(massima n. 1)
In tema di accise sugli oli minerali, l'avviso di pagamento emesso dall'Utif non costituisce un mero invito bonario preordinato ad un dialogo preventivo con il contribuente, ma un vero e proprio atto autoritativo volto a portare a conoscenza di quest'ultimo una pretesa gią formata, contenendo una dettagliata individuazione dell'an e del quantum della stessa, con intimazione ad esaudirla sotto pena degli atti impositivi; pertanto, nel regime vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 12, comma 2, I. 28 dicembre 2001, n. 448 (che ha modificato l'art. 2 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, devolvendo alle commissioni tributarie la giurisdizione in ordine alle relative controversie), tale atto era impugnabile in via amministrativa mediante il ricorso gerarchico, previsto dall'alt. 1 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 quale rimedio di carattere generale, facoltativo ed alternativo rispetto alla tutela giudiziaria, nonché mediante l'azione di accertamento negativo del debito d'imposta, da proporsi dinanzi all'Autoritą giudiziaria ordinaria entro il termine di prescrizione ordinaria.