Cons. Stato n. 4942/2012
In tema di collocazione della segnaletica lungo le strade il ricorso contro i relativi provvedimenti previsto dall'alt. 37 comma 3 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 ha natura di ricorso amministrativo "improprio" e rientra nel genus dei ricorsi gerarchici disciplinati dall'ormai abrogato D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Cons. Stato n. 2506/2010
La mancata indicazione nel provvedimento impugnato dei termini e dell'autorità cui ricorrere concreta unicamente una mera irregolarità non incidente sulla legittimità dell'atto che, ai sensi degli art. 1, comma 3, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, dà titolo al destinatario dell'atto di ottenere la concessione dell'errore scusabile, al fine di attivarsi nella giusta sede.
Cons. Stato n. 5813/2008
Il ricorso gerarchico avverso un atto emesso da un ufficio sede di dirigente generale (quale appunto si configura l'ordinanza opposta in via amministrativa dall'odierna appellante), nel regime generale delle competenze stabilito dalla nuova disciplina sistematica dell'organizzazione statale, deve intendersi ipso iure soppresso.
–
Al fine di garantire il rispetto del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, in sede di ricorso gerarchico devono essere dedotti tutti i motivi di doglianza contro il provvedimento impugnato, potendo poi, in sede di ricorso giurisdizionale contro la decisione di rigetto, essere proposte nuove censure solo limitatamente ai vizi di detta decisione.
Cass. civ. n. 21530/2007
In tema di accise sugli oli minerali, l'avviso di pagamento emesso dall'Utif non costituisce un mero invito bonario preordinato ad un dialogo preventivo con il contribuente, ma un vero e proprio atto autoritativo volto a portare a conoscenza di quest'ultimo una pretesa già formata, contenendo una dettagliata individuazione dell'an e del quantum della stessa, con intimazione ad esaudirla sotto pena degli atti impositivi; pertanto, nel regime vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 12, comma 2, I. 28 dicembre 2001, n. 448 (che ha modificato l'art. 2 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, devolvendo alle commissioni tributarie la giurisdizione in ordine alle relative controversie), tale atto era impugnabile in via amministrativa mediante il ricorso gerarchico, previsto dall'alt. 1 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 quale rimedio di carattere generale, facoltativo ed alternativo rispetto alla tutela giudiziaria, nonché mediante l'azione di accertamento negativo del debito d'imposta, da proporsi dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di prescrizione ordinaria.
Cons. Stato n. 5234/2003
Le disposizioni contenute nel D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sono di generale applicazione per tutti i ricorsi gerarchici, sia propri che impropri.
Cons. Stato n. 2938/2003
Non sussiste in astratto alcun motivo di ordine giuridico per escludere che in materia di accesso sia ammissibile un ricorso di tipo amministrativo, comunque configurato o denominato (riesame, ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, ecc.).
Cons. giust. amm. Sicilia n. 398/2002
Con il trasferimento di competenze dalle Camere di commercio alle Province regionali, non risulta alterato il quadro di riferimento peculiare del ricorso gerarchico improprio, che è ammesso, in particolare, "contro gli atti amministrativi.. di enti pubblici... nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti" (cfr. art. 1, comma 2°, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
Cons. Stato n. 362/1999
La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego non incide sull'ammissibilità dei ricorsi gerarchici.
Cons. Stato n. 462/1999
Non è oggi configurabile il rimedio del ricorso gerarchico per gli atti che sono stati emessi su delega di firma, mentre lo é per gli atti che sono stati emessi su ordinaria delega. [...] L'atto qui in esame, in quanto su delega di firma, non restava suscettibile di ricorso gerarchico, vale a dire era definitivo.
Cons. Stato n. 8/1999
Sono in senso tecnico ricorsi gerarchici impropri: 1) i ricorsi al Ministro dei trasporti contro il provvedimento con cui il Prefetto impone il ritiro della patente così come previsto dall'art. 223 c. strad. (approvato col D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 codice della strada), in quanto il prefetto è comunque organo dell'amministrazione dell'interno; 2) il ricorso presentato al Ministero dell'interno (che decide di concerto con il Ministro dei trasporti) contro il provvedimento prefettizio di revoca della patente ai sensi dell'art. 120 comma 3, in quanto il ricorso è deciso congiuntamente dai due ministri; 3) il ricorso contro i pareri delle commissioni mediche locali per l'accertamento dei requisiti necessari al ottenimento delle patenti di guida ai sensi dell'art. 119, in quanto diretto all'impugnativa di un giudizio emesso da un organo tecnico collegiale.
–
In difetto di espressa previsione di legge, non può farsi luogo a interpretazioni abrogative del ricorso gerarchico improprio.
Cons. Stato n. 23/1998
Gli atti ed i provvedimenti presi dai dirigenti preposti al vertice dell'Amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali non sono soggetti a ricorso gerarchico (art. 11 d.l. 31 marzo 1998, n. 80).
Cons. Stato n. 1856/1997
Gli atti non definitivi dei dirigenti di qualsiasi qualifica o livello sono sottoposti a ricorso gerarchico al Ministro.
Corte cost. n. 113/1997
Il previo esperimento dei rimedi amministrativi, con il conseguente differimento della proponibilità dell'azione a un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, è legittimo se giustificato da esigenze di ordine generale, nonché dalla preordinazione di tale limite al fine di evitare un uso in concreto eccessivo del diritto alla tutela giurisdizionale, tanto più ove l'adempimento dell'onere, lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare della pretesa, rappresenti il modo di soddisfazione della pretesa sostanziale più pronto e meno dispendioso.
Cons. Stato n. 623/1996
Poiché la disciplina in tema di ricorsi amministrativi introdotta dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 è da ritenersi applicabile all'ordinamento militare, sia pure con i temperamenti espressamente previsti dal legislatore in ragione della specialità dell'ordinamento medesimo, non possono, di conseguenza, essere ritenute operanti quelle norme previgenti che, introducendo limiti di ordine procedimentale o sostanziale all'ordinaria operatività del ricorso gerarchico, si risolvono in un'inaccettabile compressione della tutela contenziosa riconosciuta - sia in via amministrativa sia, di riflesso, in via giurisdizionale - nei confronti degli atti delle amministrazioni statali; in particolare, devono ritenersi contrarie e comunque non compatibili con la sopravvenuta disciplina, quelle disposizioni dell'ordinamento militare che - limitando i casi di esperibilità del ricorso gerarchico ed i vizi indeducibili - si risolvono in sostanziale violazione del principio di generale ammissibilità del ricorso gerarchico da parte di chi vi abbia interesse, enunciato dall'art. 1 D.P.R. n. 1199 cit.
Cons. Stato n. 936/1992
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, il provvedimento dell'ispettore generale per il personale del ministero delle finanze non ha natura definitiva e non può essere impugnato in sede straordinaria; ma è ammesso l'errore scusabile - con rimessione in termini per la presentazione di ricorso gerarchico - se il provvedimento non recava l'indicazione in ordine alla ricorribilità al termine e all'organo cui presentare ricorso.
Cons. Stato n. 23/1990
Con regolamento non può essere prevista una forma di ricorso gerarchico improprio. Infatti, il ricorso gerarchico improprio può essere stabilito solo da un atto avente forza di legge (art. 1 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199); pertanto, il regolamento di esecuzione del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 non può prescrivere che, contro le decisioni della commissione provinciale dei rifugiati politici, sia ammesso ricorso ad una commissione di secondo grado.
Cons. Stato n. 17/1989
La decisione tardiva di accoglimento del ricorso gerarchico, se è totalmente satisfattiva dell'interesse del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio intentato contro il provvedimento originario, e comunque è impugnabile dal controinteressato, ma non per tardività.
Cons. Stato n. 16/1989
Il decorso del termine breve di legge (90 giorni) per la formazione del silenzio-rigetto ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, non tra effetti sostanziali, non concreta cioè alcun provvedimento amministrativo fittizio, ma produce soltanto effetti processuali; ne consegue che, formatosi il silenzio: a) l'autorità investita dal ricorso gerarchico non perde per ciò solo la potestà di decidere; b) il privato ha la scelta tra ricorrere in sede giurisdizionale o straordinaria nei termini di decadenza, immediatamente contro il provvedimento di base, ai sensi dell'art. 6 cit., o successivamente contro l'eventuale decisione gerarchica tardiva, ove lesiva, in base alle norme generali.
Trib. Sup. acque n. 21/1986
È inammissibile, in quanto rivolto contro un atto non definitivo, il ricorso proposto avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche, quale giudice amministrativo, avverso un provvedimento dell'ufficio del genio civile adottato ai sensi degli art. 105 e 106 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 e in ordine al quale il previsto gravame gerarchico non sia stato presentato agli organi abilitati a riceverlo a norma dell'art. 2, comma 2 e 3, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Cass. civ. n. 5934/1985
In tema di pensione di inabilità civile, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, il ricorso avanti la commissione sanitaria regionale ha natura di ricorso gerarchico improprio, e non di ricorso atipico non impugnatorio. Allo stesso, pertanto, è applicabile l'istituto del silenzio rigetto, con le conseguenze che, decorso il termine previsto dall'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e il procedimento amministrativo previsto come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria integralmente esaurito, anche se la relativa domanda deve essere proposta innanzi all'a.g.o. e non agli organi della giurisdizione amministrativa.
Corte cost. n. 93/1979
È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 cost. - l'art. 10 commi 2 e 3 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato dalla l. 24 luglio 1957, n. 633 nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata, o tardiva, presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica. Per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, a differenza di quanto avviene per gli altri lavoratori subordinati nel rapporto di lavoro privato, il diritto ad acquisire la qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate è condizionato all'adempimento di precise formalità e sottoposto a rigidi termini di decadenza. Con la norma denunziata si è voluto consentire ad imprese di pubblico interesse l'esame preventivo delle doglianze dei dipendenti, al fine di evitare, ove risultino fondate, le procedure giudiziarie che potrebbero compromettere la funzionalità del servizio. Ma per il soddisfacimento di queste esigenze non si richiede una così sensibile compressione dei diritti del lavoratore, bastando costruire il previo esperimento del ricorso come mera condizione di procedibilità.
–
È costituzionalmente illegittimo, per illegittimità consequenziale ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 10 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato dalla l. 24 luglio 1957, n. 633, nella parte in cui dispone l'improponibilità e la non improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di tardiva, o mancata, presentazione del ricorso in via gerarchica nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto "non esclusivamente patrimoniale", diverso da quello relativo al riconoscimento della qualifica, inerente al rapporto di lavoro.
Cons. Stato n. 2/1978
La proposizione del ricorso gerarchico non preclude la possibilità di esperire il ricorso giurisdizionale, nei termini di legge, se il ricorrente rinunzi al ricorso gerarchico prima dell'emanazione della decisione del ricorso stesso o prima della formazione del silenzio rigetto.
–
È ammissibile il ricorso gerarchico avverso un atto per il quale è già stato proposto ricorso in sede giurisdizionale soltanto se per quest'ultimo c'è stata espressa rinuncia.
Cons. Stato n. 2471/1976
In virtù del combinato disposto dell'art. 1 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art.3 comma 3 e 4 D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, i provvedimenti con cui il prefetto decide ricorsi contro atti del questore, ai sensi del t.u. 18 giugno 1931, n. 773, sono atti definitivi.