(massima n. 1)
In tema di pensione di inabilitā civile, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, il ricorso avanti la commissione sanitaria regionale ha natura di ricorso gerarchico improprio, e non di ricorso atipico non impugnatorio. Allo stesso, pertanto, č applicabile l'istituto del silenzio rigetto, con le conseguenze che, decorso il termine previsto dall'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e il procedimento amministrativo previsto come condizione di procedibilitā dell'azione giudiziaria integralmente esaurito, anche se la relativa domanda deve essere proposta innanzi all'a.g.o. e non agli organi della giurisdizione amministrativa.