(massima n. 1)
Sono in senso tecnico ricorsi gerarchici impropri: 1) i ricorsi al Ministro dei trasporti contro il provvedimento con cui il Prefetto impone il ritiro della patente così come previsto dall'art. 223 c. strad. (approvato col D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 codice della strada), in quanto il prefetto è comunque organo dell'amministrazione dell'interno; 2) il ricorso presentato al Ministero dell'interno (che decide di concerto con il Ministro dei trasporti) contro il provvedimento prefettizio di revoca della patente ai sensi dell'art. 120 comma 3, in quanto il ricorso è deciso congiuntamente dai due ministri; 3) il ricorso contro i pareri delle commissioni mediche locali per l'accertamento dei requisiti necessari al ottenimento delle patenti di guida ai sensi dell'art. 119, in quanto diretto all'impugnativa di un giudizio emesso da un organo tecnico collegiale.