(massima n. 1)
Il decorso del termine breve di legge (90 giorni) per la formazione del silenzio-rigetto ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, non tra effetti sostanziali, non concreta cioè alcun provvedimento amministrativo fittizio, ma produce soltanto effetti processuali; ne consegue che, formatosi il silenzio: a) l'autorità investita dal ricorso gerarchico non perde per ciò solo la potestà di decidere; b) il privato ha la scelta tra ricorrere in sede giurisdizionale o straordinaria nei termini di decadenza, immediatamente contro il provvedimento di base, ai sensi dell'art. 6 cit., o successivamente contro l'eventuale decisione gerarchica tardiva, ove lesiva, in base alle norme generali.