente all’attività del giudice e non può essere fatta ricadere sulle parti obbligate al pagamento (che subiranno, naturalmente, conseguenze negative nel caso in cui omettano o ritardino il pagamento dell’importo liquidato).

Antonella D. chiede
sabato 18/10/2014 - Trentino-Alto Adige
“Chiedo cortesemente se potete rispondere a questo quesito.
In una sentenza di Divisione Giudiziale dell' Eredità i miei figli sono stati indicati eredi insieme ad una bambina estranea al nostro nucleo familiare di metà dell'immobile acquistato da me e mio marito in comunione dei beni e da sempre residenza mia e dei miei figli.
Però la sentenza, che non era una sentenza di condanna ma di accertamento, attribuiva a questa bimba il Diritto di avere dai miei figli il pagamento di una somma x che si è rilevata molto più elevata del reale valore dell' immobile (solo metà immobile è caduto in successione).
Anche se dovessimo vendere l'intero immobile, 1/6 di quanto si potrebbe ricavare dalla vendita avrebbe un valore di gran lunga inferiore alla somma indicata in sentenza.
Pertanto il valore che rimarrebbe agli altri eredi sarebbe inferiore a quello attribuito alla bambina.
Ora, con una semplice richiesta al Tavolare, gli Avvocati della bambina hanno ottenuto di fare iscrivere d'ufficio la quota attribuita alla bambina ai miei figli e di iscrivere al Tavolare la prenotazione dell'ipoteca in favore di questa bambina per l'importo in sentenza e hanno anche ottenuto l'attribuzione degli interessi su tale somma (non erano presenti in sentenza).
A me sembra un accanimento ulteriore ed ingiustificato perché i miei figli non hanno tutto quel denaro e perché non siamo riusciti a trovare nessuno disposto ad acquistare l'immobile alla somma della valutazione fatta dal ctu (fin da subito).
Abbiamo poi chiesto alla mamma della bimba e ai suoi Avvocati di trovare loro un compratore disposto a pagare quella somma ma non hanno mai collaborato a trovare un compratore (neppure loro lo hanno trovato).
Ora è evidente che gli interessi rischiano di impoverire ulteriormente le quote dei miei figli e non appaiono giustificati, visto che a complicare le questioni c'è un mercato immobiliare in crisi che rende ancora più improbabile realizzare una somma che già in partenza si è rivelata irrealizzabile.
Razionalmente non credo che sia difficile comprendere l'ingiustizia di ciò, ma esistono delle leggi che possano legare gli interessi ad un danno reale? Oppure vengono applicati senza possibilità di opposizione? Potreste indicarmi tali leggi se esistono? E i miei figli possono opporsi all'attribuzione della quota a loro, oltretutto "supervalutata"? A me sembra che dovrebbero essere risarciti loro (oltre che io) per i danni morali e materiali (oltretutto noi tenevamo a conservare la nostra casa se solo fosse stato possibile) e comunque, neppure vendendo la nostra casa e sottoponendoci quindi a ulteriori spese e disagi potremmo ottenere la cifra della valutazione.
Possibile che la legge si accanisca così su chi è nella nostra posizione?
Ci sono leggi che possono essere citate a tutela dei diritti dei miei figli?
Cosa è possibile fare per equilibrare la situazione?”
Consulenza legale i 23/10/2014
Nel caso in esame, è stato disposto lo scioglimento della comunione ereditaria su un bene immobile, con attribuzione della quota di una degli eredi (la figlia nata fuori dal matrimonio) agli altri due, che ne hanno fatto richiesta di assegnazione, sicché la figlia minore è stata estromessa dalla comunione sul bene, che continua a permanere solo tra la moglie divorziata del de cuius e i suoi due figli.

Di fatto, quindi, non c'è stata una divisione dell'immobile (peraltro non comodamente divisibile), ma un "riassestamento" delle quote con fuoriuscita di un erede.
Il giudice, in sentenza, ha liquidato il conguaglio attribuito alla figlia minore in una somma che supera in realtà il valore di mercato reale della quota stessa, in quanto la stima dell'immobile è stata effettuata dal CTU, come si sostiene nel quesito, fortemente in eccesso.

Innanzitutto va stabilito se la sentenza sia di condanna al pagamento del conguaglio, di mero accertamento della suddivisione del compendio ereditario o di altra natura: se il giudice non ha espressamente dichiarato "condannarsi" la parte al pagamento, è legittimo che il dubbio sorga.
Nel primo caso, la sentenza sarebbe esecutiva per gli importi in essa indicati.
Questo tipo di questione è stato oggetto di alcune pronunce giurisprudenziali. Ad esempio, il Tribunale di Roma, con sentenza dell'8 agosto 2006, premettendo che, attesa la formulazione piuttosto equivoca della sentenza di scioglimento della comunione (il giudice parlava di "attribuzione" ma non di "condanna"), la pronuncia di divisione non conteneva una statuizione di condanna esplicita relativamente al pagamento del conguaglio, ha comunque stabilito: "si ritiene che l'efficacia esecutiva [...] si possa riconoscere, nel caso di una sentenza di scioglimento della comunione che renda esecutivo un progetto di divisione, senza contenere statuizioni di condanna al rilascio della quota in natura detenuta da soggetto diverso dall'assegnatario". Di conseguenza, "il progetto di divisione non contestato, ove reso esecutivo dal giudice ai sensi dell'art. 789 c.p.c., costituisce titolo esecutivo e legittima dunque l'esercizio dell'azione esecutiva per il caso in cui siano rimaste inadempiute le obbligazioni che da esso derivano".
Il fondamento giuridico della decisione sta nel riconoscimento della natura costitutiva della sentenza di scioglimento della comunione nella parte in cui prevede che sia trasferita la titolarità di una quota da un erede all'altro, nonché nell'applicazione del principio, sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, per cui anche le sentenze costitutive, e quindi non solo quelle di condanna, possono essere provvisoriamente esecutive se contengono una condanna implicita, desumibile anche dalla sola motivazione o dalla funzione stessa che il titolo è destinato a svolgere (Cass. civ. n. 1619/2005).

Questa posizione appare condivisibile, e quindi deve ritenersi che la sentenza oggetto del quesito in esame - passata in giudicato per il mancato esperimento dell'appello - sia esecutiva nella parte in cui prevede l'ammontare del conguaglio.

Purtroppo l'unico modo efficace per contestare i valori espressi dal CTU nel suo elaborato peritale sarebbe stato quello di appellare il provvedimento di primo grado, ciò che non è stato fatto.

L'adempimento dell'obbligo di pagare il conguaglio può essere quindi oggetto di una esecuzione forzata, posto che un tale obbligo può essere perseguito dagli altri condividenti "con i normali mezzi di soddisfacimento del credito, restando ferma la statuizione di divisione dei beni" (Cass. civ., sez. II, 24.10.2006 n. 22833).

Quanto alla domanda posta circa la debenza degli interessi sul conguaglio, si premette quanto segue.
Per principio generale ormai unanimemente accolto, in tema di immobili non comodamente divisibili, in caso di scioglimento della comunione, il conguaglio in denaro che ai sensi dell'art. 720 c.c. deve essere riconosciuto a un condividente al seguito dell'attribuzione dell'intero bene ad altro condividente, costituisce debito di valore e va di conseguenza determinato in termini di attualità (Cass. civ., sez. II, 6 aprile 2011 n. 7881). Avendo natura di debito di valore, esso è rivalutabile anche d'ufficio dal giudice; tuttavia questa rivalutazione è dovuta se e nei limiti in cui nel frattempo vi sia stata una apprezzabile variazione del prezzo di mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono rispettivamente titolari i condividenti e quindi una alterazione della funzione di riequilibrio cui il conguaglio è finalizzato: pertanto la parte ha sempre l'onere di allegare la verificazione di tale evento (Cass. civ., sez II, 3 maggio 2010 n. 10624). La rivalutazione della somma dovuta a titolo di conguaglio, come detto, doveva essere fatta all'interno del giudizio di divisione, eventualmente in appello, ma esso è ormai concluso, e per di più con sentenza passata in giudicato.

Chiarita la natura del conguaglio, v'è da dire che su di esso, trattandosi di un credito in denaro, maturano interessi detti compensativi.
Essi sono dovuti dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto lo scioglimento della comunione, come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione del 10.01.2014, n. 406 ("L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, quando la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico e non meramente dipendente, come appunto nella specie, in cui il diritto al conguaglio dovuto agli altri comunisti da parte dell'assegnatario sorge nel momento in cui viene a cessare lo stato di indivisione e trova fonte nell'attribuzione ad altro condividente di un bene eccedente la sua quota").

Nel quesito si accenna, infine, alla possibilità per i figli di opporsi all'attribuzione della quota dell'immobile a loro: purtroppo non v'è più modo di farlo, posto che risulta che loro stessi in giudizio ne chiesero l'assegnazione e che, in ogni caso, essi non hanno impugnato la sentenza del giudice di primo grado, che è passata in giudicato.

Guglielo chiede
lunedì 13/10/2014 - Veneto
“Si possono applicare gli interessi legali dopo la sentenza di secondo grado, anche se è in corso un ricorso per cassazione da parte delle parti soccombenti e mia ? Occorre eventualmente la messa in mora per farli scattare prima di attivarsi con il decreto ingiuntivo ? Si può considerare un maggior danno per il mancato pagamento dopo la sentenza di secondo grado ?
Le voci della sentenza sono:
1 ) Canoni mancati (La sentenza dice”da calcolare dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso “– calcolati considerando gli interessi legali e ove maggiore tasso di rendimento dei Bot a dodici mesi );
2 ) Spese di lite complessive di iva e CAP ( non vengono indicati interessi legali sul punto );
3 ) Revoca del decreto ingiuntivo ( senza indicare altro ):
4 ) Spese delle CTU nella misura di ¾ a carico delle controparti;
5) Interventi sull’immobile ricavabili dalla CTU nel caso di rinuncia all’obbligo del fare

Nel caso di mancata applicazione degli interessi si può chiedere la rivalutazione monetaria e poi mettere in mora con lettera raccomandata ?
Nel caso dei una transazione posso considerare gli interessi legali in considerazione di quanto sopra esposto ?”
Consulenza legale i 16/10/2014
L'art. 373 del c.p.c. stabilisce che il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza: solo su istanza di parte e solo qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
Quindi, poiché la sentenza di secondo grado è esecutiva per quanto concerne i capi di condanna, difettando un provvedimento di sospensione della sua esecutorietà, sarà possibile fare ricorso diretto al procedimento di esecuzione forzata.
Pertanto, non risulta necessaria alcuna messa in mora, ma si potrà già notificare al debitore il precetto ai sensi dell'art. 480 del c.p.c. (di regola notificato insieme o dopo la notifica del titolo esecutivo, cioè la sentenza munita di formula esecutiva).
Con il precetto, il creditore intima al debitore di pagare quanto stabilito in sentenza entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento dell'atto, trascorsi i quali il creditore ha diritto di chiedere il pignoramento dei beni del debitore.

Nel precetto vengono conteggiate tutte le voci previste dalla sentenza, secondo uno schema di questo genere:
1 - x,xx € per capitale (ammontare dei canoni dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso)
2 - y,xx € per interessi (calcolati dal giorno dell'evento dannoso e fino alla data del pagamento effettivo)
oppure
per rivalutazione monetaria (cioè il tasso del rendimento medio annuale netto dei titolo di Stato di durata non superiore a dodici mesi)
3 - w,xx € per spese di lite (somma liquidata dal giudice in sentenza, ad es. 1.000,00 € di spese e 4.000 € di compensi per l'avvocato: su questa seconda cifra va calcolata l'IVA - visto che il creditore non è un soggetto passivo IVA - e la CPA, cioè il contributo obbligatorio alla Cassa Forense pari al 4%. La prima cifra è l'ammontare delle spese vive del processo, come il contributo unificato e le spese di notifica degli atti)
4 - z,xx € per spese della CTU, calcolando solo la quota di spettanza delle parti soccombenti: qui non vanno aggiunti gli interessi legali.
L'ammontare della somma richiesta con il precetto sarà data dalla somma di x,xx + y,xx + w,xx + z,xx.

Come si nota al punto 2 l'attore può scegliere se chiedere gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, valutando se quest'ultima abbia un ammontare superiore ai primi: la rivalutazione corrisponde al concetto di "maggior danno" di cui all'art. 1224 del c.c..
Va considerato che gli interessi o la rivalutazione vanno corrisposti dal debitore con aggiornamento fino alla data del pagamento effettivo: quindi, maggiore è il ritardo nel pagare, maggiori saranno le somme da dover versare al creditore che ha vinto in giudizio.

Se il debitore non paga entro dieci giorni dalla notifica del precetto, come anticipato, il creditore può agire in via esecutiva, procedendo al pignoramento, iniziando dai beni più facilmente aggredibili e "monetizzabili" (es. conto bancario).

Qualora le parti raggiungessero una transazione, è facoltà del creditore rinunciare agli interessi legali o alla rivalutazione: resta il fatto che egli ha diritto ad averli in base alla sentenza, e quindi la valutazione circa la rinuncia dovrà essere operata con attenzione, verificando che la perdita di questa somma di denaro sia controbilanciata da altri vantaggi (es. l'immediato pagamento in unica soluzione dell'intero capitale, evitando un oneroso procedimento di espropriazione).

Discorso a parte concerne invece la richiesta di adempimento dell'obbligo di fare. Anche in questo caso va notificato, unitamente o successivamente al titolo esecutivo (sentenza munita di formula esecutiva), il precetto.
Trascorsi inutilmente i dieci giorni concessi al debitore per attivarsi, il creditore procedente dovrà depositare ai sensi dell'art. 612 del c.p.c. un ricorso, presso il competente giudice dell'esecuzione, chiedendo di determinare le modalità di esecuzione dell’obbligo e di designare l’ufficiale giudiziario e le persone che vi debbono provvedere.

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