(massima n. 1)
Il previo esperimento dei rimedi amministrativi, con il conseguente differimento della proponibilitą dell'azione a un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, č legittimo se giustificato da esigenze di ordine generale, nonché dalla preordinazione di tale limite al fine di evitare un uso in concreto eccessivo del diritto alla tutela giurisdizionale, tanto pił ove l'adempimento dell'onere, lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare della pretesa, rappresenti il modo di soddisfazione della pretesa sostanziale pił pronto e meno dispendioso.