(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 cost. - l'art. 10 commi 2 e 3 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato dalla l. 24 luglio 1957, n. 633 nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata, o tardiva, presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica. Per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, a differenza di quanto avviene per gli altri lavoratori subordinati nel rapporto di lavoro privato, il diritto ad acquisire la qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate è condizionato all'adempimento di precise formalità e sottoposto a rigidi termini di decadenza. Con la norma denunziata si è voluto consentire ad imprese di pubblico interesse l'esame preventivo delle doglianze dei dipendenti, al fine di evitare, ove risultino fondate, le procedure giudiziarie che potrebbero compromettere la funzionalità del servizio. Ma per il soddisfacimento di queste esigenze non si richiede una così sensibile compressione dei diritti del lavoratore, bastando costruire il previo esperimento del ricorso come mera condizione di procedibilità.