(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, il provvedimento dell'ispettore generale per il personale del ministero delle finanze non ha natura definitiva e non può essere impugnato in sede straordinaria; ma è ammesso l'errore scusabile - con rimessione in termini per la presentazione di ricorso gerarchico - se il provvedimento non recava l'indicazione in ordine alla ricorribilità al termine e all'organo cui presentare ricorso.