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Articolo 63 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 31/07/2024]

Controversie relative ai rapporti di lavoro

Dispositivo dell'art. 63 TUPI

1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.

2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.

4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.

Massime relative all'art. 63 TUPI

Cass. civ. n. 17140/2019

Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono; spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, restando irrilevante il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato.

Cass. civ. n. 17123/2019

Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente al l'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Cass. civ. n. 17002/2019

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il mancato rispetto delle quote di riserva, imposte per legge, rende invalida la graduatoria dei vincitori e determina la nullità del contratto di lavoro stipulato per il posto che doveva essere assegnato ad un riservatario, dovendosi ritenere che l'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere un'automatica incidenza sul rapporto della pronuncia che accerta la violazione delle norme inerenti l'assunzione, configuri non già il vizio dell'annullabilità, ma quello, rilevabile d'ufficio, della nullità.

Cass. civ. n. 9193/2018

Il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore - vincitore di un concorso da esso indetto - è obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione.

Cass. civ. n. 1041/2018

Sul riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del Pubblico Impiego c.d. "privatizzato", la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione. Ove invece la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indice una diversa procedura anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza d'una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.P.R. n. 165/01.

Cass. civ. n. 27194/2017

La cognizione della domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso pubblico, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione"; nel caso in cui, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione del provvedimento di indizione di diverse procedure (ad es. indizione di un nuovo concorso, di conferimento di incarichi diversi e di mobilità esterna) per la copertura di posti resisi vacanti, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo e la cui tutela spetta al Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del D.P.R. n. 165 del 2001.

Cass. civ. n. 24877/2017

In tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si verta in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dall'eventuale disapplicazione (dell'atto presupposto) e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario medesimo dal comma 2 dello stesso art. 63 (cfr., ancora, Cass. S.U. n. 3677/09 e Cass. S.U. n. 13169/06). A maggior ragione ciò valga quando non venga neppure in rilievo la potenziale disapplicazione d'un atto amministrativo presupposto (come nel caso di specie, in cui - invece - dell'atto presupposto si invoca la piena applicazione). Da ultimo, se è vero che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto ad atti di alta amministrazione, nondimeno va considerato che, avendo il D.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, espressamente attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, ormai tali atti sono da considerarsi come mere determinazioni negoziali (cfr. Cass. n. 18972/15; Cass. n. 20979/09) e non più atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l'amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (v. art. 5 cit. D.lgs.).

Cass. civ. n. 14770/2017

La mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché "l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno".

Cass. civ. n. 13851/2017

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indice una diversa procedura (nella specie, prima un interpello per mobilità volontaria interregionale, poi un nuovo concorso) anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza d'una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del D.P.R. n. 165 del 2001.

Cons. Stato n. 1176/2017

L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (secondo cui "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ...."), nella parte in cui fa riferimento alle assunzioni dei dipendenti delle PP.AA., va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell'assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità; pertanto, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della P.A. (nella specie si trattava di una selezione indetta dall'Agenzia per la coesione territoriale per il conferimento di un incarico di collaborazione).

Cass. civ. n. 11711/2016

Le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali, anche se implicanti l'assunzione a termine di soggetti esterni, sono di pertinenza del giudice ordinario, in applicazione dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, purché la selezione del destinatario dell'incarico non abbia carattere concorsuale.

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. E ciò sul rilievo che possono darsi situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto.

Cons. Stato n. 365/2016

Di regola rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la fase relativa all'inserimento, formazione e aggiornamento delle graduatorie delle scuole, la quale non integra una fase amministrativa assimilabile ad una procedura concorsuale, in quanto vengono in rilievo soggetti che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della partecipazione al concorso.

Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in ordine agli atti regolamentari che definiscono le modalità generali di accesso alle graduatorie delle scuole (nella specie si trattava delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo), venendo in rilievo in tal caso la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria, costituendo detti atti regolamentari dei veri e propri atti di macro-organizzazione.

Cons. Stato n. 1186/2015

Ai sensi dell'art. 63 comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in caso d'indizione di un nuovo concorso pubblico, invece di procedere allo scorrimento di precedente graduatoria concorsuale, la Pubblica amministrazione esercita un potere autoritativo, di fronte al quale il candidato idoneo vanta solo un interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo; pertanto, la contestazione dell'atto organizzativo, con il quale l'Amministrazione sceglie un percorso diverso da quello dello scorrimento della graduatoria, incide non sul diritto soggettivo del concorrente idoneo, ma sul suo interesse legittimo, di modo che si radica la giurisdizione del giudice amministrativo atteso che l'Amministrazione mantiene, pur in costanza di una graduatoria ancora efficace, il potere discrezionale di non utilizzare lo strumento in questione per il reperimento di nuovo personale, che si interfaccia con l'interesse legittimo dei concorrenti utilmente collocati.

Cass. civ. n. 2359/2015

Sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse dalle associazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, anche quando la condotta antisindacale afferisca ad un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato e che incida non solo sulle prerogative sindacali dell'associazione ricorrente ma anche sulle situazioni soggettive individuali dei pubblici dipendenti.

Cons. Stato n. 508/2015

È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa all'atto di macro-organizzazione con cui l'amministrazione pubblica ha definito le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, omettendo di indire, a tale scopo, una procedura di natura concorsuale.

Nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla residuale giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n. 165/2001, le controversie nelle quali la contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione tramite i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali degli uffici e dei provvedimenti che determinano i modi di conferimento della titolarità degli uffici pubblici dirigenziali.

Spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie direttamente concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della loro titolarità, come stabiliti dalle Amministrazioni ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, a monte dell'organizzazione e gestione dei singoli rapporti di lavoro, rientrando nella giurisdizione devoluta al Giudice ordinario i giudizi direttamente concernenti atti di gestione del rapporto di impiego pubblico, anche dirigenziale.

Cass. civ. n. 26549/2014

La controversia sugli esiti di una progressione verticale comportante il passaggio del dipendente da una posizione funzionale ad un'altra qualitativamente diversa, con conseguente transizione ad una superiore categoria contrattuale d'inquadramento, è assimilabile a quella sulla procedura concorsuale, con conseguente devoluzione, ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001, alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Cons. Stato n. 5795/2014

In presenza di una graduatoria di istituto ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale, da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del D.Lgs. 165 del 2001: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale.

Cons. Stato n. 5431/2014

In tema di impiego pubblico, sono devolute alla giurisdizione del g.a., ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato, posto che a dette procedure si applicano le norme generali, discendenti dal principio di cui al comma 3 dell'art. 97 Cost., che governano la gestione dei concorsi pubblici, le quali non hanno ragione di essere derogate per il solo fatto che l'assunzione sia stata effettuata con contratti a termine, in funzione dell'esecuzione di uno specifico progetto, ed il bando di concorso abbia considerato una selezione per soli titoli, senza prevedere lo svolgimento di prove d'esame.

Cons. Stato n. 5361/2014

Ai sensi dell'art. 63 comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 soggiace alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la graduatoria di merito di un concorso pubblico e conseguente al mancato riconoscimento ad un concorrente della qualifica di riservatario ai sensi della L. 12 marzo 1999 n. 68, atteso che tutto ciò attiene alla corretta quantificazione ed alla legittima elaborazione della graduatoria conclusiva del procedimento inerisce alla procedura concorsuale.

Cons. Stato n. 4264/2014

Spetta al g.o., in veste di giudice del lavoro, decidere su una controversia in materia di collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti. Infatti, nel caso della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, la pretesa consiste solo nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e verte quindi sull'accertamento di diritti di docenti già iscritti in graduatoria; al riguardo vengono perciò assunte determinazioni proprie della capacità e dei poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ai fini della gestione della graduatoria, con l'esclusione quindi di ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali; né si configura l'eventuale inerenza a procedure concorsuali, attribuite alla cognizione del g.a. ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001, per l'assenza nella fattispecie di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori.

Cass. civ. n. 16756/2014

In materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Cass. civ. n. 11027/2014

La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali promossa da un dipendente pubblico il cui rapporto di lavoro sia stato privatizzato, asseritamente provocati da atti illegittimi e discriminatori dell'Amministrazione e dalla mancata osservanza del dovere gravante sul datore di lavoro di comportarsi con correttezza ed imparzialità nei confronti dei propri dipendenti, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ove le questioni concernano anche il periodo successivo al 30 giugno 1998, sicché il giudice avente giurisdizione al momento di realizzazione del fatto dannoso e di cessazione della permanenza conosce dell'intero arco della pretesa risarcitoria da mobbing.

Cons. Stato n. 2495/2014

Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, le controversie relative al conferimento di un incarico dirigenziale rientrano - ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 165/2001 - nella giurisdizione del giudice ordinario, a meno che la contestazione non investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti "organizzativi" con i quali le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi.

Cass. civ. n. 9573/2014

Nel caso di controversia relativa ad un rapporto di pubblico impiego non soggetto, per ragioni soggettive o temporali, alla privatizzazione, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta; infatti, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. L'accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore, anche attraverso il richiamo strumentale a singole norme di legge, quali l'art. 2087 o l'art. 2043 cod. civ., mentre assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di "neminem laedere”.

Cass. civ. n. 2290/2014

È indubbio che le controversie attinenti ad una procedura di selezione "idoneativa" e "non concorsuale" avviata da una ASL per il conferimento di un incarico dirigenziale (nella specie di dirigente di struttura complessa), aventi ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario. È altrettanto indubbio, però, che allorquando la controversia, esuli dalla procedura avviata e dai relativi atti ed investa direttamente una scelta discrezionale ulteriore, come quella della indizione di una nuova procedura selettiva, senza utilizzare la graduatoria di una selezione precedente, la cognizione non può che appartenere al giudice amministrativo, in ragione della situazione soggettiva vantata nei confronti di tale scelta discrezionale della P.A.

Cons. Stato n. 5104/2013

Tra gli atti di macro-organizzazione la cui cognizione è attribuita al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, rientrano quelli recanti la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, tra cui anche l'istituzione o l'accorpamento di uffici dirigenziali, i modi di conferimento della loro titolarità e la determinazione delle dotazioni organiche (v. art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001). Quando, tuttavia, l'atto di macro-organizzazione non spieghi direttamente i propri effetti lesivi nella sfera giuridica del dipendente, ma questi vadano ricondotti esclusivamente a provvedimenti ulteriori di micro-organizzazione, la controversia, concernente il rapporto di lavoro e la lesione di posizioni di diritto soggettivo, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, cui potrà essere richiesta la disapplicazione dell'atto di macro-organizzazione presupposto.

Cass. civ. n. 21671/2013

Rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario la domanda con la quale un soggetto, che ha partecipato ad un concorso per posti di dirigente amministrativo, ha chiesto il risarcimento del danno derivante dall'omesso pagamento della retribuzione propria della qualifica acquisita. In tal caso, infatti, non sono in discussione nè le modalità di svolgimento del concorso pubblico, nè i profili attinenti al ritardo nell'espletamento della procedura concorsuale, e neanche quelli inerenti all'approvazione della graduatoria; in tal caso, quindi, la domanda proposta dall'attore non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non avendo la controversia ad oggetto né una procedura concorsuale, né un rapporto di lavoro di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

Cass. civ. n. 17930/2013

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente per oggetto la graduatoria finale del concorso indetto da un'Autorità portuale per la copertura di un posto dirigenziale.

Cons. giust. amm. Sicilia n. 568/2013

Sussiste la giurisdizione dell'A.G.O. per le controversie relative alle pretese economiche avanzate da un professore universitario che svolge, in regime di convenzionamento, attività assistenziale presso un ente ospedaliero; infatti la riserva della giurisdizione amministrativa prevista dal combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, relativa al personale universitario, deve intendersi riferita alla sola attività di didattica e di ricerca e non anche a quella assistenziale, la cui cognizione è, di contro, attribuita al Giudice ordinario.

Cons. Stato n. 7/2013

Nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico chieda in giudizio il risarcimento per danno da usura psicofisica, deducendo che tale danno sia stato provocato dal frequente mancato godimento del riposo settimanale, reiterato nell'arco di un notevole periodo complessivo di tempo, senza che egli abbia fruito di riposo compensativo ed ancorché abbia percepito le previste maggiorazioni retributive per lo svolgimento di attività lavorativa in giorno festivo, deve ritenersi soddisfatto dal ricorrente l'onere di allegazione concernente sia l'oggetto della domanda che le circostanze costituenti il fatto-base su cui essa si fonda, sicché il giudice possa far ricorso alle presunzioni, basate sulle regole di esperienza, per ritenere provato il fatto-conseguenza del pregiudizio subito dall'istante.

L'attribuzione patrimoniale rivendicata da un dipendente pubblico per danno da usura psicofisica, derivante dalla perdita del riposo settimanale, ha natura risarcitoria e non retributiva, non consistendo in una voce ordinaria o straordinaria della retribuzione da corrispondersi periodicamente e destinata a compensare l'eccedenza della prestazione lavorativa, bensì essendo diretta ad indennizzare ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. il lavoratore per il predetto danno correlato all'inadempimento contrattuale del datore di lavoro; pertanto, essa si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., e non nel termine breve (quinquennale) di cui ai successivi artt. 2947, previsto per il risarcimento del danno aquiliano, e 2948, n. 4, previsto per i crediti.

In tema di danno non patrimoniale risarcibile vanno individuate, conformemente alla giurisprudenza civile, due distinte fattispecie: a) il danno biologico, consistente nella lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile; b) il danno di tipo esistenziale, da intendere come ogni pregiudizio (di natura oggettiva e non meramente emotiva e interiore) al fare areddituale del soggetto, tale da alterarne le abitudini, gli assetti relazionali e le scelte di vita quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, quale il demansionamento del prestatore di lavoro. E dalla prestazione lavorativa nel "settimo giorno" possono discendere entrambi: il danno da usura psicofisica, di tipo esistenziale, legato alla accresciuta penosità del lavoro in assenza delle pause di riposo garantite dall'art. 36, comma 3, Cost., ed il danno alla salute o biologico, che si concretizza in una infermità del lavoratore.

Cons. Stato n. 1609/2013

Il danno da mobbing è una fattispecie che va fatta risalire, quanto alla natura giuridica, alla responsabilità datoriale, di tipo contrattuale, prevista dall'art. 2087 del codice civile che pone a carico del datore di lavoro l'onere di adottare nell'esercizio di impresa tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro.

Il concetto di mobbing sia in punto di fatto che in punto di diritto è alquanto indeterminato, ancorché, quanto ad una ragionevole sua definizione, possa considerarsi tale quell'insieme di condotte vessatorie e persecutorie del datore di lavoro o comunque emergenti nell'ambito lavorativo concretizzanti la lesione della salute psico-fisica e dell'integrità del dipendente e che postulano, ove sussistenti, una adeguata tutela anche di tipo risarcitorio. Attesa la indeterminatezza della nozione, la giurisprudenza si è preoccupata di indicare una serie di elementi e/o indizi caratterizzanti il fenomeno del mobbing dai quali far emergere la concreta sussistenza di una condotta offensiva nei sensi sopra esposti, come tradottasi con atti e comportamenti negativamente incidenti sulla reputazione del lavoratore, sui suoi rapporti umani con l'ambiente di lavoro e sul contenuto stesso della prestazione lavorativa.

Per aversi mobbing, l'azione offensiva posta in essere a danno del lavoratore deve essere sistematica e frequente posta in essere con una serie prolungata di atti e avere le caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione o rivelare intenti meramente emulativi. Di contro, non si ravvisano gli estremi del mobbing nell'accadimento di episodi che evidenziano screzi o conflitti interpersonali nell'ambiente di lavoro e che per loro stessa natura non sono caratterizzati da volontà persecutoria essendo in particolare collegati a fenomeni di rivalità, ambizione o antipatie reciproche che pure sono frequenti nel mondo del lavoro.

Non può configurarsi la sussistenza di una condotta di mobbing suscettibile di una pretesa risarcitoria nel caso in cui il dipendente pubblico sia stato solo destinatario di una serie di provvedimenti che hanno inciso negativamente sulle sue posizioni giuridiche soggettive e alcuni dei quali sono stati censurati come illegittimi in s.g. In particolare, i provvedimenti recanti sanzioni disciplinari e l'attribuzione di una valutazione in sede di rapporto informativo ingiustificatamente peggiorativa, non possono rilevare di per sé alcun indizio sintomatico del mobbing e cioè l'esistenza di un atteggiamento sistematicamente persecutorio o vessatorio, a nulla rilevando che l'interessato abbia avuto un'aspecifica "percezione" che tali vicende manifestino l'intento dell'Amministrazione di emarginarlo ed essendo gli episodi sottesi ai provvedimenti adottati a suo carico unicamente riconducibili al clima di conflittualità esistente tra il personale.

Cons. Stato n. 1523/2013

Rientra nella giurisdizione del G.O., in funzione di giudice del lavoro, piuttosto che in quella del G.A., una controversia promossa dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia (Siulp), avente ad oggetto l'impugnazione del decreto con il quale il Ministro per la funzione pubblica ha disposto la ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili in relazione al personale dipendente della Polizia di Stato; infatti, il meccanismo dei distacchi è uno degli strumenti attraverso i quali il sindacato realizza la propria autonomia di organizzazione e quindi contribuisce ad articolare le proprie funzioni. In altri termini, proprio la natura della posizione azionata, indubbiamente non di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo, in indissolubile correlazione con la peculiare natura del soggetto titolare, appare decisiva al fine di non radicare la giurisdizione amministrativa, ove si consideri che: a) si tratta di diritto soggettivo che non figura tra le materie affidate alla giurisdizione esclusiva; b) la titolarità di tale diritto costituisce attribuzione tipica di una organizzazione sindacale; e, attesa tale peculiarità del soggetto agente, la giurisdizione deve essere attribuita in stretto riferimento agli artt. 28 della legge n. 300 del 1970 e 6 e 7 della legge n. 146 del 1990, in base ai quali il sindacato, in quanto tale, può azionare la tutela delle proprie posizioni in materia solo innanzi al giudice ordinario.

Cons. Stato n. 5885/2011

In tema di riparto di giurisdizione, nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo ''scorrimento'' della graduatoria appartiene alla giurisdizione del G.O., facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". Infatti, può pervenirsi a diversa conclusione solo ove la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento in conflitto con la pretesa azionata dall'attore, quale l'indizione di un nuovo concorso, per il fatto che la contestazione investirebbe, allora, l'esercizio del potere dell'Amministrazione, al quale corrisponderebbe una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.P.R. n. 165 del 2001.

Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario in tema di accertamento della collocazione nelle graduatorie permanenti o ad esaurimento degli insegnanti. Difatti in tali circostanze, vengono in considerazione atti che risultano ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2 D.Lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Infatti si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione ai concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili.

Le graduatorie degli insegnanti non sono stilate a conclusione di una procedura concorsuale di diritto pubblico (contraddistinta dalle tipiche fasi di pubblicazione di un bando di concorso, valutazione, graduatoria finale), bensì a seguito della formazione di un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del c.d. ''titolo abilitante" per l'insegnamento ed in attesa soltanto dell'immissione in ruolo. Ne consegue che la situazione giuridica soggettiva, vantata dagli iscritti nelle graduatorie in discorso, è definita di ''diritto soggettivo" e non di ''interesse legittimo": l'insegnante iscritto nella graduatoria vanta una vera e propria pretesa ad ottenere il posto di lavoro con il regolare scorrimento della graduatoria stessa.

L'istituto delle graduatorie degli insegnanti consiste nella formazione di un elenco periodicamente aggiornato, in assenza di ogni margine di discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli e la utilizzazione dei soggetti ai fini dell'assunzione è soltanto eventuale. Quindi, mentre in generale una graduatoria approvata in conclusione di una procedura concorsuale subisce un processo di "cristallizzazione", essendo possibile la sua utilizzazione solo in caso di rinunce o per copertura di posti eventuali in pianta organica resisi disponibili successivamente alla indizione, nei rigorosi limiti di tempo imposti per legge alla vigenza della graduatoria, le graduatorie per l'accesso, in generale, nei ruoli della scuola, non si consolidano mai, dovendo le stesse, per previsione normativa espressa, essere periodicamente aggiornate e quindi essendo le stesse fisiologicamente "mutevoli".

Cons. Stato n. 11/2011

La residuale giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165/2001, art. 63, co. 4, deve essere limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i 'vincitori', rappresenta l'atto terminale del procedimento, dovendo escludersi da tale nozione di concorso, la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione ai concorsi), che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria.

Cons. Stato n. 3648/2011

Il dipendente che è stato trasferito ad un altro ufficio con nuove mansioni con un ordine di servizio, poi risultato illegittimo, non ha diritto ad alcun tipo di risarcimento per mobbing. (Nella specie il Consiglio di Stato ha ritenuto non presenti gli elementi costitutivi della fattispecie di mobbing: in particolare, non è stata in alcun modo provata l'esistenza di un disegno persecutorio elaborato e perseguito dall'ISVAP in danno per il dipendente ricorrente, nell'analizzare gli atti depositati non è in senso più generale emersa la presenza di un complessivo disegno persecutorio qualificato da comportamenti materiali, ovvero da provvedimenti, contraddistinti da finalità di volontaria e organica vessazione nonché di discriminazione, con connotazione emulativa e pretestuosa. Per tale ragione, inoltre, risulta non dimostrata la complessità ed organicità della strategia vessatoria che può consentire di accedere alla prospettata ipotesi di mobbing).

Cass. civ. n. 3170/2011

In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione della domanda con la quale l'interessato censuri la scelta dell'amministrazione di provvedere alla copertura di posti dirigenziali vacanti mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso in precedenza espletato, anziché tramite l'indizione di un nuovo concorso; tale scelta, infatti, è frutto di una valutazione discrezionale di fronte alla quale non può parlarsi di diritti soggettivi, ma di semplici interessi legittimi.

Cass. civ. n. 3032/2011

In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti - che, già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali - a non essere collocati in coda rispetto ai docenti già inclusi in queste ultime graduatorie (diritto nella specie negato dall'amministrazione in applicazione del divieto previsto dal D.M. 8 aprile 2009, n. 42), appartengono alla giurisdizione ordinaria, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma secondo, del D.lgs. n. 165 del 2001), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Cass. civ. n. 1778/2011

In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione - tendenzialmente volti ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001 - sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno e sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere - riservato e non aperto - dell'assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al preventivo svolgimento di procedure selettive, che, ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, sono necessarie nell'ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale''. Ne consegue che l'amministrazione, nel caso in cui il personale da stabilizzare abbia già superato procedure concorsuali, non deve bandire alcun concorso ma solo dare avviso dell'avvio della relativa procedura e della possibilità per gli interessati di presentare la domanda, mentre, ove manchi tale presupposto e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti richiesti, può fare ricorso ad una selezione per individuare il personale da assumere, restando devolute le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Cons. giust. amm. Sicilia n. 755/2010

L'entrata in vigore del nuovo regime di "privatizzazione" o di "contrattualizzazione" del pubblico impiego ha avuto, quale effetto, l'implicita abrogazione, per incompatibilità, dell'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, ne discende che, secondo l'attuale assetto normativo, le controversie in materia di sanzioni disciplinari per gli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione appartengono alla cognizione del giudice ordinario.

Cass. civ. n. 12764/2010

Le controversie aventi ad oggetto concorsi interni che comportino il passaggio da una qualifica all'altra, nell'ambito della stessa area, sono attribuite al giudice ordinario; se il concorso comporta passaggio da un'area all'altra, si riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo. La partecipazione di personale dipendente ad Amministrazione diversa da quella che bandisce il concorso, posto in posizione di comando presso quest'ultima, non comporta l'assimilazione del concorso interno ad una selezione finalizzata all'assunzione.

Cass. civ. n. 15601/2009

La domanda proposta dai dipendenti in quiescenza del Consiglio regionale della Regione Sardegna per conseguire la rivalutazione automatica del trattamento integrativo di cui agli artt. 4 e 5 della Legge reg. della Sardegna 5 maggio 1965, n. 15, sospesa e modificata con decreti asseritamente illegittimi adottati dal Presidente del Consiglio regionale e dal Consiglio di presidenza in epoca successiva al 30 giugno 1998, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, da un lato, i dipendenti dei Consigli regionali sono dipendenti di pubbliche amministrazioni cui si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e, segnatamente, delle Regioni, enti autonomi, di cui i Consigli sono organi; dall'altro, la controversia inerisce al rapporto di lavoro e a diritti soggettivi, riguardando la pretesa all'adempimento di un credito retributivo, mentre i provvedimenti modificativi del precedente regime del rapporto obbligatorio assumono il ruolo di atti presupposti, disapplicabili dal giudice ordinario.

Cass. civ. n. 6062/2009

In materia di pubblico impiego privatizzato, l'atto di assegnazione del dipendente iscritto negli elenchi del personale in disponibilità, disposto ai sensi dell'art. 34-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientra tra gli atti di gestione del rapporto di cui all'art. 5 del medesimo D.lgs. n. 165 e non implica esercizio di alcun potere pubblico, nè di discrezionalità amministrativa, atteso che l'Amministrazione preposta all'individuazione del dipendente da ricollocare deve soltanto verificare la congruenza tra il profilo professionale richiesto dall'Amministrazione che intende coprire il posto vacante mediante concorso pubblico e quello dei dipendenti iscritti negli elenchi del personale in disponibilità, a partire da quello con maggiore anzianità di iscrizione. Ne consegue che - in base al criterio di riparto di giurisdizione secondo l'oggetto della pronuncia, che va identificato in funzione della "causa petendi" avuto riguardo all'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice sulla base dei fatti allegati e al correlato rapporto giuridico - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario non solo la controversia promossa dal dipendente per ottenere l'iscrizione nei ruoli del personale dell'Amministrazione "ad quem", ma anche quella da quest'ultima avviata e diretta ad ottenere - attraverso la contestazione dell'atto di assegnazione di personale adottato dalla P.A. a ciò preposta - l'accertamento negativo dell'insussistenza dell'obbligo di provvedere a detta iscrizione.

Cass. civ. n. 5588/2009

La devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria, per effetto della preclusione derivante dalla formazione del giudicato interno sulla relativa questione processuale, non incide in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali, applicabili alla controversia in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; pertanto, nel caso in cui quest'ultima sia qualificabile come interesse legittimo, operano i limiti posti al controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, confermati, nella materia del lavoro pubblico, dall'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di disporre l'annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere non conformi a legge, la cui rimozione farebbe assumere alla situazione giuridica azionata la consistenza di diritto soggettivo.

Cass. civ. n. 5453/2009

Sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, per tali intendendosi quelle caratterizzate da una prima fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione, nonché dalla successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, mirata ad operare la selezione in modo obbiettivo e dominata da una discrezionalità (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati, a nulla rilevando che, per tale seconda fase, l'Amministrazione abbia ritenuto (come, nella specie) di adottare, quale criterio selettivo, il mero sorteggio, modalità che, pur alquanto singolare, non snatura la natura concorsuale della procedura.

Cass. civ. n. 3677/2009

In caso di illegittimità, per contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma della pianta organica di un Comune, con soppressione delle posizioni dirigenziali, questo deve essere disapplicato dal giudice ordinario, con conseguente perdita di effetti dei successivi atti di gestione del rapporto di lavoro, costituiti dalla revoca dell'incarico dirigenziale, non sussistendo la giusta causa per il recesso anticipato dal contratto a tempo determinato che sorge a seguito del relativo conferimento, con diritto del dirigente alla riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato, per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima revoca.

Cass. civ. n. 3052/2009

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. Non può infatti operare in tal caso il potere di disapplicazione previsto dall'art. 63, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001, il quale presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo, e non (come nella specie) una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto devoluta al giudice amministrativo la controversia nella quale alcuni funzionari comunali - deducendo la lesione delle aspettative di avanzamento nella carriera e il relativo danno - chiedevano la rimozione del provvedimento sindacale di conferimento di incarico dirigenziale a persona esterna, adottato sulla base di un atto organizzativo della Giunta che, modificando il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, aveva consentito l'attribuzione di incarichi dirigenziali fuori dalla dotazione organica, invece che la scelta nell'ambito dei dipendenti).

Cass. civ. n. 28057/2008

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, la controversia mediante la quale un docente del comparto scuola, dapprima comandato e poi assunto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, abbia domandato l'accertamento del suo diritto ad una determinata qualifica, corrispondente alle mansioni svolte. L'attribuzione dell'inquadramento - attuato nella specie mediante un decreto del Segretario Generale - esula, infatti, dall'ambito degli atti autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, essendo ininfluente, a questi fini, che il decreto in questione abbia riguardato una pluralità di soggetti, poiché ciò non è sufficiente a modificarne la natura di atto di gestione del rapporto, ben distinto dagli atti di organizzazione, di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Cass. civ. n. 26799/2008

Compete alla giurisdizione del G.O. la controversia in tema di conferimento di incarichi dirigenziali. Infatti la legge Frattini adopera la locuzione provvedimento riferita all'atto di conferimento dell'incarico ma significativamente non aggiungendovi il predicato amministrativo, presente invece in tutte le norme che disciplinano gli atti di esercizio del potere pubblico.

Sono attribuite alla giurisdizione del G.O. le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali, in quanto la riserva, in via, residuale, alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma dell'art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, nonché quelle controversie interne per l'accesso ad aree o fasce funzionali superiori, ricomprese nell'area dei procedimenti amministrativi, laddove gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, i quali non concretano procedura concorsuale ed i cui destinatari non solo sono già in servizio, ma sono anche in possesso della relativa qualifica professionale, conservano natura privata, in quanto atti interni di organizzazione.

Cons. Stato n. 4568/2008

Le controversie in tema di conferimento e revoca di incarico dirigenziale rientrano nella giurisdizione del G.O., ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 165/2001, posto che tali atti si configurano come atti di gestione del rapporto di lavoro che, in quanto espressione della capacità di diritto privato del datore di lavoro, non degradano ad interesse legittimo le posizioni di diritto soggettivo dei dipendenti destinatari".

Cons. Stato n. 3065/2008

Le controversie relative ai provvedimenti di c.d. macro-organizzazione sono rimesse alla cognizione del giudice amministrativo, trattandosi di atti che riguardano scelte di carattere organizzativo fondamentale, che si estrinsecano a monte del rapporto di impiego e perciò implicano l'esercizio di poteri non privatistici o negoziali, ma l'esercizio di poteri pubblicistici.

Cass. civ. n. 8453/2008

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in ordine alla controversia concernente differenze retributive pretese, ai sensi dell'art. 2126 o 2041 cod. civ., per lo svolgimento, con continuità e vincolo di subordinazione, in epoca antecedente al 30 giugno 1998, di mansioni corrispondenti alle finalità istituzionali della P.A. datore di lavoro, non è esclusa né dalla mancanza dell'atto formale di nomina, non essendo questo un requisito essenziale per la sussistenza del rapporto di pubblico impiego, né dall'eventuale nullità del rapporto per violazione di norme imperative, atteso che, sia pure ai limitati fini della retribuzione, l'art. 2126 cod. civ. pone una "fictio iuris" di validità del rapporto nullo.

Cass. civ. n. 7945/2008

In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all'esito della procedura concorsuale per l'assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi - stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale - la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base all'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il diritto - che sorge con l'assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all'esaurimento della procedura concorsuale - alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Cons. Stato n. 1021/2008

Dopo l'avvenuta contrattualizzazione del pubblico impiego, va considerata abrogata implicitamente la disposizione che devolve al Giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative alla irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione.

Cass. civ. n. 5920/2008

L'atto di conferimento di incarico dirigenziale adottato dall'amministrazione, nonostante sia qualificato come provvedimento, non presenta i tratti del provvedimento amministrativo, ma è un atto di diritto privato che l'amministrazione adotta nell'esercizio di quelle che sono le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro. Ne consegue la giurisdizione del giudice ordinario.

Cass. civ. n. 3409/2008

In materia di assunzione di disabili e con riferimento alla riserva prevista in loro favore, le controversie nelle quali non si contesta la graduatoria ma il riparto dei posti dei riservatari nell'ambito delle fasce sono riconducibili all'ambito privatistico e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione la fase successiva rispetto al procedimento amministrativo ed all'attività autoritativa che si esaurisce con l'approvazione della graduatoria.

Cass. civ. n. 2288/2008

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, atteso che le procedure concorsuali ai fini dell'attribuzione alla giurisdizione amministrativa "ex" art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 comprendono anche quelle dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, con progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, e che, rispetto a tale passaggio, rilevano le previsioni della contrattazione collettiva, spetta al giudice amministrativo la controversia relativa al concorso per l'accesso a categoria superiore nell'ambito della stessa area relativamente al personale non docente del comparto Università, poiché il sistema di classificazione del relativo C.C.N.L. 9 agosto 2000 è articolato in categorie, che si caratterizzano per il diverso grado di autonomia e responsabilità, mentre le aree contrassegnano i diversi campi di specializzazione trasversalmente alle categorie.

Cass. civ. n. 2277/2008

In tema di lavori socialmente utili la P.A., mentre agisce nell'esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi in ordine alla scelta del progetto ed all'individuazione delle professionalità occorrenti, è viceversa vincolata ai criteri predeterminati dalla legge nella scelta dei singoli lavoratori, anche quando deve eccezionalmente procedere alla assunzione (ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge n. 388 del 2000) o alla stabilizzazione degli stessi, dovendo applicare le graduatorie delle liste di collocamento. Conseguentemente, la posizione del privato che contesti la violazione di tali criteri è di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, senza trascurare che per l'assunzione opera anche l'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che devolve al giudice ordinario le controversie concernenti l'"assunzione al lavoro", nelle quali rientrano le assunzioni tramite le liste di collocamento (art. 35 dello stesso D.Lgs.).

Cass. civ. n. 25839/2007

In base ai principi elaborati dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali relative ai pubblici dipendenti, la controversia concernente una procedura per scorrimento orizzontale da una posizione ad un'altra all'interno della stessa area funzionale, riservata al personale interno dell'amministrazione pubblica (nella specie regione), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario della stessa amministrazione poiché il comando, al pari del distacco del lavoratore privato, non comporta una novazione soggettiva del rapporto e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il destinatario della prestazione.

Cass. civ. n. 23439/2007

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, per "procedure concorsuali di assunzione" ("ex" art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001), riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro, ma anche quelle dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore e cioè ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad un posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Alla stregua dell'interpretazione enunciata, assume rilevanza determinante, ai fini del riparto della giurisdizione, il contenuto della contrattazione collettiva, sicché in presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o dì contratto collettivo, che comportino una progressione verticale nel senso indicato, la cognizione della controversia resta riservata al giudice amministrativo; sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti ai concorsi per soli dipendenti interni che comportino il passaggio da una qualifica all'altra, ma nell'ambito della stessa area (o categoria), sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche superiori, in base a procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Nella fattispecie, relativa al passaggio secondo le "ex" qualifiche VI a VII e, quindi, secondo le aree B a C, in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001, la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo.

Cass. civ. n. 15588/2007

Alla luce della giurisprudenza costituzionale in tema di obbligatorietà del concorso pubblico (ordinanza n. 2 del 2001), l'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 va inteso nel senso che la giurisdizione del giudice amministrativo non solo sussiste per le controversie relative ai concorsi aperti ai candidati esterni, ma si estende ai concorsi per soli candidati interni indetti per il passaggio da un'area funzionale ad un'altra, spettando poi al giudice munito di giurisdizione la verifica della legittimità dell'esclusione o dell'apertura del concorso all'esterno. Ne consegue che la giurisdizione del giudice ordinario assume in tale ambito carattere residuale, limitata ai concorsi per soli interni che comportino progressioni professionali nell'ambito della medesima area, senza alcuna "novazione" dei relativi rapporti di lavoro.

Cass. civ. n. 14290/2007

In tema di accesso ai ruoli del personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), ai sensi degli artt. 551 e segg. del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (e succ. modif.), deve riconoscersi - stante il carattere generale della giurisdizione ordinaria in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 63, comma primo, D.Lgs. n. 165 del 2001), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione amministrativa (prevista dal comma quarto del citato art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale - la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia (come dedotta nella specie) con la quale, sul presupposto dell'avvenuta approvazione della graduatoria della procedura concorsuale, il partecipante chieda l'annullamento dei provvedimenti di rettifica dei punteggi attribuitigli ai fini della formazione di detta graduatoria e, quindi, contesti la conformità a legge di tali provvedimenti comportanti la modifica della sua posizione, facendo, invero, valere, con la suddetta domanda una pretesa all'assunzione implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria comunque già formata.

Cass. civ. n. 14289/2007

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla contestazione del giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A, e concernente l'idoneità alle mansioni di autista di un dipendente di azienda municipalizzata di trasporti, in quanto funzionale all'accertamento del diritto soggettivo all'assegnazione ai compiti propri della qualifica rivestita e comportante l'estraneità alla lite della P.A. e di provvedimenti da questa emanati.

Cass. civ. n. 12348/2007

La controversia con la quale si chieda il risarcimento dei danni, per non avere la P.A. - ai fini della formazione della graduatoria definitiva relativa ad una procedura concorsuale - valutato il titolo di riserva spettante agli invalidi civili ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (ora legge 12 marzo 1999, n. 68), è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la relativa disciplina non lascia alla P.A. alcun criterio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell'invalido, che si configura come diritto al posto riservato quale appartenente a categoria protetta.

Cass. civ. n. 11560/2007

Nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni soggetti a privatizzazione, le domande aventi ad oggetto spettanze retributive relative a periodi del rapporto di lavoro successivi al 30 giugno 1998, individuato quale discrimine temporale dall'art. 69, comma settimo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, non possono ritenersi questioni attinenti alla fase del rapporto anteriore a tale data, avuto riguardo al momento di riferimento dello svolgimento dell'attività lavorativa e, quindi, di verificazione delle circostanze poste a fondamento della pretesa avanzata, con la conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario. Ad analoga conclusione - con attribuzione della relativa cognizione alla giurisdizione ordinaria - deve pervenirsi, sulla scorta dell'applicabilità del medesimo criterio, con riferimento alle domande aventi ad oggetto pretese retributive dei dipendenti degli enti lirici (come nella specie) trasformati in fondazioni di diritto privato per i periodi di lavoro posteriori all'intervenuta trasformazione, ovvero successivi al 23 maggio 1998, in relazione alla norma transitoria di cui all'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1994, n. 432.

Cass. civ. n. 10374/2007

La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.

Cass. civ. n. 8951/2007

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia per l'accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro promossa da un candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, ritualmente approvata, di un concorso per l'assunzione di personale in un ente pubblico (nella specie, Istituto autonomo case popolari). L'espletamento della procedura concorsuale, con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, infatti, fa nascere nel candidato utilmente collocato il diritto soggettivo all'assunzione, a nulla rilevando l'apposizione al provvedimento di approvazione di una clausola con la quale l'amministrazione si riservi il potere di decidere se procedere o meno alle assunzioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'art. 1355 cod. civ. (condizione meramente potestativa) perché subordinante l'obbligo di assunzione alla mera volontà dell'amministrazione medesima. Parimenti, non è pregiudicato il diritto soggettivo all'assunzione nel caso di implicita revoca degli atti successivi all'approvazione della graduatoria, in quanto in tal caso il potere autoritativo di revoca sarebbe mancante dei requisiti di forma previsti dalla legge.

Cass. civ. n. 8526/2007

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa da alcuni dirigenti di seconda fascia già inquadrati nell'AIMA (Azienda per l'intervento nel mercato agricolo), avente ad oggetto l'impugnazione delle delibere con le quali gli organi di gestione dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ha preso il posto dell'AIMA) li escludevano dai ruoli AGEA in attesa dell'adozione del nuovo regolamento del personale. Infatti, dette delibere hanno natura provvisoria e costituiscono non atti organizzatori di carattere generale, rientranti nell'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001 - nei confronti del quale sono configurabili solo interessi legittimi -, ma ordinari atti di gestione rientranti nella fattispecie del successivo art. 5, che prevede che le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro sono assunte dagli organi preposti con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

Rientra nella giurisdizione del G.O. la controversia per l'accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro promossa da un candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, ritualmente approvata, di un concorso per l'assunzione di personale di un ente pubblico. L'espletamento della procedura concorsuale, con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, infatti, fa nascere nel candidato utilmente collocato il diritto soggettivo all'assunzione, a nulla rilevando l'apposizione al provvedimento di una clausola con la quale l'amministrazione si riservi il potere di decidere se procedere o meno alle assunzioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c. (condizione meramente potestativa) perché subordinante l'obbligo di assunzione alla mera volontà dell'amministrazione medesima. Parimenti, non è pregiudicato il diritto soggettivo all'assunzione nel caso di implicita revoca degli atti successivi all'approvazione della graduatoria, in quanto in tal caso il potere autoritativo di revoca sarebbe mancante dei requisiti di forma previsti dalla legge.

Cass. civ. n. 8363/2007

Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo, del D.lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 del D.lgs. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum".

Cass. civ. n. 5397/2007

Vertendosi in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal partecipante, risultato primo tra gli idonei non vincitori in un concorso di selezione per la progressione verticale del personale della Regione Basilicata, il quale, a seguito dell'indizione di altro concorso per la copertura di posti dello stesso profilo professionale, lamenti la violazione della disposizione del bando che prevedeva la durata della graduatoria per dodici mesi per la copertura di eventuali ulteriori posti resisi vacanti. Infatti, il candidato che, vantando una determinata posizione nella graduatoria già approvata ed il possesso dei requisiti del bando per il c.d. scorrimento della graduatoria, pretenda di essere chiamato alla stipulazione del contratto di lavoro, fa valere il proprio diritto all'assunzione senza porre in discussione le procedure concorsuali, azionando una posizione soggettiva tutelabile dinanzi al giudice ordinario.

Il soggetto utilmente collocatosi in graduatoria vanta un autentico diritto soggettivo all'assunzione, non un mero interesse legittimo, con la conseguenza che la violazione del diritto soggettivo da parte dell'amministrazione a causa della tardiva instaurazione del rapporto di impiego con il soggetto utilmente collocatosi in graduatoria sia da far valere dinnanzi al G.O. e non innanzi al G.A.

Cass. civ. n. 5080/2007

Alla stregua della "ratio legis" e dell'interpretazione letterale dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980, le controversie concernenti il personale dello Stato e aventi ad oggetto l'indennità di buonuscita, l'indennità di cessazione del rapporto di impiego e i rapporti intercorrenti tra il dipendente e l'ente previdenziale competente relativamente all'indennità di buonuscita, appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali regionali amministrativi. Conseguentemente, sussiste la giurisdizione amministrativa con riferimento alla domanda relativa al pagamento, da parte dell'amministrazione datore di lavoro, dei trattamenti di fine rapporto o servizio e del risarcimento del danno per mancata iscrizione al fondo di previdenza e omesso versamento contributivo (principio affermato in fattispecie in cui i fatti costitutivi delle domande, proposte per attività di insegnamento alle dipendenze di scuole statali con contratti annuali rinnovati fino al 1998 ed inerenti all'indennità di buonuscita e al risarcimento danni per mancata iscrizione al fondo opera di previdenza, si erano perfezionati entro il 30 giugno 1998).

Cass. civ. n. 5079/2007

Per quanto riguarda la giurisdizione nelle procedure selettive concorsuali per la copertura di posizioni lavorative nell'ambito del c.d. pubblico impiego privatizzato queste Sezioni unite hanno delineato il seguente quadro complessivo: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative ai concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative ai concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio ad aree funzionali o a categorie più elevate (spettando, poi, al giudice del merito l'eventuale verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura della selezione all'esterno); d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti ai concorsi per soli interni, che comportino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive oppure il passaggio da una qualifica ad un'altra nell'ambito della medesima area. La controversia nel cui ambito è stato proposto il regolamento di giurisdizione non riguarda un concorso per il passaggio da una area di inquadramento ad un'altra ma una selezione concorsuale, non aperta ai concorrenti esterni, per l'ammissione ad un corso di riqualificazione funzionale al passaggio ad una superiore qualifica nell'ambito della stessa area. Pertanto, anche tenendo presente detto nesso di strumentalità tra corso di riqualificazione e progressione nell'inquadramento, la fattispecie è riconducibile all'ipotesi sub d) della superiore elencazione e quindi la relativa controversia, in applicazione del già riportato principio, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Deve quindi dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Nel nuovo riparto di giurisdizione delineato per effetto della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, con riferimento alle cause relative alle procedure concorsuali, va riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie riguardanti concorsi per solo esterni, su quelle concernenti i concorsi misti, nonché sulle controversie relative ai soli interni che comportino passaggio da un'area ad altra, risultando invece residuale la giurisdizione del giudice ordinario per essere limitata alle controversie attinenti ai concorsi per soli interni, che implichino passaggio da una qualifica all'altra, ma nell'ambito della stessa area.

Cons. Stato n. 962/2007

L'entrata in vigore del nuovo regime di "privatizzazione", o di "contrattualizzazione", del pubblico impiego ha determinato l'implicita abrogazione dell'art. 58, R.D. n. 148 del 1931, nella parte in cui viene attribuita al Giudice amministrativo la cognizione delle controversie concernenti l'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione; e ciò con decorrenza dall'operatività dell'art. 68, comma 1, D.Lgs. n. 29 del 1993.

Cass. civ. n. 3717/2007

Nel nuovo riparto di giurisdizione delineato per effetto della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, con riferimento alle cause relative alle procedure concorsuali, va riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie riguardanti concorsi per solo esterni, i concorsi misti ed i concorsi interni che comportino passaggio da un'area ad altra; pertanto la giurisdizione del giudice ordinario è limitata alle controversie attinenti ai concorsi interni, che implichino passaggio da una qualifica all'altra, ma nell'ambito della stessa area. Spetta, dunque, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia diretta al riconoscimento del diritto al passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore strumentale rispetto all'inserimento in una fascia superiore corrispondente ad una diversa e più elevata area anche ai fini dell'erogazione di un nuovo e migliore trattamento economico.

Cass. civ. n. 3188/2007

Sulla scorta dei principi generali - in correlazione con il criterio del "petitum sostanziale" - relativi all'individuazione della giurisdizione con riferimento al rapporto di pubblico impiego privatizzato, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto atti di gestione e di organizzazione del personale di un ente locale, adottati successivamente al 30 giugno 1998, emanati dagli organi preposti alla gestione nell'esercizio dei poteri direttivi che competono al datore di lavoro, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, i quali incidano sulle situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti dell'ente, non potendo attribuirsi rilievo, al fine di escluderla, alla discrezionalità delle valutazioni spettanti alla P.A. e all'attinenza degli atti all'organizzazione.

Cass. civ. n. 2698/2007

La pretesa di un dipendente (nella specie dell'Amministrazione della giustizia) ad essere inquadrato in una posizione funzionale superiore, in presenza dell'idoneità conseguita in precedente concorso e della vacanza del posto, attiene a situazione ascrivibile alla categoria dei diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro contrattuale (art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001) con conseguente attribuzione della relativa controversia alla giurisdizione ordinaria, dovendosi escludere ogni correlazione con l'esplicazione dell'attività autoritativa dell'amministrazione, dal momento che essa non investe procedure concorsuali per l'assunzione (in relazione al disposto di cui al comma 4 del cit. art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001) e che, involgendo il c.d. "scorrimento" della graduatoria ovvero l'utilizzazione di graduatorie, valide entro determinati limiti di tempo (senza che l'amministrazione abbia deciso di non rendere disponibili i posti vacanti o di bandire un nuovo concorso per la loro copertura), inerisce a condotte che riguardano una fase cronologicamente e concettualmente posteriore all'esaurimento della procedura concorsuale.

Cass. civ. n. 1140/2007

Con riferimento alle controversie in tema di lavoro pubblico privatizzato, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, alla stregua dell'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati", la devoluzione all'autorità giurisdizionale ordinaria della controversia concernente, impugnativa del licenziamento, demansionamento e risarcimento dei danni subiti, non è esclusa dall'eventualità che la decisione possa richiedere l'esame di provvedimenti amministrativi e la facoltà del giudice ordinario di valutarli incidenter tantum al fine dell'eventuale disapplicazione.

Cass. civ. n. 25521/2006

Posto che, in generale, la materia del conferimento degli incarichi risulta sottratta al dominio degli atti amministrativi perché non compresa entro la soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici e concernente, invece, il piano del funzionamento degli apparati e, quindi, l'area della capacità di diritto privato, deve affermarsi che appartiene alla generale giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico privatizzato (ai sensi dell'art. 63, comma primo, del D.Lgs. n. 165 del 2001) la controversia che ha ad oggetto, non già il conferimento di un incarico dirigenziale con l'attribuzione della qualifica superiore, bensì l'assegnazione temporanea delle mansioni di dirigente scolastico senza l'attribuzione della suddetta qualifica (e, perciò, sostanzialmente in via di supplenza), nella quale si ponga in discussione l'esistenza, in favore di altro aspirante, del requisito di riservatario di posto previsto per le categorie di personale ricadenti nelle ipotesi di applicabilità della legge n. 68 del 1999, rimanendo, pertanto, esclusa ogni questione relativa alla progressione verticale di carriera e alla procedura concorsuale presupposta dal conferimento dell'incarico.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in materia di conferimento di incarichi dirigenziali scolastici con riferimento alla particolare ipotesi in cui non sia stata posta in discussione la graduatoria finale del concorso ma la sola attribuzione di un titolo di priorità in favore di aspirante che faccia valere la sua qualifica di riservante in relazione alla disciplina riguardante la tutela del diritto al lavoro dei disabili.

Cass. civ. n. 25277/2006

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di procedure concorsuali, deve riconoscersi: a) la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative ai concorsi per soli candidati esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative ai concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad un'area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'area funzionale ad un'altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura del concorso all'esterno; d) la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti ai concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale. Ove, poi, una suddivisione in aree delle qualifiche in cui è ripartito il personale delle pubbliche amministrazioni sia identificabile, perché prevista dalla legge (per i dirigenti - articolati anche in "fasce", nonché, con la mediazione della contrattazione collettiva di comparto, per i vice-dirigenti) o perché introdotta anche per altre qualifiche da contratti o accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001, la procedura selettiva di tipo concorsuale (concorsi cd. "interni"), per l'attribuzione ai dipendenti di Amministrazioni pubbliche della qualifica superiore che comporti il passaggio da un'area ad un'altra, ha una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle "procedure concorsuali per l'assunzione", e vale a radicare - ed ampliare - la fattispecie eccettuata rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo alla stregua dell'art. 63, comma 4. Fuori da questa ipotesi - ossia laddove il concorso interno riguardi la progressione verso una qualifica superiore appartenente all'ambito della stessa "area" ovvero verso una qualifica superiore tout court, per il fatto che la contrattazione collettiva nazionale non utilizzi affatto il modulo organizzativo dell"'area" per accorpare qualifiche ritenute omogenee - non opera la fattispecie eccettuata dell'art. 63 cit., comma 4, e conseguentemente si riespande la regola del comma 1 della medesima disposizione che predica in generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato.

Cass. civ. n. 25276/2006

I lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, e trasferiti ai sensi dell'art. 1, del D.Lgs. n. 81 del 2000, hanno - rispetto alla partecipazione alle procedure per la stabilizzazione del rapporto presso l'originario ente utilizzatore - la medesima posizione soggettiva degli altri lavoratori non trasferiti; tale posizione soggettiva ha consistenza di diritto soggettivo, atteso che, pur non instaurandosi un rapporto di lavoro secondo la previsione dell'art. 4 del D.Lgs. citato, è comunque configurabile con gli enti utilizzatori un rapporto di servizio qualificato dalla sussistenza di diritti soggettivi; conseguentemente, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione dell'AGO, tanto più che l'oggetto di tale posizione soggettiva è rappresentato dall'assunzione presso detti enti previo espletamento di una procedura di selezione e non di una procedura concorsuale, secondo la distinzione operata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 63 del medesimo decreto.

Cons. Stato n. 5143/2006

All'art. 63, comma 1, il D.Lgs. n. 165/2001 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche), dispone che sono devolute al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, eccetto quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.

Cass. civ. n. 23549/2006

Il giudice ordinario può emettere una pronuncia costitutiva del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato solo ove si tratti di attività vincolata e non discrezionale, e pertanto quando si tratti di scelta fiduciaria, qual è il conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa.

Cass. civ. n. 23077/2006

La controversia promossa da un ricercatore universitario "confermando", in servizio presso l'istituto di medicina legale di un'università statale, per lamentare la revoca delle funzioni assistenziali esercitate presso il policlinico universitario e del relativo trattamento economico, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando i ricercatori universitari di ruolo nella categoria del personale universitario. Né alla giurisdizione amministrativa può derogarsi in relazione alla peculiare modalità della prestazione lavorativa assistenziale svolta dal ricercatore, atteso che la distribuzione temporale delle prestazioni eseguite alle dipendenze di un'amministrazione pubblica (nella specie, l'Università degli studi), con la quale già si intrattenga un rapporto di impiego, ancorché realizzata mediante ulteriori prestazioni disomogenee rispetto a quelle caratterizzanti normalmente la prestazione lavorativa (nella specie, funzioni assistenziali a favore di azienda ospedaliera), non implicano estraneità di queste ultime all'obbligazione lavorativa nascente dal rapporto di pubblico impiego, ma rappresenta unicamente una particolare modalità di esecuzione di esso.

Cass. civ. n. 23075/2006

In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (oggi art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), sono attribuite alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti della P.A., per tali intendendosi le controversie attinenti alla fase del concorso, dell'adozione del bando, con il quale l'amministrazione manifesta all'esterno la decisione di reclutare un certo numero di dipendenti, fino all'approvazione della graduatoria definitiva con cui si concludono le operazioni concorsuali, mentre resta irrilevante che dall'annullamento dell'atto possa derivare, in positivo, il diritto all'assunzione.

Cass. civ. n. 22509/2006

In materia di riparto di giurisdizione nell'ambito del pubblico impiego, la controversia avente ad oggetto la domanda di un dipendente della P.A., tendente - in conseguenza dell'espletamento di procedura pubblica concorsuale - all'accertamento del suo diritto all'inquadramento in un'area funzionale superiore, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo anche qualora la pretesa sia fondata sulla violazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 551 del 1981 relativa all'attribuzione di posti in soprannumero, atteso che detta norma si inserisce nel sistema di promozione mediante concorso, prevedendo che anche l'attribuzione di detti posti avvenga secondo la graduatoria e dunque in una fase procedimentale concernente la formazione della stessa, quindi riconducibile nell'ambito dell'attività autoritativa dell'amministrazione.

Cass. civ. n. 15904/2006

Ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29 del D.lgs. n. 80 del 1998, trasfuso nell'art. 63 del D.lgs. n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all'estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo, del D.lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 del D.lgs. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum". (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all'impugnazione dell'atto di determinazione del personale degli assistenti tecnici ed amministrativi dipendenti del Ministero dell'istruzione, siccome espressione di un potere di organizzazione della P.A., configurandosi gli inconvenienti lamentati dai predetti dipendenti come effetti, per l'appunto, riflessi ed indiretti dell'atto medesimo, inidonei come tali a determinare il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario).

Cass. civ. n. 15344/2006

Per i ricorsi relativi al rapporto di impiego degli impiegati dipendenti da pubbliche amministrazioni era prevista - anteriormente all'entrata in vigore delle nuove regole di riparto della giurisdizione dettate dall'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell'art. 29, comma primo, n. 1, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'art. 7, comma secondo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034). In tale giurisdizione esclusiva si ricomprendevano anche le controversie meramente patrimoniali, siccome inerenti al rapporto di pubblico impiego e non rientranti nel novero delle questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorreva, riservate alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (art. 7, comma terzo, della citata legge n. 1034 del 1971, nel testo vigente anteriormente alla sostituzione operata dall'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, a sua volta successivamente modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205). Tale previsione deve considerarsi costituzionalmente legittima, con la derivante dichiarazione dell'infondatezza della questione incidentale di legittimità costituzionale, per assunta violazione dell'art. 103 Cost., della suddetta disciplina precedentemente attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo in tema di diritti soggettivi e in materia non particolare. Infatti, la conformità della richiamata normativa al suddetto parametro costituzionale è confermata dai successivi sviluppi legislativi e, in particolar modo, dal menzionato art. 63, comma quarto, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che, nel lasciare espressamente ferma la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie inerenti ai rapporti di lavoro "non privatizzato" (ovvero "a regime di diritto pubblico"), ha specificato che vi sono comprese anche "quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi", così riconoscendo, da una parte, che non possono configurarsi diritti consequenziali allorché il giudice amministrativo tutela diritti soggettivi, e, dall'altra, che la giurisdizione sul rapporto comprende tutte le controversie che al rapporto medesimo devono ritenersi inerenti. Inoltre, la regola sulla giurisdizione, così come dettata dall'art. 7, comma terzo, della legge n. 1034 del 1971, vecchio testo (come innanzi richiamato), non è suscettibile di essere sospettata di illegittimità costituzionale sulla base della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, dalla quale, invero, non è possibile enucleare il principio generale della non conformità a Costituzione di tutte le previsioni legislative, le quali, nel devolvere alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie inerenti ad una "particolare materia", contrassegnata dal dominio pubblico e dalla titolarità di poteri amministrativi, e perciò dalla presenza sia di situazioni di interesse legittimo, sia di situazioni di diritto soggettivo, non riservano all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie (meramente) patrimoniali inerenti alla materia stessa. Tale principio è, oltretutto, ricavabile ulteriormente dalla successiva sentenza della stessa Corte costituzionale n. 191 del 2006, alla stregua della quale le controversie che investono le attività non autoritative dell'amministrazione sono legittimamente affidate alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo allorché siano comprese a pieno titolo nella materia particolare.

Cass. civ. n. 15342/2006

La controversia, avente origine nella domanda di un dipendente della P.A. tendente - in conseguenza dell'espletamento di procedura pubblica concorsuale - all'accertamento del suo diritto all'assunzione nel ruolo del personale dirigenziale e alla stipulazione del relativo contratto di lavoro, con la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, esula dall'ambito di quelle inerenti la suddetta procedura del pubblico concorso (tale essendo anche quello preordinato all'inquadramento di dipendenti in area superiore, come nella specie) e, perciò, ai sensi dell'art. 63, primo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la sua cognizione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, con l'approvazione della graduatoria si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede. Né, al riguardo, rileva che il rifiuto di stipulazione del contratto con il soggetto che assume essersi collocato in posizione utile nella graduatoria (non contestata) abbia assunto a presupposto un provvedimento amministrativo di determinazione del numero dei dirigenti da assumere. In proposito, invero, deve essere rilevato che esula dalle questioni di giurisdizione la verifica del fondamento di merito della pretesa in relazione al potere dell'amministrazione di stipulare il contratto, che comprende l'indagine sulla legittimità del provvedimento amministrativo (circa la dotazione organica da coprire) invocato dall'amministrazione a giustificazione del rifiuto di assunzione, stante l'esplicita previsione di legge - contenuta nello stesso primo comma dell'art. 63 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001 - secondo la quale la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro non soffre deroga per il fatto che, nelle controversie relative all'assunzione, come nelle altre concernenti diritti soggettivi del dipendente pubblico, venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato.

Cass. civ. n. 14849/2006

La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione. Pertanto, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia intentata dagli operatori del settore della formazione professionale dipendenti (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) della Provincia al fine dell'ottenimento del loro inquadramento nei ruoli provinciali del personale che in concreto esplica le competenze nello stesso settore della formazione professionale, poiché essa non si prospetta suscettibile ad essere ricondotta nell'ambito di quelle relative ad atti organizzativi (di cui all'art. 2, comma primo, del D.Lgs. n. 165 del 2001 ed espressione di discrezionalità dell'ente, in relazione ai quali sarebbero perciò configurabili solo interessi legittimi), bensì, implicando la deduzione del riconoscimento di una modificazione dello "status" lavorativo quali dipendenti dell'Amministrazione provinciale, deve intendersi attinente direttamente ed esclusivamente al rapporto di lavoro con una P.A. secondo la tipologia prevista dall'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la cui cognizione è, per l'appunto, demandata (in difetto delle condizioni per l'operatività del regime transitorio enucleato nell'art. 69, comma settimo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, permanendo la situazione fattuale degli operatori successivamente al 30 giugno 1998) alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma primo, del medesimo D.Lgs. n. 165 del 2001 (non ricorrendo la fattispecie eccettuata dal quarto comma dello stesso articolo).

Cass. civ. n. 14846/2006

La giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del c.d. "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo. In proposito, inoltre, non rileva che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo, siccome l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale deve essere inquadrato, in base al suddetto criterio del "petitum" sostanziale, all'esito dell'indagine sull'effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio.

Cass. civ. n. 13538/2006

Con riferimento al direttore generale del Comune (cosiddetto "city manager"), dalla disciplina di settore - in particolare, dall'art. 108 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - e dai principi generali in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si desume l'assenza di un procedimento ad evidenza pubblica già nella fase di affidamento dell'incarico, di talché resta radicalmente esclusa la configurabilità di poteri amministrativi nella fase di esecuzione del rapporto. Da tanto deriva che è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia concernente l'accertamento dell'illegittimità della revoca "ante tempus", disposta dal sindaco, dell'incarico di direttore generale del Comune (nella specie conferito ad un soggetto già in servizio quale segretario generale), e la condanna del Comune al pagamento di somme a titolo di retribuzione o di risarcimento del danno, trattandosi in ogni caso di atto, concernente l'organizzazione dell'ufficio, appartenente alla gestione del rapporto di lavoro ed assunto con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Cass. civ. n. 13169/2006

In materia di lavoro pubblico privatizzato, dal sistema di riparto di giurisdizione delineato dall'art. 63, comma primo, D.Lgs. n. 165 del 2001, risulta che non è consentito al titolare del diritto soggettivo, che risente degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere, per la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice amministrativo per l'annullamento dell'atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione dell'atto presupposto, atteso che, in tutti i casi nei quali vengono in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal secondo comma del menzionato art. 63. (Sulla base del suddetto principio la Corte ha dichiarato la giurisdizione dell'AGO in controversia concernente, alla stregua del "petitum" sostanziale azionato, il comportamento del Comune datore di lavoro il quale, modificando con tre delibere la pianta organica, aveva dapprima soppresso il posto al quale era addetto il ricorrente, collaboratore professionale, poi deliberato di adibirlo a mansioni di autista di scuola bus e manutenzione dei mezzi comunali, quindi, a fronte del rifiuto di questi, deliberato di collocarlo in mobilità con atti che, pur essendo oggetto di richiesta di annullamento, costituivano espressione del potere di gestire i rapporti di impiego del personale).

Cass. civ. n. 12221/2006

In base ai principi elaborati dalla Corte Costituzionale (v. sent. n. 2 del 2001) e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, la giurisdizione deve essere attribuita al giudice ordinario od a quello amministrativo a seconda che ricorra una delle diverse ipotesi di cui al seguente quadro complessivo: a) giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative ai concorsi per soli candidati esterni; b) identica giurisdizione nelle controversie relative ai concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, poiché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da una fascia o un'area funzionale ad un'altra; d) residuale giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti ai concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa all'annullamento dell'esclusione dalla graduatoria per la nomina ai posti di preside che comporti il passaggio del docente scolastico a una fascia o area superiore attraverso una procedura concorsuale ancorché per titoli, secondo il disposto dell'art. 410 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297.

Cass. civ. n. 9168/2006

Così come i concorsi "misti" - tali perché aperti all'esterno - sono attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo, analogamente i concorsi interni "misti", che riguardano sia la progressione nell'ambito della stessa area, che tra aree diverse, sono parimenti attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo, in ragione di un generale principio di economicità processuale che fa escludere che dalle medesime operazioni concorsuali possano conoscere contemporaneamente sia il giudice ordinario che quello amministrativo.

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi interni, quando questi ultimi comportino un passaggio da un'area ad un'altra, mentre rimangono attratte alla generale giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti ai concorsi interni che comportino il passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area, ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro.

Cass. civ. n. 7581/2006

In tema di controversie di pubblico impiego, la domanda del dipendente o ex dipendente dell'lNPS concernente il diritto all'equo indennizzo, a norma del regolamento del personale di detto Istituto, non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo, ma trova nel rapporto di pubblico impiego il proprio titolo diretto ed immediato, senza che rilevi la circostanza che si prospetti un inadempimento e si chieda il risarcimento del danno. Ne consegue, in ordine al riparto di giurisdizione, che anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001 era prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale non viene meno per il fatto che sia scaduto il termine indicato nella disposizione transitoria dell'art. 69, comma 7 del citato D.Lgs. - secondo cui "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative alle questioni attinenti al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998", mentre "le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000" -, atteso che il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa pone un termine di decadenza sostanziale e non processuale, riferito non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. Pertanto, con specifico riguardo all'istituto dell'equo indennizzo, deve farsi riferimento al momento terminale del procedimento, costituito dalla delibera dell'amministrazione sull'istanza, restando così attribuita al giudice amministrativo la controversa in materia che sia sorta a seguito di delibera adottata nel settembre 1990.

Cass. civ. n. 4591/2006

La domanda con cui il lavoratore dipendente di un ente pubblico economico chieda la condanna di alcuni funzionari dell'ente stesso al risarcimento dei danni economici e morali, che deriverebbero da loro comportamenti arbitrari o comunque illegittimi appartiene al giudice ordinario in quanto fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale proposta tra privati, non ostando a ciò la proposizione della domanda anche nei confronti dell'ente pubblico sotto il profilo delle responsabilità solidale dello stesso, non essendo comunque ricollegabile il risarcimento richiesto al rapporto di pubblico impiego ed attenendo al merito l'effettiva riferibilità all'ente dei comportamenti dei funzionari.

Cass. civ. n. 4517/2006

Ai sensi dell'art. 63, quarto comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, caratterizzate da una fase di individuazione dei candidati forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di comparazione delle loro capacità attraverso valutazioni tecniche e di discrezionalità amministrativa.

Cass. civ. n. 21592/2005

L'art. 63, nel momento in cui affida al giudice ordinario la giurisdizione sui rapporti di lavoro privatizzati, non stabilisce un'opzione, ma la regola applicabile, con la conseguenza che ove i privati subiscano una lesione per effetto degli atti gestionali e ove per rimediare a questa lesione la disapplicazione basti, il privato è tenuto ad agire davanti al giudice ordinario.

Cass. civ. n. 19900/2005

Con riferimento alle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, devolute al G.O. in funzione di giudice del lavoro, la legge (art. 63, comma 2, D.Lgs. 165/2001, nel quale è stato trasfuso l'art. 68 del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni) espressamente prevede che "Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati...". Ne consegue il potere del giudice di adottare qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna.

Cass. civ. n. 11722/2005

In tema di impiego pubblico privatizzato, secondo il criterio di riparto della giurisdizione fra G.O. e G.A. delineato dall'art. 63 D.Lgs. n. 165/2001, rientrano nell'ambito della giurisdizione del G.O. tutte le controversie relative ad assunzioni di lavoro che avvengono attraverso meccanismi non concorsuali, anche se a tali fini debbano essere effettuate verifiche sulla sussistenza di requisiti soggettivi, che - ove in concreto presenti - danno diritto in via prioritaria all'assunzione, non configurandosi, in tali ipotesi, una comparazione tra "aspiranti" all'assunzione basta su una valutazione incentrata sulla discrezionalità amministrativa volta a risolvere, con la nomina dei "vincitori", la relativa competizione. Da tanto deriva che è devoluta alla giurisdizione del G.O. la controversia concernente l'esclusione di un aspirante, in possesso di una qualifica professionale rientrante fra quelle previste dall'art. 14 L. 21 dicembre 1978, n. 845, dalla graduatoria regionale dei disoccupati, con il conseguente mancato avviamento al lavoro.

Cons. Stato n. 1230/2005

Ai sensi dell'art. 63 in esame, l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario sussiste ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti che il giudice, quando essi siano rilevanti ai fini della decisione, disapplica se illegittimi.

Cons. giust. amm. Sicilia n. 33/2005

Nel caso in cui il giudice amministrativo abbia dichiarato illegittima la mancata costituzione del rapporto di pubblico impiego nei confronti di un determinato soggetto, l'autorità amministrativa è tenuta a emanare un provvedimento costitutivo del rapporto con efficacia retroattiva soltanto per gli effetti giuridici, non anche per quelli economici, dato che la retribuzione presuppone un rapporto sinallagmatico realmente iniziato con l'assunzione del servizio, salva restando l'esperibilità da parte dell'interessato della tutela risarcitoria innanzi al giudice ordinario.

Cons. Stato n. 12/2004

In materia di impiego alle dipendenze della P.A. per pubblico concorso deve intendersi ogni procedura aperta alla generalità dei partecipanti; non è dunque "pubblico" concorso quella procedura che, pur connotata da margini di selettività degli aspiranti, miri esclusivamente alla sanatoria di forme di precariato attraverso la conversione di rapporti di impiego a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Cass. civ. n. 22990/2004

Anche nell'assetto normativo delineato dalla L. 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale, è devoluta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con pienezza di tutela delle situazioni giuridiche coinvolte, la cognizione di tutte le controversie concernenti il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali (anche per quelli di maggiore importanza, in relazione ai quali i provvedimenti sono riservati a fonti pubblicistiche), trattandosi in ogni caso di atti, che concernono il funzionamento degli apparati appartenenti alla gestione dei rapporti di lavoro ed assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Cons. Stato n. 5208/2004

Ai sensi dell'art. 37 L. T.a.r., è richiesto, per la rituale introduzione del ricorso inteso ad ottenere l'esecuzione di sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria ordinaria, l'avvenuto passaggio in giudicato delle stesse, sicché deve ritenersi preclusa, da ordinamento vigente, la valida attivazione del rimedio dell'ottemperanza, con riferimento a sentenze del giudice ordinario tempestivamente impugnate o, comunque, prive dell'autorità propria della cosa giudicata (al momento della proposizione del ricorso o anche a quello della sua decisione).

Cass. civ. n. 12137/2004

Ove la condotta dell'amministrazione si presenti con caratteri tali da escludere qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio, poiché l'ingiustizia del danno non è altrimenti configurabile che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto medesimo si articola e si svolge.

Cass. civ. n. 10180/2004

Restano devolute alla giurisdizione del g.a. le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Detto giudice, a norma dell'art. 7, comma 3, L. n. 205/2000, ha altresì il potere, anche nelle controversie che rientrano nella giurisdizione generale di legittimità, e non solo in quelle attribuita alla giurisdizione esclusiva del G.A., di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno, in tal modo concentrandosi in un unico giudizio le questioni relative all'annullamento degli atti illegittimi e quelle attinenti al ristoro dei danni da questi determinati, senza che all'uopo sia necessaria in via pregiudiziale la declaratoria di illegittimità del provvedimento, ed eliminandosi altresì il pericolo di contrasto tra i giudicati.

Cass. civ. n. 8438/2004

In ordine all'azione risarcitoria per lesione dell'immagine professionale e dell'integrità fisica, esercitata da un soggetto legato alla P.A. da un rapporto di pubblico impiego attribuito, anche dopo il D.Lgs. n. 29/1993, alla giurisdizione esclusiva del G.A., la qualificazione dell'azione in funzione del riparto di giurisdizione, stante il carattere autonomo e prioritario della tutela del diritto assoluto alla vita, all'integrità fisica del lavoratore ed al rispetto della sua personalità, deve avvenire nel senso della extracontrattualità, oltre che nel caso dell'espressa invocazione della responsabilità aquiliana, anche tutte le volte in cui non emerga una precisa e chiara scelta del danneggiato in favore della responsabilità contrattuale.

Cass. civ. n. 1555/2004

Le controversie riguardanti l'assunzione obbligatoria di appartenenti alle categorie protette spettano alla giurisdizione del giudice ordinario allorché siano in contestazione i presupposti stessi su cui è basata l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio; appartengono, invece, al giudice amministrativo le controversie relative ai vizi del procedimento di formazione dell'atto di avviamento al lavoro, permeato, alla stregua delle fonti, da evidenti margini di discrezionalità amministrativa.

Cass. civ. n. 5659/2004

In tema di incarichi dirigenziali delle amministrazioni statali, secondo la disciplina contenuta nell'art. 19 D.Lgs. n. 165/2001 (con riguardo sia al testo originario che a quello modificato dall'art. 3 L. n. 145/2002); l'atto di conferimento, a necessaria struttura unilaterale non ricettizia, ha natura di determinazione assunta dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5 comma 2, dell'indicato decreto, la cui formale adozione rileva esclusivamente sul piano dell'organizzazione e ai fini dei controlli interni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Ne consegue che, pur essendo idoneo a ingenerare nel designato l'aspettativa al perfezionamento della fattispecie attributiva all'incarico, tutelata con il rimedio risarcitorio per l'eventuale lesione dannosa di legittimo affidamento, rispetto all'incarico al quale aspira, non gli attribuisce, prima della stipulazione del contratto, diritti ulteriori e diversi da quelli dei quali non fosse già titolare di fronte al potere organizzativo retto dal diritto privato, cosicché l'atto di conferimento può essere liberamente modificato o ritirato nell'esercizio dello stesso potere, e non nell'esercizio di autotutela decisoria amministrativa (senza perciò incontrare i limiti procedimentali e sostanziali di questa), non essendo ammesso l'interessato a contestare in sé, il potere di modifica o ritiro, ma solo la legittimità della scelta operata nei suoi confronti, ovvero a dedurre la lesione dell'aspettativa quale fonte di danno.

Cass. civ. n. 1248/2004

La controversia relativa alla domanda di risarcimento dei danni ricollegatisi alle note di qualifica negative redatte dall'amministrazione nei confronti dell'attore, suo dipendente, con rimozione delle stesse, ancorché sia fatta valere in giudizio la lesione dei diritti assoluti alla salute, all'onore e alla reputazione del dipendente, conseguente a dette note, è devoluta alla giurisdizione del G.A., al quale spetta la cognizione delle note, costituenti un atto di esecuzione del rapporto di impiego, che funge pertanto da momento genetico della condotta della P.A. denunziata come illegittima.

Cons. Stato n. 8337/2003

Il vincitore di un concorso ai pubblici impieghi vanta non un diritto soggettivo perfetto, bensì un interesse legittimo all'assunzione, in considerazione del rilievo secondo cui l'assunzione è rimessa a puntuali atti formali degli organi competenti e ed è espressione della potestà organizzatoria della P.A. datrice di lavoro. Sicché, ben può la P.A., laddove sopravvengano nelle more nel completamento del procedimento amministrativo concorsuale, circostanze preclusive di natura normativa, organizzativa o anche solo finanziaria, paralizzare, o se nel caso annullare la procedura stessa, salvo l'ovvio controllo sulla congruità e la correttezza delle scelte in concreto operate.

Cass. civ. n. 15472/2003

In tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n. 165/2001, al giudice ordinario vanno attribuite tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto, ivi compresa quella iniziale dell'assunzione al lavoro, mentre al giudice amministrativo debbono essere devolute, a norma del comma 4 del medesimo articolo, quelle attinenti alle procedure concorsuali, che sono strumentali alla costituzione del rapporto e il cui momento finale è costituito dall'approvazione della graduatoria. Spetta pertanto alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa dal privato nei confronti della P.A. in relazione da un procedimento concorsuale, allorché il privato deduca la lesione della sua situazione soggettiva inerente, non già all'assunzione immediata in servizio, bensì alla corretta ripartizione dei posti allo scopo della futura stipulazione dei contratti a tempo indeterminato, lamentando l'utilizzazione, da parte dell'amministrazione, di criteri non conformi a legge per l'assegnazione del posto in questione agli aventi diritto cosiddetti riservatari, in quanto appartenenti alla categoria degli invalidi civili e alle altre categorie protette.

Cass. civ. n. 15403/2003

Il comma 4 dell'art. 63 D.Lgs. n. 165/2001, nel riservare alla giurisdizione del giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, posto che tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso, al quale di norma, deve essere consentita anche la partecipazione dei candidati esterni; ne consegue che le controversie riguardanti la legittimità delle graduatorie relative a tali procedure selettive sono anch'esse devolute alla giurisdizione del G.A.

Cass. civ. n. 14529/2003

Il candidato in concorso pubblico che, vantando una determinata posizione nella graduatoria già approvata ed in possesso di requisiti stabiliti dal bando per fruire di una riserva di posti, pretenda di essere incluso nel novero degli ulteriori chiamati alla stipulazione del contratto di lavoro con l'utilizzazione del c.d. "scorrimento della graduatoria", fa valere il proprio diritto all'assunzione e non pone in discussione la procedura concorsuale, con la conseguenza che la relativa controversia - nell'ipotesi di rapporto d'impiego assoggettato al regime contrattuale - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, restando poi, questione di merito e non di giurisdizione quella concernente l'operatività anche nella procedura di scorrimento l'intera disciplina dell'originario bando, ivi compresa quella concernente eventuali riserve di posti.

Cass. civ. n. 11404/2003

La controversia concernente il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nell'ambito comunitario, ai fini dell'inserimento nella graduatoria utile per l'assunzione, ai sensi del D.Lgs. n. 115/1992, è devoluta alla giurisdizione del G.O., atteso, peraltro che la relativa disciplina non lascia all'amministrazione alcun margine di discrezionalità circa la rispondenza del richiesto riconoscimento all'interesse pubblico, ma demanda alla medesima un accertamento ed una valutazione di carattere puramente tecnico in ordine alla sussistenza di determinati requisiti.

Cass. civ. n. 10464/2003

La controversia, promossa dal dirigente medico nei confronti della A.S.L. di nuova destinazione, avente ad oggetto la conservazione del livello professionale conseguito nel corso della carriera attraverso il mantenimento di mansioni qualitativamente non diverse da quelle svolte presso la sede di provenienza, specificamente identificabili nella responsabilità della gestione di un intero reparto, è rimessa alla cognizione del giudice ordinario; né rileva la circostanza che il petitum sostanziale coinvolga anche la pretesa rimozione dell'incarico di altro dirigente medico destinato al medesimo ospedale, allorché con detta estensione vengano in rilievo, non questioni di regolarità formale della sequela di atti concorsuali che hanno condotto al conferimento di quest'ultimo incarico, ma solo gli effetti organizzativi del medesimo, ossia la valutazione del tasso di riduzione che esso comporta sull'area delle residue responsabilità affidate all'attore, al fine della loro comparazione con quelle affidategli presso l'ospedale di provenienza (Nella specie la A.S.L. nel trasferire il dirigente medico alla nuova sede dopo che il relativo provvedimento negativo era stato annullato dal giudice amministrativo, a tanto aveva provveduto quando alla sede di destinazione era stato ormai conferito un assetto organizzativo e strutturale che non prevedeva più l'esistenza di un unico reparto di chirurgia generale, tale che la preposizione al medesimo potesse consentire la conservazione del livello professionale di inquadramento).

Cass. civ. n. 9219/2003

L'azione risarcitoria per la lesione del diritto al trattamento di quiescenza promossa nei confronti della P.A. da parte di un soggetto che sia legato alla stessa da un rapporto di pubblico impiego, attribuita in ipotesi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, deve essere qualificata come extracontrattuale sia nel caso in cui l'attore ponga a fondamento della propria domanda, in modo espresso, la c.d. responsabilità aquiliana, sia qualora non emerga una precisa e chiara scelta del danneggiato in favore della responsabilità contrattuale, sia comunque nel caso in cui la lesione del diritto del lavoratore non sia correlata a poteri della P.A. che si estrinsecano in atti amministrativi di cui si contesti la legittimità, ma venga dedotto un quid pluris rispetto al provvedimento amministrativo e ai suoi effetti indiretti, naturali ed inevitabili, sufficiente ad integrare un'attività illecita della P.A. (Nella specie, in relazione alla domanda proposta da un dipendente di un Comune, che, sulla base delle informazioni fornite dall'ente in ordine alla sua anzianità lavorativa, aveva rassegnato le dimissioni, conseguendo il trattamento di quiescenza provvisorio, poi revocato dal Ministero del tesoro per carenza del requisito dell'anzianità utile per conseguire il trattamento di pensione, e che, deducendo sia la negligenza dell'ente, che aveva agito al di fuori dei canoni della diligenza che deve richiedersi al datore di lavoro, sia la violazione delle norme contenute negli artt. 2043 e 2049 c.c., aveva chiesto la condanna del Comune al pagamento delle somme trattenute sullo stipendio e sulla pensione e al risarcimento del danno, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del g.o.).

Cass. civ. n. 1127/2003

È attribuita al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, una cognizione incondizionata in materia di condotta antisindacale delle pubbliche amministrazioni, di tale che essa non trova ostacolo nella circostanza che il comportamento addebitato all'ente pubblico si sostanzi in un formale provvedimento amministrativo del quale, insieme ai suoi effetti, sia richiesta l'eliminazione.

Cass. civ. n. 6220/2003

Ai sensi dell'art. 68, D.Lgs. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29, D.Lgs. n. 80 del 1998, trasfuso nell'art. 63, D.Lgs. n. 165 dei 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione fino all'estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo, D.Lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001), aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo 'status' di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati iure privatorum. (Nella specie, le Sezioni unite della S.C. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia avente ad oggetto l'annullamento sia del decreto rettorale di modifica dello statuto dell'università di XXX, con il quale era stato attribuito ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo il diritto di elettorato attivo e che, quindi, incideva sul loro 'status', sia del decreto di indizione delle relative elezioni).

Cons. Stato n. 2759/2003

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso per le materie involgenti diritti soggettivi, anche se in tali casi, ove la giurisdizione spetti al giudice ordinario, il ricorso non si presenta in termini alternativi rispetto al rimedio giurisdizionale e, quindi, non preclude la possibilità di far valere la pretesa dinanzi al giudice ordinario; ovvero anche ove manchi un vero atto amministrativo da impugnare, con la conseguente possibilità di un giudizio diretto sul rapporto, ossia sulla fondatezza sostanziale della pretesa.

Cass. civ. n. 3252/2003

Per i rapporti in regime di diritto pubblico, il vincitore di concorso non può essere considerato titolare di un diritto soggettivo all'emanazione del provvedimento di nomina, sia perché rientra nella più ampia discrezionalità amministrativa la determinazione del momento più opportuno per l'inserimento tra il personale in attività di servizio, sia perché in ogni caso non è configurabile una posizione di diritto soggettivo di fronte al potere provvedimentale. Al contrario, per i lavoratori con i quali il rapporto di impiego si costituisce mediante contratto e non in virtù di atto unilaterale di nomina, deve riconoscersi il grado di protezione del diritto soggettivo all'interesse a stipulare il contratto, correlato all'obbligo della P.A. di prestare il proprio consenso. Esaurita la procedura concorsuale, infatti, si è ormai sul terreno degli atti di gestione e della capacità di diritto privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Cass. civ. n. 11756/2002

In ordine all'azione risarcitoria per la lesione dell'immagine professionale e dell'integrità fisica, esercitata da un soggetto legato alla P.A. da un rapporto di pubblico impiego attribuito, anche dopo il D.Lgs. n. 29/1993, alla giurisdizione esclusiva del G.A., la qualificazione dell'azione in funzione del riparto di giurisdizione (secondo la regola per cui la giurisdizione compete al G.A. se l'azione è contrattuale e al giudice contrattuale e al giudice ordinario se è extracontrattuale, stante il carattere autonomo e prioritario della tutela del diritto (assoluto) alla vita, all'integrità fisica del lavoratore e al rispetto della sua personalità), deve avvenire nel senso della extracontrattualità, oltre che nel caso dell'espressa invocazione della cosiddetta responsabilità aquiliana, anche tutte le volte in cui non emerga una precisa e chiara scelta del danneggiato in favore della responsabilità contrattuale (Nella specie, le Sezioni Unite hanno attribuito alla giurisdizione del g.o. la domanda risarcitoria proposta da un magistrato nei confronti del Ministero della giustizia e dei componenti del Consiglio giudiziario, per danni all'immagine professionale ed all'integrità fisica derivanti da affermazioni, asseritamente inveritiere, dei predetti componenti contenute nel parere espresso dal Consiglio per la promozione del magistrato).

Cons. Stato n. 9/1999

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere proposto, in via concorrente e non già alternativa al ricorso giurisdizionale, anche nelle materie che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ferma restando la possibilità per quest'ultimo di disapplicare l'eventuale decisione del ricorso amministrativo e ferma restando l'improcedibilità del ricorso stesso ove previamente si formi il giudicato in sede civile: ne consegue la concorrente esperibilità dei due suddetti rimedi giustiziali avverso "atti" gestionali datoriali del rapporto d'impiego pubblico privatizzato, ad eccezione di quelli configuranti una condotta antisindacale, devoluti in via esclusiva all'a.g.o.

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Consulenze legali
relative all'articolo 63 TUPI

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

F. B. chiede
giovedì 07/09/2023
“Sono un medico specialista in psichiatria dipendente asl a tempo indeterminato, attualmente assunta presso il distretto.
È mia intenzione spostarmi nel dipartimento di salute mentale sempre afferente alla Asl e per tale ragione ho partecipato a un concorso bandito dalla mia asl in maniera congiunta ad un altra asl della regione,per specialisti in psichiatria.
Prima di tale concorso era stata bandita una mobilità interna al dipartimento di salute mentale nella quale io non risultavo fra i destinatari essendo infatti dipendente del distretto.
Effettuato il concorso, risulto vincitrice. La mia asl al momento di chiamare le persone dopo che la graduatoria è stata approvata mi salta (senza formale comunicazione via PEC) dicendo che non posso essere riassunta nel medesimo profilo in cui già lavoro e che per tale motivo L’ unica alternativa e’ procedere ad una richiesta di mobilità
interna.
Effettuo la richiesta di mobilità interna che però rischia di non venire accettata perché non si trova una sostituzione nel mio attuale posto di lavoro (condizione vincolante per cui è stata accettata).
La condizione di esclusione di non essere dipendente non era prevista nel bando di concorso ma la dirigenza sanitaria della mia asl sostiene che fosse comunque sotto inteso che non dovessi partecipare.
Esistono dei tempi per presentare ricorso al tar ( la graduatoria è stata approvata a fine luglio)?
Esiste una modalità di presentare una istanza di auto tutela via pec ?”
Consulenza legale i 11/09/2023
In assenza di un’esplicita previsione di cause di esclusione in tal senso da parte del bando di concorso non si rinvengono norme che vietino di partecipare ad un concorso per il medesimo profilo professionale anche nella stessa amministrazione.

Peraltro, i vincitori del concorso, proprio per il fatto di aver concluso positivamente la procedura, possono vantare un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni unite, Sentenza 13 dicembre 2017, n. 29916), che potrà essere tutelato dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l’Amministrazione non proceda all’assunzione.

Ed infatti, come è stato più volte affermato, in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, art. 63, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato art. 63, comma 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, che si sviluppano fin alla approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina, e neppure quello relativo alla delibera di ulteriori assunzioni mediante la procedura di scorrimento della graduatoria (cfr. tra le tante Cass. n. 20107/2005, nonché S.U. n. 26272/2016, n. 10404/2013, n. 3170/2011, n. 24185/2009, n. 16527/2008 e n. 29916/2017).

Infatti, con l’approvazione della graduatoria definitiva si chiude la fase procedimentale amministrativa, soggetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, e inizia la fase relativa all’immissione in servizio, previa sottoscrizione del contratto, soggetta alla giurisdizione del Giudice ordinario.

Può peraltro accadere che l’Amministrazione decida di non assumere il vincitore del Concorso: in tal caso, però, deve darne una motivazione stringente e credibile, che è quanto accade (ad esempio) quando sopraggiunge un blocco temporaneo delle assunzioni o sia riscontrato un difetto di copertura finanziaria (sul punto si veda per esempio la sentenza del Consiglio di Stato n. 908 del 1^ febbraio 2021).

Il ricorso al giudice del lavoro potrà essere esperito entro il termine di prescrizione ordinario di 10 anni (Si veda la Sentenza n. 365/14 del Tribunale di Potenza – Sezione Civile – Giudice del Lavoro).


MIRKO V. chiede
mercoledì 22/07/2020 - Abruzzo
“Buongiorno, mia moglie è vincitrice di concorso presso la ASL di omissis come OSS. Trattandosi di concorso Regionale, possono attingere dalla graduatoria tutte le varie ASL ect ect della Regione Puglia. Mia moglie si è classificata tra la 300 esima e 400 esima posizione risultando vincitrice. Fatta la scelta della ASL di preferenza è stata assegnata presso il policlinico di omissis. Lo stesso però emette una delibera in data 20.07.2020 con elenco dei primi candidati assunti (circa 104 dagli "esterni"e mia moglie ci rientrava benissimo visto che hanno attinto fino alla posizione 900 circa) escludendola. La motivazione plausibile sarebbe la mancanza di una verifica che dovevano fare con la Regione di residenza circa la validità dell'attestazione OSS (premesso che l'ASL di competenza ha regolarmente tramesso a mezzo PEC la validità dalla fine di giugno all'ASL emanante la procedura concorsuale).Possono deliberare una cosa del genere e quindi scavalcarla oppure è impugnabile dal momento che nessuno l'ha contattata ?”
Consulenza legale i 28/07/2020
Al fine di dare una risposta esaustiva al quesito, è opportuno specificare che la cosiddetta “privatizzazione” del pubblico impiego ha comportato l’attribuzione delle controversie che coinvolgono i dipendenti pubblici alla giurisdizione ordinaria (ossia ai Tribunali in funzione di giudici del lavoro).
L’unico ambito che rimane ancora oggi di competenza del Giudice amministrativo è la fase relativa allo svolgimento della procedura concorsuale (art. 63, D. Lgs. n. 165/2001) e, in generale, lo spartiacque che delimita la giurisdizione dell’uno o dell’altro Giudice è l’approvazione della graduatoria finale.
In breve, una volta concluso il concorso, tutte le controversie relative allo scorrimento della graduatoria sono considerate connesse al diritto all’assunzione e sono, quindi, attribuite al Giudice ordinario (ex multis, T.A.R. Palermo, sez. II, 08 gennaio 2020, n. 24).

L’unica eccezione riguarda il caso in cui la pubblica amministrazione decida di non utilizzare una graduatoria esistente, ma di indire un nuovo concorso per la copertura dei posti vacanti.
In tale particolare ipotesi, viene in rilevo un interesse legittimo correlato all’esercizio di un potere discrezionale della P.A., che come tale deve essere impugnato davanti al G.A. (Cassazione civile, SS.UU., 22 agosto 2019, n. 21607).

Da quanto sopra discende che nella fattispecie in esame, qualora si decidesse di agire per le vie giudiziali, non si dovrebbe ricorrere innanzi al TAR avverso la deliberazione del 20.07.2020, bensì sarebbe necessario rivolgersi al Tribunale per far valere direttamente il diritto all’assunzione.
Infatti, il provvedimento oggetto del quesito non riguarda più la procedura concorsuale, in quanto ha disposto l’assunzione di operatori socio sanitari a copertura di una parte del fabbisogno di personale relativo a tale qualifica, utilizzando la graduatoria emessa all’esito di un concorso unico svolto a livello regionale e già concluso con la pubblicazione della graduatoria definitiva, la quale non è oggetto di alcuna contestazione.

Esaurita tale necessaria premessa, è ora utile svolgere alcune ulteriori considerazioni sul contenuto della deliberazione in discorso.
Da quanto si legge nell’atto, la prima tranche degli assunti è costituita dai candidati che avevano optato, quale sede preferenziale, per l’ASL che ha proceduto all’assunzione; l’elenco di tali nominativi è stato trasmesso il 10.07.2020 dall’ASL che aveva a suo tempo svolto la procedura di concorso (pag. 3 deliberazione).
Il residuo fabbisogno di n. 69 posti sarà oggetto di un futuro ulteriore provvedimento, che verrà adottato attingendo ancora dalla suddetta graduatoria regionale.

L’ASL “di destinazione”, comunque, non ha compiuto alcuna nuova valutazione dei titoli posseduti dagli idonei, posto che nulla risulta in proposito dalla motivazione della deliberazione in discorso, ma si è limitata a prendere atto di quanto comunicato dall’Amministrazione che aveva bandito il concorso (pag. 8 deliberazione).
Di regola, inoltre, la verifica dei requisiti e dei titoli viene svolta al momento dell’iscrizione al concorso e/o al momento nel quale il candidato viene chiamato per l’assunzione e eventuali mancanze o irregolarità vengono comunicate personalmente.
È, dunque, improbabile che il motivo della mancata assunzione risieda nelle circostanze indicate nel quesito.

Tanto chiarito, si rileva poi che non viene specificato quale sia l’ASL di preferenza scelta dalla candidata e, pertanto, la spiegazione della mancata inclusione tra i primi assunti potrebbe essere semplicemente che Ella abbia indicato come preferenziale una sede diversa dall’ASL che ha provveduto all’assunzione.
Come sopra scritto, infatti, la prima quota di assunti è stata individuata considerando solo gli idonei che avevano specificamente prescelto tale sede; in tal caso è probabile che la candidata verrà inserita nel futuro provvedimento con il quale si copriranno i posti residui, con scorrimento della graduatoria secondo le regole già predeterminate nel bando.

Nell’ipotesi in cui, invece, la candidata non sia stata inclusa nell’elenco, pur avendone i requisiti ed avendo indicato la preferenza per l’ASL che ha adottato la deliberazione in esame, si pone il problema della violazione del diritto all’assunzione tutelabile davanti al Giudice ordinario.
Tuttavia, dato che in presenza di un numero così elevato di partecipanti è sempre possibile che l’esclusione sia dovuta a un mero errore materiale, prima di ricorrere all’intervento del Giudice è consigliabile contattare per iscritto sia l’ASL che ha bandito il concorso e sia l’ASL che si è avvalsa della graduatoria, esponendo i fatti e chiedendo che l’elenco venga corretto mediante autotutela.